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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17403/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 17403 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 tra
con sede in Palermo, Piazza Cassa di Risparmio n. Parte_1
9/10/11, c.f. e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Martorana Tusa (c.f. , comunicazioni e notifiche pec: C.F._1
fax 091335971) per procura per atto separato che si allega Email_1 unitamente al presente atto (doc. 01) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Saverio Cavallari n. 28 Opponente
Contro
.f. , con sede in Palermo, Via Manin 27, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marchese Ugo n. 56 presso lo studio dell'avv. prof. Roberto Natoli (pec: dal quale Email_2
è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Francesco Taglialavoro opposta
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali depositate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore , premettendo che: - con contratto d'appalto sottoscritto in data
24 ottobre 2017 (doc. n. 1), aveva commissionato a Parte_1 Controparte_1
il compimento delle opere «di manutenzione straordinaria e opere di fusione, come da elaborati tecnici progettuali e da capitolato, sottoscritti dal committente e dall'appaltatore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto», per un importo complessivo presuntivo di euro 90.000,00; che il compenso, avrebbe dovuto essere corrisposto secondo le modalità indicate dall'art. 11 del contratto;
che i lavori, consegnati il 23 gennaio 2018 (doc. 2) venivano regolarmente eseguiti (doc. 3) e ultimati il 17 aprile 2019 (doc. 4); che nonostante la loro esecuzione si rendeva inadempiente all'obbligazione di pagamento del Parte_1
corrispettivo, tanto da elevare protesto degli assegni del 20 luglio 2019 (doc. 5), 20 agosto
2019 (doc. 6), 20 settembre 2019 (doc. 7) e 20 ottobre 2019 (doc. 8); che con nota del 12 novembre 2019 a firma del proprio legale e sottoscritta “a ogni effetto di legge” dal legale rappresentante sig. , Aelle, riconoscendosi debitore e formulando una proposta Parte_1
di rientro , rappresentava testualmente : «la sas mia assistita, intende onorare le obbligazioni assunte, si chiede all'uopo la rendicontazione e cristallizzazione del quantum dovuto. La superiore richiesta trae origine dalla circostanza che la sas ha ricevuto delle offerte di acquisto quote sociali, da parte di soggetti estranei all'attuale asset societari, i quali richiedono, mio tramite, l'accertamento di talune posizioni debitorie, al fine di, valutata la legittimità degli oneri dovuti, si riservano di formulare, tramite la sas un piano di rientro, che possa scongiurare malaugurate ipotesi esecutive. Stante quanto precede attendo Vs cortese riscontro, con indicazione delle somme dovute, e le causali sottostanti, unitamente ad un possibile piano di rientro che possa essere compatibile con l'ingresso di capitali e con l'ordinario esercizio dell'attività d'impresa» (cfr. doc. 9) ; che ciononostante corrispondeva, su un capitale residuo pari a euro 46.986,90 (cfr. doc. Parte_1
10) soltanto la somma di euro 6.000,00, che tale importo, ex art. 1194 c.c., veniva imputato agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 maturati a far data dalla scadenza del termine di pagamento pagina 2 di 9 (19 aprile 2019, cfr. ancora doc. 10);- chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data
22.11.2021 il decreto ingiuntivo nr 5175/2021 con il quale ingiungeva alla società
[...]
il pagamento della somma complessiva pari ad euro 46.986,90 oltre Parte_1 interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs.n. 231/02 e spese del monitorio.
Avverso il predetto provvedimento proponeva opposizione la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , la quale
[...] Parte_1 contestava la pretesa ingiunta assumendo l'assenza di prova certa del credito evidenziando che la documentazione posta a supporto , nella specie il certificato di pagamento del
19.4.2019 (doc. 10 fascicolo monitorio), in quanto atto unilaterale non poteva ritenersi idonea a provare la sua quantificazione;
formulava, poi, eccezione di intervenuto pagamento di tutte le opere eseguite come da documentazione che allegava , nella specie bonifici bancari ed assegni, per complessivi € 102.000,00; infine, proponeva in via riconvenzionale, eccezione di compensazione, in applicazione della clausola penale di cui all'art. 10 contratto di appalto, assumendo che i lavori consegnati il 23.1.2018 (cfr. doc. 02 fascicolo monitorio) erano stati ultimati il 17.4.2019 (cfr. doc. 04 fascicolo monitorio), oltre i 120 giorni contrattualmente previsti.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta la società opposta CP_1
[...
in persona del legale rappresentate pro tempore, la quale contestava fermamente le eccezione e difese prospettate da parte opponente in ragione del fatto che il credito, oltre che risultare provato dalla documentazione allegata in atti ( contratto di appalto , Sal e Certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori, nonché il Certificato di fine lavori) risultava riconosciuto dall' accordo transattivo intervenuto tra le parti in sede stragiudiziale. In particolare precisava che tra la società opponente e l'odierna opposta Parte_1 CP_1
era intervenuto un accordo per la definizione dell' esposizione debitoria della prima ed allegava a tal fine documentazione comprovante l'assunto, ovvero che la società Parte_1
aveva dapprima chiesto la quantificazione del proprio debito, specificando di volere «onorare le obbligazioni assunte» e, successivamente, aveva concluso un accordo in forza del quale aveva ottenuto una dilazione di pagamento e una remissione del debito da interessi, a condizione, del rispetto puntuale dei termini, accordo che , però, non veniva rispettato dalla
Contestava, inoltre, la dedotta eccezione di pagamento, assumendo che il contratto Parte_1
pagina 3 di 9 di appalto sottoscritto dalle parti prevedeva il pagamento dei lavori “a misura” e non “a corpo” e che all'art. 3, c. 1, del contratto, era stato previsto che «Il costo complessivo dell'appalto
è convenuto in via presuntiva in euro 90.000,00 (novantamila/00) per opere edili e impianto tecnico
(...)» e che il successivo art. 3, c. 2 prevedeva ancora che «Il costo presuntivo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento a seconda se il lavori effettivamente realizzati risulteranno inferiori o maggiori rispetto a quelli preventivati». Chiedeva infine il rigetto della domanda riconvenzionale , poiché infondata ed instava , quindi per la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc, la causa veniva istruita in via documentale e, prima della decisone è stata sottoposta alle parti ex art. 185bis cpc una proposta conciliativa alla quale vi prestava adesione soltanto la parte opposta mentre parte opponente non prestava il proprio consenso ritenendo che la proposta non aveva considerato le difese e el domande proposte nel presente giudizio;
la causa , quindi, approdava all'udienza del 14 maggio 2025 per la decisone.
L'opposizione non merita accoglimento, per le sintetiche ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione resa all'opponente, nella specie l'esecuzione di lavori appaltati giusto contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 24.10.2017, la quale da parte sua l'opponente non ha negato né l'intervenuto rapporto obbligatorio dedotto in causa né l'esecuzione delle opere commissionate. pagina 4 di 9 Ne consegue che , come evidenziato, l'effettuazione della prestazione dedotta nel ricorso monitorio non è stata oggetto di specifica contestazione nella sua ontologica esistenza (cfr.
Cass. 10031/04; Cass. 6936/04; Cass. 18399/09.)
Orbene, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nel caso in cui il debitore convenuto opponga l'eccezione inadimpienti non est adimplendum ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, è stato affermato nella più recedente giurisprudenza, superando vecchi orientamenti, che, se il debitore convenuto per l'adempimento l' adempimento , la risoluzione o il risarcimento del danno eccepisce l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del creditore agente ("exceptio inadimpleti contractus"), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione, così - analogamente -, se il debitore convenuto si limita ad eccepire un inadempimento soltanto parziale o non tempestivo o comunque inesatto ("exceptio non rite adimpleti contractus"), è sempre la controparte, ossia il creditore agente, a dover dimostrare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
Nel caso in esame, tale onere risulta adempiuto da parte opposta in quanto ha fornito, in conformità all'orientamento giurisprudenziale precedentemente menzionato, ulteriori elementi probatori a sostegno della propria pretesa creditoria.
pagina 5 di 9 Parte opponente, infatti, mediante e-mail datata 01 luglio 2020 (doc. 6 parte opposta), ed ancor prima mediante missiva del 12.11.2019 (doc.9 fascicolo monitorio) e del 26.11.2029 ed ulteriori e-mail intercorse tra i procuratori delle parti (all.7, 7a e 7b produzione opposta) ha riconosciuto il proprio debito, avendo prospettato a parte opposta un piano di rientro che prevedeva il pagamento di “euro 3.000,00 entro il 15/07/2020, e successive rate da € 2.000,00 mensili, sino alla concorrenza di € 48.000,00, mediante il pagamento mensile entro il 30 di ogni mese “.
A nulla rileva, dunque, l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata prova dell'accordo relativo al pagamento della prestazione dedotta in causa .
Ne consegue che, avendo parte opponente riconosciuto il credito per cui parte opposta ha agito in sede monitoria, trova applicazione il meccanismo di inversione dell'onere probatorio, disciplinato dall'art. 1988 c.c.: è l'autore della ricognizione del debito a dover fornire la c.d. prova contraria, dispensando l'ingiungente, in tal modo, dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Nella fattispecie in esame, parte ingiunta non ha né contestato l'autenticità dell'e-mail in questione, né ha fornito alcuna prova circa l'inesistenza o l'estinzione del credito de quo.
Ad abundantiam si evidenza, inoltre, che la promessa di pagamento contenuta nell'e-mail di parte opponente, enunciando altresì il fatto costitutivo del debito che l'ingiunto promette di adempiere, ha valore confessorio, con la conseguenza che la sua efficacia probatoria potrà essere superata solo dimostrando l'errore di fatto o la violenza che hanno determinato la dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2732 c.c.
Va, ancora, aggiunto che parte opponente con successivi bonifici bancari del 17.07.2020, del
03.09.2020 e 29.10.2020 ha dato parziale esecuzione al piano di rientro concordato .
Quanto, poi, alla eccezione di inutilizzabilità della predetta documentazione prodotta in causa, parte opponente lamenta, che la predetta comunicazione è stata prodotta, nel presente giudizio, in violazione delle regole di deontologia professionale, di talché la stessa non potrebbe essere acquisita agli atti.
Invero, non rientra nella competenza di questo giudice verificare la correttezza del comportamento dell'avvocato di parte opposta rispetto al codice deontologico forense, verifica che resta riservata all'organo a ciò deputato dall'ordine professionale interessato;
inoltre, non sussistono valide ragioni per privare di rilevanza processuale e, quindi, di pagina 6 di 9 valenza probatoria, il documento suddetto, non incidendo l'eventuale illecito disciplinare sulle regole che concernono l'efficacia probatoria di un documento nell'ambito del processo civile.
Ed infine, in relazione alla contestazione di parte opponente sulla imputazione agli interessi del pagamento pari ad euro 6000,00 eseguito da quest'ultimo in parziale adempimento del piano di rientro concordato, si osserva che l'art. 1194 c.c. contiene un criterio legale limitativo del potere di imputazione del debitore, il quale non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese.
Detta disposizione, in caso di adempimento parziale della prestazione, risulta improntata all'esigenza di tutelare la posizione del creditore perché costui, ove fosse costretto ad accettare la diversa imputazione fatta dal debitore al capitale, prima che agli interessi, si vedrebbe privato del beneficio dell'ulteriore fruttificazione del proprio capitale.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente il qaule ha invocato il diritto alla corresponsione della penale prevista all'art. 10 del contratto di appalto pari ad euro 90,00 dovuto per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera, allegando un ritardo di 328 giorni .
Ha conseguentemente chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo pari ad € 29520,00.
Parte opposta ha, dal proprio canto, chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, ritenendola priva di adeguato supporto probatorio, in ragione di varianti richieste dalla committenza in corso d' opera, oltre che di una sospensione dei lavori richiesta dalla direzione dei lavori.
Come noto la clausola penale si configura come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza.
Giova premettere che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
pagina 7 di 9 essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata.
Secondo i principi generali sull'onere della prova, incombe al committente, il quale persegue il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la dimostrazione del colpevole ritardo addebitabile all'appaltatore (Cass. n. 7242/2001; Cass. 20484/2011).
Orbene nella fattispecie in contestazione parte opposta ha allegato in seno alla comparsa di costituzione , sia documentazione ( allegato preventivi zip) dalla quale è possibile rilevare modifiche alle opere in corso di esecuzione, nonchè l'Ordine di Servizio di sospensione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori ed il certificato di fine lavori emesso dal direttore dei lavori con il quale lo stesso dichiara che « i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile» ( all. 14 e 15 produzione opposta).
La domanda riconvenzionale di pagamento della penale va pertanto rigettata , non avendo la parte offerto la prova del ritardo nella consegna delle opere, anzi contraddetta dalla documentazione relativa al verbale di fine lavori depositato in atti dall'opposta.
Da quanto sopra acclarato, ne consegue che essendo provata l'effettuazione della prestazione dedotta in giudizio, e apparendo ingiustificato l'inadempimento da parte dell'opponente, non avendo quest'ultimo fornito la prova del pagamento del residuo debito, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 127/2022, nella somma di € 7616,00 ( con applicazione dello scaglione compreso tra gli Euro 26.001,00 ed
Euro 52.000,00, nei valori medi) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a.,
IVA e accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr 5175/2021 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 22.11.2021;
pagina 8 di 9 - Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di parte opposta, che liquida in complessivi Euro 7616,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge.
Così deciso in Palermo il 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 17403 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 tra
con sede in Palermo, Piazza Cassa di Risparmio n. Parte_1
9/10/11, c.f. e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Martorana Tusa (c.f. , comunicazioni e notifiche pec: C.F._1
fax 091335971) per procura per atto separato che si allega Email_1 unitamente al presente atto (doc. 01) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Saverio Cavallari n. 28 Opponente
Contro
.f. , con sede in Palermo, Via Manin 27, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marchese Ugo n. 56 presso lo studio dell'avv. prof. Roberto Natoli (pec: dal quale Email_2
è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Francesco Taglialavoro opposta
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali depositate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore , premettendo che: - con contratto d'appalto sottoscritto in data
24 ottobre 2017 (doc. n. 1), aveva commissionato a Parte_1 Controparte_1
il compimento delle opere «di manutenzione straordinaria e opere di fusione, come da elaborati tecnici progettuali e da capitolato, sottoscritti dal committente e dall'appaltatore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto», per un importo complessivo presuntivo di euro 90.000,00; che il compenso, avrebbe dovuto essere corrisposto secondo le modalità indicate dall'art. 11 del contratto;
che i lavori, consegnati il 23 gennaio 2018 (doc. 2) venivano regolarmente eseguiti (doc. 3) e ultimati il 17 aprile 2019 (doc. 4); che nonostante la loro esecuzione si rendeva inadempiente all'obbligazione di pagamento del Parte_1
corrispettivo, tanto da elevare protesto degli assegni del 20 luglio 2019 (doc. 5), 20 agosto
2019 (doc. 6), 20 settembre 2019 (doc. 7) e 20 ottobre 2019 (doc. 8); che con nota del 12 novembre 2019 a firma del proprio legale e sottoscritta “a ogni effetto di legge” dal legale rappresentante sig. , Aelle, riconoscendosi debitore e formulando una proposta Parte_1
di rientro , rappresentava testualmente : «la sas mia assistita, intende onorare le obbligazioni assunte, si chiede all'uopo la rendicontazione e cristallizzazione del quantum dovuto. La superiore richiesta trae origine dalla circostanza che la sas ha ricevuto delle offerte di acquisto quote sociali, da parte di soggetti estranei all'attuale asset societari, i quali richiedono, mio tramite, l'accertamento di talune posizioni debitorie, al fine di, valutata la legittimità degli oneri dovuti, si riservano di formulare, tramite la sas un piano di rientro, che possa scongiurare malaugurate ipotesi esecutive. Stante quanto precede attendo Vs cortese riscontro, con indicazione delle somme dovute, e le causali sottostanti, unitamente ad un possibile piano di rientro che possa essere compatibile con l'ingresso di capitali e con l'ordinario esercizio dell'attività d'impresa» (cfr. doc. 9) ; che ciononostante corrispondeva, su un capitale residuo pari a euro 46.986,90 (cfr. doc. Parte_1
10) soltanto la somma di euro 6.000,00, che tale importo, ex art. 1194 c.c., veniva imputato agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 maturati a far data dalla scadenza del termine di pagamento pagina 2 di 9 (19 aprile 2019, cfr. ancora doc. 10);- chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data
22.11.2021 il decreto ingiuntivo nr 5175/2021 con il quale ingiungeva alla società
[...]
il pagamento della somma complessiva pari ad euro 46.986,90 oltre Parte_1 interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs.n. 231/02 e spese del monitorio.
Avverso il predetto provvedimento proponeva opposizione la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , la quale
[...] Parte_1 contestava la pretesa ingiunta assumendo l'assenza di prova certa del credito evidenziando che la documentazione posta a supporto , nella specie il certificato di pagamento del
19.4.2019 (doc. 10 fascicolo monitorio), in quanto atto unilaterale non poteva ritenersi idonea a provare la sua quantificazione;
formulava, poi, eccezione di intervenuto pagamento di tutte le opere eseguite come da documentazione che allegava , nella specie bonifici bancari ed assegni, per complessivi € 102.000,00; infine, proponeva in via riconvenzionale, eccezione di compensazione, in applicazione della clausola penale di cui all'art. 10 contratto di appalto, assumendo che i lavori consegnati il 23.1.2018 (cfr. doc. 02 fascicolo monitorio) erano stati ultimati il 17.4.2019 (cfr. doc. 04 fascicolo monitorio), oltre i 120 giorni contrattualmente previsti.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta la società opposta CP_1
[...
in persona del legale rappresentate pro tempore, la quale contestava fermamente le eccezione e difese prospettate da parte opponente in ragione del fatto che il credito, oltre che risultare provato dalla documentazione allegata in atti ( contratto di appalto , Sal e Certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori, nonché il Certificato di fine lavori) risultava riconosciuto dall' accordo transattivo intervenuto tra le parti in sede stragiudiziale. In particolare precisava che tra la società opponente e l'odierna opposta Parte_1 CP_1
era intervenuto un accordo per la definizione dell' esposizione debitoria della prima ed allegava a tal fine documentazione comprovante l'assunto, ovvero che la società Parte_1
aveva dapprima chiesto la quantificazione del proprio debito, specificando di volere «onorare le obbligazioni assunte» e, successivamente, aveva concluso un accordo in forza del quale aveva ottenuto una dilazione di pagamento e una remissione del debito da interessi, a condizione, del rispetto puntuale dei termini, accordo che , però, non veniva rispettato dalla
Contestava, inoltre, la dedotta eccezione di pagamento, assumendo che il contratto Parte_1
pagina 3 di 9 di appalto sottoscritto dalle parti prevedeva il pagamento dei lavori “a misura” e non “a corpo” e che all'art. 3, c. 1, del contratto, era stato previsto che «Il costo complessivo dell'appalto
è convenuto in via presuntiva in euro 90.000,00 (novantamila/00) per opere edili e impianto tecnico
(...)» e che il successivo art. 3, c. 2 prevedeva ancora che «Il costo presuntivo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento a seconda se il lavori effettivamente realizzati risulteranno inferiori o maggiori rispetto a quelli preventivati». Chiedeva infine il rigetto della domanda riconvenzionale , poiché infondata ed instava , quindi per la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc, la causa veniva istruita in via documentale e, prima della decisone è stata sottoposta alle parti ex art. 185bis cpc una proposta conciliativa alla quale vi prestava adesione soltanto la parte opposta mentre parte opponente non prestava il proprio consenso ritenendo che la proposta non aveva considerato le difese e el domande proposte nel presente giudizio;
la causa , quindi, approdava all'udienza del 14 maggio 2025 per la decisone.
L'opposizione non merita accoglimento, per le sintetiche ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione resa all'opponente, nella specie l'esecuzione di lavori appaltati giusto contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 24.10.2017, la quale da parte sua l'opponente non ha negato né l'intervenuto rapporto obbligatorio dedotto in causa né l'esecuzione delle opere commissionate. pagina 4 di 9 Ne consegue che , come evidenziato, l'effettuazione della prestazione dedotta nel ricorso monitorio non è stata oggetto di specifica contestazione nella sua ontologica esistenza (cfr.
Cass. 10031/04; Cass. 6936/04; Cass. 18399/09.)
Orbene, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nel caso in cui il debitore convenuto opponga l'eccezione inadimpienti non est adimplendum ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, è stato affermato nella più recedente giurisprudenza, superando vecchi orientamenti, che, se il debitore convenuto per l'adempimento l' adempimento , la risoluzione o il risarcimento del danno eccepisce l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del creditore agente ("exceptio inadimpleti contractus"), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione, così - analogamente -, se il debitore convenuto si limita ad eccepire un inadempimento soltanto parziale o non tempestivo o comunque inesatto ("exceptio non rite adimpleti contractus"), è sempre la controparte, ossia il creditore agente, a dover dimostrare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
Nel caso in esame, tale onere risulta adempiuto da parte opposta in quanto ha fornito, in conformità all'orientamento giurisprudenziale precedentemente menzionato, ulteriori elementi probatori a sostegno della propria pretesa creditoria.
pagina 5 di 9 Parte opponente, infatti, mediante e-mail datata 01 luglio 2020 (doc. 6 parte opposta), ed ancor prima mediante missiva del 12.11.2019 (doc.9 fascicolo monitorio) e del 26.11.2029 ed ulteriori e-mail intercorse tra i procuratori delle parti (all.7, 7a e 7b produzione opposta) ha riconosciuto il proprio debito, avendo prospettato a parte opposta un piano di rientro che prevedeva il pagamento di “euro 3.000,00 entro il 15/07/2020, e successive rate da € 2.000,00 mensili, sino alla concorrenza di € 48.000,00, mediante il pagamento mensile entro il 30 di ogni mese “.
A nulla rileva, dunque, l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata prova dell'accordo relativo al pagamento della prestazione dedotta in causa .
Ne consegue che, avendo parte opponente riconosciuto il credito per cui parte opposta ha agito in sede monitoria, trova applicazione il meccanismo di inversione dell'onere probatorio, disciplinato dall'art. 1988 c.c.: è l'autore della ricognizione del debito a dover fornire la c.d. prova contraria, dispensando l'ingiungente, in tal modo, dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Nella fattispecie in esame, parte ingiunta non ha né contestato l'autenticità dell'e-mail in questione, né ha fornito alcuna prova circa l'inesistenza o l'estinzione del credito de quo.
Ad abundantiam si evidenza, inoltre, che la promessa di pagamento contenuta nell'e-mail di parte opponente, enunciando altresì il fatto costitutivo del debito che l'ingiunto promette di adempiere, ha valore confessorio, con la conseguenza che la sua efficacia probatoria potrà essere superata solo dimostrando l'errore di fatto o la violenza che hanno determinato la dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2732 c.c.
Va, ancora, aggiunto che parte opponente con successivi bonifici bancari del 17.07.2020, del
03.09.2020 e 29.10.2020 ha dato parziale esecuzione al piano di rientro concordato .
Quanto, poi, alla eccezione di inutilizzabilità della predetta documentazione prodotta in causa, parte opponente lamenta, che la predetta comunicazione è stata prodotta, nel presente giudizio, in violazione delle regole di deontologia professionale, di talché la stessa non potrebbe essere acquisita agli atti.
Invero, non rientra nella competenza di questo giudice verificare la correttezza del comportamento dell'avvocato di parte opposta rispetto al codice deontologico forense, verifica che resta riservata all'organo a ciò deputato dall'ordine professionale interessato;
inoltre, non sussistono valide ragioni per privare di rilevanza processuale e, quindi, di pagina 6 di 9 valenza probatoria, il documento suddetto, non incidendo l'eventuale illecito disciplinare sulle regole che concernono l'efficacia probatoria di un documento nell'ambito del processo civile.
Ed infine, in relazione alla contestazione di parte opponente sulla imputazione agli interessi del pagamento pari ad euro 6000,00 eseguito da quest'ultimo in parziale adempimento del piano di rientro concordato, si osserva che l'art. 1194 c.c. contiene un criterio legale limitativo del potere di imputazione del debitore, il quale non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese.
Detta disposizione, in caso di adempimento parziale della prestazione, risulta improntata all'esigenza di tutelare la posizione del creditore perché costui, ove fosse costretto ad accettare la diversa imputazione fatta dal debitore al capitale, prima che agli interessi, si vedrebbe privato del beneficio dell'ulteriore fruttificazione del proprio capitale.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente il qaule ha invocato il diritto alla corresponsione della penale prevista all'art. 10 del contratto di appalto pari ad euro 90,00 dovuto per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera, allegando un ritardo di 328 giorni .
Ha conseguentemente chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo pari ad € 29520,00.
Parte opposta ha, dal proprio canto, chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, ritenendola priva di adeguato supporto probatorio, in ragione di varianti richieste dalla committenza in corso d' opera, oltre che di una sospensione dei lavori richiesta dalla direzione dei lavori.
Come noto la clausola penale si configura come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza.
Giova premettere che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
pagina 7 di 9 essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata.
Secondo i principi generali sull'onere della prova, incombe al committente, il quale persegue il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la dimostrazione del colpevole ritardo addebitabile all'appaltatore (Cass. n. 7242/2001; Cass. 20484/2011).
Orbene nella fattispecie in contestazione parte opposta ha allegato in seno alla comparsa di costituzione , sia documentazione ( allegato preventivi zip) dalla quale è possibile rilevare modifiche alle opere in corso di esecuzione, nonchè l'Ordine di Servizio di sospensione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori ed il certificato di fine lavori emesso dal direttore dei lavori con il quale lo stesso dichiara che « i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile» ( all. 14 e 15 produzione opposta).
La domanda riconvenzionale di pagamento della penale va pertanto rigettata , non avendo la parte offerto la prova del ritardo nella consegna delle opere, anzi contraddetta dalla documentazione relativa al verbale di fine lavori depositato in atti dall'opposta.
Da quanto sopra acclarato, ne consegue che essendo provata l'effettuazione della prestazione dedotta in giudizio, e apparendo ingiustificato l'inadempimento da parte dell'opponente, non avendo quest'ultimo fornito la prova del pagamento del residuo debito, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 127/2022, nella somma di € 7616,00 ( con applicazione dello scaglione compreso tra gli Euro 26.001,00 ed
Euro 52.000,00, nei valori medi) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a.,
IVA e accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr 5175/2021 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 22.11.2021;
pagina 8 di 9 - Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di parte opposta, che liquida in complessivi Euro 7616,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge.
Così deciso in Palermo il 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
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