Ordinanza cautelare 23 ottobre 2023
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00905/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04212/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4212 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
per l'annullamento:
- a) del prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 15/09/2023, emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
- b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TT
Premesso che con ordinanza, n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2023, era respinta la domanda cautelare presentata dai ricorrenti, con compensazione delle spese di fase, nei termini seguenti:
“Rilevato che il ricorrente non ha fornito idonea prova della necessità che al minore per cui si procede vengano assegnate 25 ore di sostegno in luogo delle 20 riconosciute con il provvedimento impugnato;
ritenuto pertanto, allo stato, il ricorso non sostenuto da sufficiente fumus di fondatezza;
ritenuto di dover compensare le spese di fase”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con atto di stile;
Rilevato che nessuna ulteriore produzione difensiva e/o documentale è stata successivamente depositata in atti;
Rilevato che, nell’imminenza della discussione, parte ricorrente produceva note difensive, in cui, “in ragione dell’avvenuto decorso dell’a.s. 2023/2024, cui si riferiscono gli atti impugnati”, chiedeva che fosse dichiarata la cessata materia del contendere;
Rilevato che all’odierna udienza pubblica il ricorso passava in decisione;
DI
Rileva il Collegio che il presente ricorso è divenuto improcedibile, come evidenziato da parte ricorrente nelle note difensive da ultimo depositate, e come del resto rilevato a verbale, ex art. 73 c.p.a., dal Tribunale nel corso dell’udienza pubblica; è, infatti, ormai decorso ampiamente l’a.s. 2023-2024, cui il gravame era riferito; ciò comporta l’improcedibilità dello stesso, per sopravvenuto difetto d’interesse (piuttosto che la cessata materia del contendere), non potendo parte ricorrente evidentemente ottenere più alcuna utilità, neanche d’ordine strumentale o morale, dall’eventuale accoglimento del ricorso, stante in particolare la necessità di rinnovare, anno per anno, da parte della Scuola, la valutazione circa la misura del sostegno scolastico specializzato, da riconoscersi al minore.
Di conseguenza, le spese di lite, per la natura in rito della decisione, possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.