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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 24.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2906 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa Ruggiero Parte_1
e Lorenzo Ioele presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cava dè
Tirreni al Corso Umberto I n. 122;
- RICORRENTE -
E
in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Schiavo
presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Salerno alla via F. Manzo
n. 21;
- RESISTENTI - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2023 il medico dott. Parte_1
rappresentava di aver lavorato come responsabile di laboratorio analisi alle dipendenze della e della Controparte_1 Controparte_2
formalmente come libero professionista dietro rilascio di fattura per la prestazione resa ma di fatto come lavoratore subordinato e, lamentando di essere stato licenziato in tronco senza ricevere né il tfr né l'indennità sostituiva del preavviso, chiedeva la condanna delle ormai ex asserite datrici di lavoro al pagamento in suo favore della somma complessiva di 56.918,16 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio con un'unica memoria difensiva la e la Controparte_1 [...]
eccependo che il ricorso sarebbe stato vago non riportando CP_3
neppure la declaratoria contrattuale del livello invocato e non contenendo nelle conclusioni neppure la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, e sostenendo, in ogni caso, che il avrebbe svolto la sua Pt_1
attività lavorativa soltanto come medico addetto all'esecuzione di test e alla ricerca dei sedimenti urinari all'interno del laboratorio di analisi gestito esclusivamente dalla e in piena autonomia senza lo stringente Controparte_1
vincolo della subordinazione anche perché in contemporanea impegnato come medico di base. Chiedevano, quindi, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o che, in ogni caso, la fosse Controparte_2
estromessa dal giudizio e il ricorso fosse rigettato.
In via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, a prescindere dal vaglio delle altre censure pure sollevate, per l'assorbente e preminente rilievo che difetta il necessario e fondamentale presupposto del vincolo della subordinazione.
Senza necessità di addentrarsi, quindi, nelle più complesse questioni della sufficiente determinatezza del ricorso specie per quanto riguarda il livello di quadro rivendicato e le domande formulate nelle conclusioni e del titolo per il quale entrambe le società sono state convenute per un rapporto, tra l'altro, per come prospettato dallo stesso ricorrente, iniziato nel 1980 ben prima della loro stessa costituzione, non può non rilevarsi, ictu oculi e nell'immediatezza, per il principio della ragione più liquida, che difetta prova che il ricorrente abbia lavorato in tuti questi anni a dispetto delle risultanze formali piuttosto che come un libero professionista come un vero e proprio dipendente.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ecco allora che, anche a voler ritenere che il ricorso sia ammissibile e che la domanda sia stata correttamente posta nei confronti sia della Controparte_1
che della non può non prendersi atto che difetta Controparte_2
il necessario e fondamentale presupposto del vincolo della subordinazione.
Segnatamente e procedendo con ordine, la domanda attorea proposta ha a oggetto rivendicazioni economiche (a titolo di tfr e indennità sostituiva del preavviso) che trovano il proprio fondamento nell'asserito svolgimento di attività di lavoro subordinato dall'1.3.1980 al 31.1.2022 con mansioni di responsabile di laboratorio di analisi inquadrabili nel livello quadri del CCNL
per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali,
secondo l'orario e le modalità indicate in ricorso.
Parte resistente contesta in radice, ex ante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Segnatamente la e la Controparte_1 [...]
sostengono che responsabili del laboratorio analisi sarebbero CP_3
stati piuttosto dapprima e poi dal 2017 Controparte_4 Controparte_5
(il avrebbe soltanto eseguito test e ricerca dei sedimenti urinari) e Pt_1
che, in ogni caso, questi avrebbe dato il suo apporto lavorativo ricevendo sì come controprestazione una retribuzione fissa ma in piena autonomia senza il vincolo della subordinazione.
Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato come allegato da parte ricorrente. Appare
evidente, infatti, che laddove fosse escluso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ogni pretesa sarebbe infondata (anche quella relativa allo stesso tfr).
Orbene, il non ha assolto a tale prioritario onere probatorio su di essa Pt_1
gravante in base alla regola generale affirmanti incumbit probatio. Trattandosi,
a suo dire, di un rapporto di lavoro subordinato fittiziamente autonomo ed essendo stata detta circostanza dedotta da parte ricorrente specificatamente contestata da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva, il Pt_1
prim'ancora di provare per quante ore a settimana e per quanti anni ha lavorato presso i laboratori di analisi dei era tenuto a provare il vincolo della CP_4
subordinazione.
Occorre rammentare che, secondo l'oramai costante orientamento seguito sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è
possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire 'indici sintomatici' del medesimo requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze - tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è
sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo - tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Va peraltro puntualizzato che, seppur i richiamati requisiti siano evidentemente destinati ad atteggiarsi in maniera differente a seconda della singola tipologia di prestazione da rendere, nonché del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di presupposti imprescindibili al fine del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, atteso che è principio parimenti consolidato da parte della
Suprema Corte quello secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere resa sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in forma autonoma, con i connessi relativi precipitati in punti di disciplina e tutele applicabili. Resta fermo che i sopra richiamati 'indici sintomatici', se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista,
autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c.
Con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari,
la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore.
Si rileva infatti che, secondo un condivisibile approdo ermeneutico, 'L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua
autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un
orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e
non decisiva' (cfr., ex multis, Cass. 1717/09, 7024/15, 28525/08).
Ne deriva che il proprium del rapporto di lavoro subordinato va essenzialmente ravvisato nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa.
Sennonchè già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie.
Con riferimento, infatti, al prioritario criterio alla luce del quale dovrebbe potersi ricavare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato - ossia l'eterodirezione e il controllo datoriale rispetto alla prestazione resa dal lavoratore in riferimento al periodo dato - nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dal per quanto concerne l'attività resa, non avendo, Pt_1
neppure sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbero operato le società resistenti in merito alla prestazione effettuata (per l'invero,
in ricorso si accenna soltanto genericamente a non meglio precisate direttive impartite dai legali rappresentanti e Francesco Borsellino senza CP_4
null'altro aggiungere).
A ben vedere, unica specifica deduzione a possibile sostegno della diversa qualificazione del rapporto è costituita dallo svolgimento, da parte del ritenuto dipendente, della prestazione in accordo con taluni orari fissi (dal lunedì al venerdì dalle 8:30/9:00 alle 13:00) e con retribuzione fissa (dal 1980 al 1983
500.000 lire, dal 1984 al 1990 750.000 lire, dal 1991 al 1996 1000.000 lire, dal Come si è detto, tuttavia, ciò rappresenta un mero indice sussidiario del carattere di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., da solo quindi inidoneo a dare prova di un rapporto di lavoro così qualificabile, attesa la sua compatibilità
con un rapporto a carattere autonomo.
In buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e le società e appare, Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
tenuto conto dell'assoluta genericità delle deduzioni attoree, una prospettazione apoditticamente formulata.
Si tratta di dati essenziali in generale per qualificare effettivamente una prestazione lavorativa come subordinata e la cui specificazione s'imponeva a
fortiori nel caso di specie, da un lato, essendo già il rapporto riconosciuto e inquadrato come di collaborazione autonoma (tra l'altro da sempre, sin dal suo inizio nel 1980) e deve presumersi, sia pure iuris tantum, effettivamente tale
(tra l'altro non viene nemmeno indicata la ragione per la quale sarebbe stato fittiziamente e fraudolentemente simulato;
anzi, anche a voler attenersi soltanto alla normativa da applicare in caso di licenziamenti individuali illegittimi, è da tener presente l'ampio superamento quantomeno da parte della della soglia numerica per applicare la più ampia tutela reale del Controparte_1
lavoratore licenziato - secondo la visura camerale agli atti allegata dallo stesso ben 43 sono i dipendenti di detta società -), dall'altro lato, avendo già Pt_1
il ricorrente un rapporto di lavoro parasubordinato con l come Parte_2
medico di base (è questa una circostanza del tutto omessa nel suo ricorso dal ricorrente, eccepita da parte resistente nella sua memoria difensiva e ammessa poi nelle note di trattazione scritta per la prima udienza da parte ricorrente. Oltretutto il medico convenzionato di medicina generale non può in contemporanea svolgere un rapporto di lavoro subordinato anche con soggetto diverso dal S.s.n. Come affermato dalla Suprema Corte - Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, n. 15789 - in materia di personale medico dipendente del S.s.n., la disciplina di cui all'art. 4, comma 7, l. n. 412 del 1991 e all'art. 4
d.P.R. n. 270 del 2000 è volta ad assicurare la tendenziale esclusività dei rapporti di lavoro nel S.s.n., in funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del servizio dei medici, salvo esplicite deroghe. Ne consegue che l'incompatibilità del rapporto di lavoro con altri rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il
S.s.n. - stabilita dall'art. 4, comma 7, l. n. 412 del 1991 - va intesa in relazione anche ai rapporti di lavoro con soggetti diversi dal S.s.n., risultando altrimenti la norma superflua, atteso che l'incompatibilità nell'ambito del solo S.s.n. è già
stabilita dall'art. 4 d.P.R. n. 270 del 2000 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'incompatibilità tra l'attività di medico convenzionato di medicina generale e l'incarico di ricercatore medico dell'università -). Con ciò non si vuole affatto sostenere - ed è bene sottolineare tale punto a scanso di facili equivoci - che un medico di famiglia non possa di fatto intrattenere un rapporto di lavoro subordinato con altro soggetto in deroga al divieto di legge e assumendosene tutte le responsabilità e rischi con l' con cui è convenzionato ma soltanto che, a fronte già di un'attività
parasubordinata di medico di famiglia svolta, il ricorrente avrebbe dovuto essere più preciso quantomeno in ordine all'attività ambulatoriale e ai suoi orari in modo da consentire a questo Giudicante di accertare la compatibilità di detti orari col qui rivendicato orario fisso e rigido dal lunedì al venerdì dalle 8:30/9:00
alle 13:00. Non essendo dato sapere quale sia stato l'orario di apertura dello studio medico del ricorrente residua il dubbio - e il dubbio per regola generale si riverbera in danno della parte onerata della relativa prova - che il ricorrente non abbia rispettato costantemente col rigore richiesto a un qualsivoglia lavoratore subordinato il rivendicato orario dal lunedì al venerdì dalle 8:30/9:00
alle 13:00 (e tanto proprio per un'impossibilità materiale di dedicarsi contemporaneamente a due diverse attività e di essere presente contemporaneamente in due diversi luoghi, salvo metafisico dono dell'ubiquità)
o che comunque detto orario non è stato effettivamente imposto dalle società
resistenti ma soltanto liberamente concordato con queste in modo tale da potersi dedicare poi nel resto della giornata all'attività di medico di famiglia.
Né la prova testimoniale, pur ammessa ed espletata, consente di individuare alcun elemento fattuale in virtù del quale poter desumere l'eventuale carattere subordinato della prestazione fornita dal . Al più è emersa la Pt_1
consegna ogni giorno al dei fogli di lavoro, contenenti volta per volta Pt_1
il numero e la tipologia dei test da eseguire, ma si tratta di un necessario coordinamento con l'attività di analisi del centro e con la tipologia di analisi che i clienti del centro quel giorno dovevano svolgere non certo di direttive datoriali.
In merito a queste, anzi, tutti i testi escussi hanno riferito una piena autonomia nell'esecuzione di quel tipo di analisi affidatogli per quel giorno anche in merito all'orario tant'è che è capitato anche che andasse via perché aveva una visita da fare come medico di base e il lavoro lasciato in sospeso venisse svolto direttamente dal datore di lavoro o ). Allo stesso CP_5 Controparte_4
modo i testi hanno riferito come il poteva assentarsi dal lavoro Pt_1
semplicemente comunicandolo al datore di lavoro non chiedendo preventivamente un permesso, un'autorizzazione. Anche in caso di malattia non era tenuto a esibire alcun certificato medico e giustificare così l'assenza per malattia. Sempre i testi hanno riferito l'assenza di un foglio presenze in cui segnare l'orario di entrata o di uscita o di un badge da marcare e la piena libertà
per il - a differenza dei dipendenti tenuti a rientrare alla riapertura del Pt_1
centro dopo la chiusura estiva - di aggiungere accanto al periodo di chiusura del centro altre settimane in modo da restare tutto il mese di agosto in ferie tant'è che lo stesso tipo di analisi a esso affidate potevano essere prenotate dai clienti soltanto dal primo settembre in poi. Non sono emersi, anzi sono stati espressamente esclusi, poteri sanzionatori da parte dei nei confronti CP_4
del . Pt_1
Anche a voler ritenere effettivamente prestata un'attività lavorativa del a favore dei sin dal 1980 come sostenuto in ricorso, il Pt_1 CP_4
difetto di allegazione sulla compatibilità con gli orari di apertura dello studio di medico di base e le risultanze della prova testimoniale espletata portano a intendere la stessa come svolta, piuttosto, in tutti questi anni in totale autonomia o anche sì in qualche modo coordinata coi (e tanto CP_4
all'evidenza necessariamente dovendo svolgersi presso il centro di analisi e per i clienti di questi) ma comunque senza il severo e rigido vincolo della subordinazione come sostenuto da parte resistente (senza, cioè, soggezione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) della cui prova - lo si ripete per l'ennesima volta - era comunque il ricorrente a essere onerato e non parte resistente. Il punto risolutivo non è una prestazione lavorativa del in favore delle società resistenti ma le Pt_1
modalità con cui la stessa si è svolta.
Non essendoci stato alcun rapporto di lavoro subordinato, tanto assorbe anche il vaglio di come poi esso sia effettivamente terminato. Lo stesso tfr non è
dovuto.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo chiesto di 56.918,16 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare le effettive modalità di svolgimento d'una non contestata prestazione lavorativa impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2906 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da contro e Parte_1 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore della e della Pt_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_2
6.699,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1997 al 2000 3300.000 lire, dal 2001 al 2022 1.743,04 euro).