Sentenza 14 maggio 2025
Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 14/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01781/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Stornaiuolo, con domicilio digitale come da P.E.C. angela.stornaiuolo@pec.it ;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in-OMISSIS-, Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
per l’ottemperanza,
- alla sentenza n. -OMISSIS- dal -OMISSIS- – -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del -OMISSIS-, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato, l’odierna deducente ha adito questo Tribunale per chiedere l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal -OMISSIS- – -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento di cui al n. di R.G. -OMISSIS-, con la quale è stata accolta “la domanda nei sensi che seguono e per l’effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente all’importo di €1000,00 oltre accessori (annualità di riferimento: 2021/2022; 2022/2023); B) condanna altresì il Ministero convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite nella misura di €350,00 con attribuzione se richiesta”.
2. Nello specifico, parte ricorrente ha esposto che la detta sentenza:
- è stata notificata all’Amministrazione il -OMISSIS-, agli indirizzi PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it;urp@postacert.istruzione.it;dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;
- è passata in giudicato, come emerge dalla certificazione rilasciata dal -OMISSIS- il -OMISSIS-;
3. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo al Collegio di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del titolo de quo e, quindi, di dichiarare l’obbligo del -OMISSIS- di conformarsi alle statuizioni della predetta sentenza, di condannarlo a corrispondere le somme richieste, oltre interessi, assegnando un termine per adempiere, e di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5. Alla Camera di consiglio del -OMISSIS-, all’esito della discussione, nell’ambito della quale l’avvocato presente per la parte ricorrente ha comunicato al Collegio l’avvenuto pagamento delle spese legali relative al giudizio civile, insistendo per il resto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Nel caso di specie, dalla documentazione versta in atti, emerge che:
- il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “ le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ;
- le statuizioni contenute nella decisione in epigrafe risultano non aver ricevuto esecuzione;
- l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento (cfr. -OMISSIS-,-OMISSIS-, Sez.-OMISSIS-, n. -OMISSIS- in tema di onere della prova, per tutte : Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533);
7. Il Collegio ritiene, pertanto, che la domanda debba essere parzialmente accolta, atteso l’avvenuto pagamento delle spese legali, e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza diritto al compenso, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del -OMISSIS-, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al Funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
9. Considerato, quanto alle spese del presente giudizio, che:
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. -OMISSIS-,-OMISSIS-, Sez.-OMISSIS-, n. -OMISSIS-);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (Consiglio di Stato, Sez.-OMISSIS-, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – -OMISSIS-,-OMISSIS-, Sez.-OMISSIS-).
10. Infine, tenuto conto del valore della causa, il Collegio ritiene congrua la determinazione, a titolo di spese e competenze relative al presente giudizio, dell’importo liquidato in dispositivo.
11. Ritenuto, in conclusione, sulla scorta di quanto precede, di accogliere il ricorso nei sensi indicati e di liquidare le spese di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione, staccata di-OMISSIS- (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del -OMISSIS- di dare esecuzione alla sentenza azionata, nei termini di cui in dispositivo, adottando gli atti necessari nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione ad istanza di parte.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del -OMISSIS-, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 30 (trenta) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum .
Dispone che parte ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o dia quietanza dell’avvenuto pagamento all’amministrazione intimata o al Commissario ad acta, ove intervenuto in sostituzione dell’amministrazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori, C.P.A. e I.V.A. come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avvocato -OMISSIS-, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in-OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.