Articolo 2 della Legge 18 luglio 1984, n. 343
Articolo 1
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5 agosto 1984
Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 1 miliardo e 300 milioni per l'anno 1984 ed in lire 970 milioni annui per gli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzato parte dell'accantonamento predisposto per "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 agosto 1984