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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10910 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
n. 25812/ 2022 R.G.A.C.
Part La
preliminarmente dichiara che è presente l'avv. Migliorini la quale ha già depositato le note scritte autorizzate alle quali si riporta chiedendo l'accoglimento della domanda, per l'opponente nessuno, nonostante sia stato regolarmente notificato il biglietto di cancelleria.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata al presente provvedimento.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. GE RO in data 24.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 5 8 1 2 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p r e s t a z i o n e d ' o p e r a i n t e l l e t t u a l e v e r t e n t e
T R A
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore con l'avv. Michela D'Aniello (rinunciata ria) c.f.
pec i t C.F._1 Email_1 Email_2
Opponente
E
(p.iva ) con l'avv. Maria Controparte_1 P.IVA_2
CR Migliorini C.F. pec t C.F._2 Email_3
Opposta
Conclusioni: come in atti.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che veniva notificato ricorso con relativo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli G. D.ssa G. Ascione rubricato al n. 6859/22 Rg 19981/22 in favore della
[...] contro la per la somma di €10.062,089 per sorta Controparte_1 CP_2
capitale oltre interessi di cui al d.lgs n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del saldo, nonché compensi di procedura pari ad €145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge con distrazione. A sostegno della propria domanda la creditrice depositava le fatture 7/8 del 2018, corredate da certificazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e il registro delle fatture emesse con regolare attestazione, nonché la raccomandata di richiesta pagamento alla el 4.12.2018. Pt_2
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo al fine di farne dichiarare Parte_2
l'inefficacia in quanto l'attività non era mai stata commissionata. La procuratrice dell'opponente rinunciava al mandato in data 5.2.2025 senza che avvenisse alcuna sostituzione del difensore.
Si costituiva l'opposta che depositava ulteriore Controparte_1 documentazione con la memoria ai sensi dell'art. 183 cpc comprovante il credito dell'opposta e contestava la pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione avversaria meramente dilatoria che riportava quale data di comparizione in citazione il 2.5.23 in opposizione al d.i. notificato il 24.11.22, palesando l'intenzione dell'opponente di procrastinare il più possibile il pagamento delle somme dovute.
A mezzo prova testimoniale i sig.ri e confermavano la Testimone_1 Testimone_2 prestazione professionale esercitata dai consulenti e l'elaborazione delle buste paga dei lavoratori della Pt_2
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge dunque il credito rivendicato dall'opposta di cui si chiede il pagamento, laddove le c o nte s ta zi o ni di controparte sono rimaste prive d i qualsivoglia riscontro probatorio. Peraltro l'assenza del procuratore dell'opponente orienta l'odierno giudicante ad una valutazione di condotta processuale di disinteresse.
L'opposizione pertanto va rigettata, con conseguente soccombenza delle spese legali, che si liquidano per le fasi introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale nei parametri minimi dello scaglione di riferimento seguendo il D.M. 147/22, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
3 Quanto alla domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la scrivente OP ritiene di non accoglierla, non profilandosi i presupposti di mala fede o di colpa grave dell'opponente nel resistere in giudizio.
P. Q. M
.
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli n. 6859/22 Rg 19981/22 in favore della in plrpt, già Controparte_1
dichiarato provvisoriamente esecutivo, condanna l'opponente in plrpt alla rifusione a favore dell'opposta in plrpt delle spese legali del giudizio di opposizione pari a € 2080,oo oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario, non accoglie la richiesta di condanna a lite temeraria.
Napoli, 2 4/11/2025
La G.O.P.
GE RO
4
XI SEZIONE CIVILE
n. 25812/ 2022 R.G.A.C.
Part La
preliminarmente dichiara che è presente l'avv. Migliorini la quale ha già depositato le note scritte autorizzate alle quali si riporta chiedendo l'accoglimento della domanda, per l'opponente nessuno, nonostante sia stato regolarmente notificato il biglietto di cancelleria.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata al presente provvedimento.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. GE RO in data 24.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 5 8 1 2 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p r e s t a z i o n e d ' o p e r a i n t e l l e t t u a l e v e r t e n t e
T R A
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore con l'avv. Michela D'Aniello (rinunciata ria) c.f.
pec i t C.F._1 Email_1 Email_2
Opponente
E
(p.iva ) con l'avv. Maria Controparte_1 P.IVA_2
CR Migliorini C.F. pec t C.F._2 Email_3
Opposta
Conclusioni: come in atti.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che veniva notificato ricorso con relativo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli G. D.ssa G. Ascione rubricato al n. 6859/22 Rg 19981/22 in favore della
[...] contro la per la somma di €10.062,089 per sorta Controparte_1 CP_2
capitale oltre interessi di cui al d.lgs n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del saldo, nonché compensi di procedura pari ad €145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge con distrazione. A sostegno della propria domanda la creditrice depositava le fatture 7/8 del 2018, corredate da certificazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e il registro delle fatture emesse con regolare attestazione, nonché la raccomandata di richiesta pagamento alla el 4.12.2018. Pt_2
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo al fine di farne dichiarare Parte_2
l'inefficacia in quanto l'attività non era mai stata commissionata. La procuratrice dell'opponente rinunciava al mandato in data 5.2.2025 senza che avvenisse alcuna sostituzione del difensore.
Si costituiva l'opposta che depositava ulteriore Controparte_1 documentazione con la memoria ai sensi dell'art. 183 cpc comprovante il credito dell'opposta e contestava la pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione avversaria meramente dilatoria che riportava quale data di comparizione in citazione il 2.5.23 in opposizione al d.i. notificato il 24.11.22, palesando l'intenzione dell'opponente di procrastinare il più possibile il pagamento delle somme dovute.
A mezzo prova testimoniale i sig.ri e confermavano la Testimone_1 Testimone_2 prestazione professionale esercitata dai consulenti e l'elaborazione delle buste paga dei lavoratori della Pt_2
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge dunque il credito rivendicato dall'opposta di cui si chiede il pagamento, laddove le c o nte s ta zi o ni di controparte sono rimaste prive d i qualsivoglia riscontro probatorio. Peraltro l'assenza del procuratore dell'opponente orienta l'odierno giudicante ad una valutazione di condotta processuale di disinteresse.
L'opposizione pertanto va rigettata, con conseguente soccombenza delle spese legali, che si liquidano per le fasi introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale nei parametri minimi dello scaglione di riferimento seguendo il D.M. 147/22, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
3 Quanto alla domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la scrivente OP ritiene di non accoglierla, non profilandosi i presupposti di mala fede o di colpa grave dell'opponente nel resistere in giudizio.
P. Q. M
.
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli n. 6859/22 Rg 19981/22 in favore della in plrpt, già Controparte_1
dichiarato provvisoriamente esecutivo, condanna l'opponente in plrpt alla rifusione a favore dell'opposta in plrpt delle spese legali del giudizio di opposizione pari a € 2080,oo oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario, non accoglie la richiesta di condanna a lite temeraria.
Napoli, 2 4/11/2025
La G.O.P.
GE RO
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