TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 3932
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che le attività demandate alle regioni e alle province siano di carattere meramente attuativo-esecutivo, consistenti in un'attività tecnico-contabile e riepilogativa, priva di discrezionalità. Pertanto, la controversia involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate agli enti del Servizio Sanitario Regionale o Provinciale consistono in attività meramente operative e tecniche di calcolo del fatturato annuo, presupposto necessario per individuare la quota di ripiano. Si tratta di un'attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione al procedimento

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, con le quali è stata altresì negata la sussistenza di una violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità propria del provvedimento

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità propria del provvedimento

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità propria dell'Accordo

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale. Inoltre, la società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità propria del decreto ministeriale

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità propria delle circolari

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità propria dell'intesa

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità propria dell'intesa

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva ed eguaglianza

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto che il meccanismo del 'payback' rientri nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. e ne ha escluso la violazione, rilevando che la disciplina censurata contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di riserva di legge e legalità dell'azione amministrativa

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge, individuando esplicitamente i soggetti su cui grava l'obbligo e l'oggetto della prestazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto che il meccanismo del 'payback' sia una misura ragionevole e proporzionata e ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo.

  • Rigettato
    Incompatibilità della richiesta di pay back al lordo IVA con la Direttiva 2006/112/CE

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, con le quali è stata altresì negata la sussistenza di una violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio dell’esatto accertamento dei fatti

    Le censure inerenti l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, trovano le ragioni della loro infondatezza nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 3932
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3932
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo