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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14231/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14231/2022 promossa da:
nato il [...] a [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._1
Signa (FI), Via Leonardo da Vinci 32-3, 50058, rappresentato e difeso dal procuratore domiciliatario
Avv. Giuseppe Bergamaschi (C.F. ) e Avv. Maria Caterina Bergamaschi di CodiceFiscale_2
Firenze (C.F. ), ambedue con studio in V. Marenzio 24, Firenze, per il quale CodiceFiscale_3
si elegge domicilio giusta delega in atti (Ai fini di notifiche e comunicazioni si indica quale numero fax
055.580950 ed indirizzo di posta elettronica pec: Email_1
Email_2
PARTE OPPONENTE contro
( ), già in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, con sede in Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio
(rep. 42351; racc. 15678) ( , già a Per_1 Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
seguito di cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Mestre, via Terraglio, 63, difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura C.F._4
generale alle liti rilasciata dal notaio (rep. 44583; racc. 16958) con domicilio eletto presso il Per_1
suo studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5°, come in atti;
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente contesta il decreto ingiuntivo n.4412/2022 notificato il 23.11.2022 con il quale il CP_ Tribunale di Firenze ha ingiunto al medesimo di pagare a la somma di € 64.071,91 oltre a interessi e a spese, in forza dei contratti n. 20030644850123, 20220055353323 e 20030644850125 stipulati dal con ST S.p.a., i cui crediti sono stati ceduti pro soluto a Controparte_1 Controparte_2
con atto di cessione dell'08.06.2020. L'opponente lamenta: in via preliminare, la legittimazione
[...]
ad agire della non avendo egli stipulato alcun contratto con questa;
sempre Controparte_2
in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
nel merito, genericamente, errori nell'applicazione del calcolo degli interessi;
anatocismo; probabile usura;
illecita applicazione della commissione massimo scoperto, producendo a tal fine delle perizie di parte allegate alle note scritte del 16.6.2023.
Si è costituita regolarmente la parte opposta, richiedente il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, concessa con provvedimento del 24.8.2023.
Concessi anche i termini istruttori dell'art.183 co.6 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 03.11.2024.
**
L'opposizione va rigettata perché infondata.
CP_ In primo luogo, va disattesa la doglianza relativa alla mancata legittimazione attiva di al recupero del credito ingiunto. Tale credito appare sussistere, con i requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, tenuto conto del fatto che parte opponente non ha contestato ex art. 115 cpc né la stipula dei contratti e l'autografia delle firme;
né l'erogazione dei finanziamenti, desumibile comunque dal pagamento di alcune rate (come risulta dagli e/c); né il proprio inadempimento, come risultante sempre dagli e/c non contestati. Per quanto riguarda la cessione di tali crediti, la stessa è documentata per tabulas sulla
CP scorta dei contratti di cessione tra ST e (cfr. docc.
4-7 monitorio); dall'estratto dell'elenco crediti allegato al contratto di cessione, dal quale risulta il credito oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 7); dal possesso da parte della cessionaria di tutta la documentazione riferita al finanziamento e dei documenti personali di parte opponente, ottenuta dalla cedente ex art. 1262 cc (cfr. Cass., 16/4/2021, n.
10200). Sono state prodotte, inoltre, le lettere con cui la cedente ST ha confermato la cessione
CP a dei crediti vantati nei confronti di parte opponente (cfr.doc. 8).
pagina 2 di 4 Quanto alla doglianza inerente al mancato rispetto della condizione di procedibilità, il Tribunale osserva che i contratti di credito al consumo non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, non essendo «contratti bancari», come richiesto dall'art. 5 D.lgs. 28/2010. Ed invero, come pure evidenziato dalla difesa dell'opposta, l'art. 115 co. 3 TUB esclude dalla disciplina delle “Operazioni e servizi bancari e finanziari” il credito al consumo, che rientra nel concetto di 'contratti di credito'.
La categoria dei 'contratti di credito' è più ampia di quella dei 'contratti bancari' e la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di un'interpretazione restrittiva del concetto di 'contratti bancari', escludendo dalla mediazione il leasing, la fideiussione e l'assegno bancario (cfr. citate Cass., 21/10/2022, n. 31209;
Cass., 13/5/2021, n. 12883; Cass., 22/11/2019, n. 30520; Cass., 9/4/2019, n. 14904; Cass., 12/6/2018,
CP n. 15200). Nel merito, con riferimento ai finanziamenti personali azionati da , l'opponente lamenta che il piano di ammortamento costruito in regime composto causi una violazione dell'articolo 1283 c.c.
e propone, mediante CTP, un piano di ammortamento in regime semplice come soluzione alla presunta illiceità; in realtà, è ormai dato acquisito che la modalità con cui viene calcolata la rata non incide sul calcolo degli interessi ma questi dipendono solo ed esclusivamente dal capitale residuo, dal tasso e dal tempo. Ed, infatti, la Suprema Corte, ha avuto modo di chiarire che nel piano di ammortamento alla francese non è insita alcuna forma di anatocismo, sebbene si utilizzi il regime dell'interesse composto, laddove ha specificato che la mancata indicazione della modalità di ammorta-mento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto e, pertanto, non è causa di una sua nullità (Cass., SS.UU., 20 maggio 2024, n. 15130). La doglianza circa la presunta difformità del taeg è oltremodo generica ma comunque prima facie non appare fondata, considerato che pacificamente il TAEG non integra una regola di validità contrattuale, poiché è un mero indicatore del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Altresì generica è la contestazione circa il superamento della CMS e quella relativa all'usura, non oggetto di specifico contraddittorio e come tale non vagliabili compiutamente. Si evidenzia soltanto che i finanziamenti in esame paiono in linea con il tasso soglia usura per la tipologia contrattuale indicata nel trimestre di riferimento dal relativo Decreto Ministeriale (cfr. sito BancaItalia).
Dalle considerazioni svolte, il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Dm 147/2022 valori minimi, valore controversia come da NIR, tenuto conto dell'attività in concreto svolta pagina 3 di 4
PQM
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore di parte opposta che liquida in euro 4.217,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se dovuti.
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14231/2022 promossa da:
nato il [...] a [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._1
Signa (FI), Via Leonardo da Vinci 32-3, 50058, rappresentato e difeso dal procuratore domiciliatario
Avv. Giuseppe Bergamaschi (C.F. ) e Avv. Maria Caterina Bergamaschi di CodiceFiscale_2
Firenze (C.F. ), ambedue con studio in V. Marenzio 24, Firenze, per il quale CodiceFiscale_3
si elegge domicilio giusta delega in atti (Ai fini di notifiche e comunicazioni si indica quale numero fax
055.580950 ed indirizzo di posta elettronica pec: Email_1
Email_2
PARTE OPPONENTE contro
( ), già in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, con sede in Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio
(rep. 42351; racc. 15678) ( , già a Per_1 Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
seguito di cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Mestre, via Terraglio, 63, difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura C.F._4
generale alle liti rilasciata dal notaio (rep. 44583; racc. 16958) con domicilio eletto presso il Per_1
suo studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5°, come in atti;
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente contesta il decreto ingiuntivo n.4412/2022 notificato il 23.11.2022 con il quale il CP_ Tribunale di Firenze ha ingiunto al medesimo di pagare a la somma di € 64.071,91 oltre a interessi e a spese, in forza dei contratti n. 20030644850123, 20220055353323 e 20030644850125 stipulati dal con ST S.p.a., i cui crediti sono stati ceduti pro soluto a Controparte_1 Controparte_2
con atto di cessione dell'08.06.2020. L'opponente lamenta: in via preliminare, la legittimazione
[...]
ad agire della non avendo egli stipulato alcun contratto con questa;
sempre Controparte_2
in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
nel merito, genericamente, errori nell'applicazione del calcolo degli interessi;
anatocismo; probabile usura;
illecita applicazione della commissione massimo scoperto, producendo a tal fine delle perizie di parte allegate alle note scritte del 16.6.2023.
Si è costituita regolarmente la parte opposta, richiedente il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, concessa con provvedimento del 24.8.2023.
Concessi anche i termini istruttori dell'art.183 co.6 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 03.11.2024.
**
L'opposizione va rigettata perché infondata.
CP_ In primo luogo, va disattesa la doglianza relativa alla mancata legittimazione attiva di al recupero del credito ingiunto. Tale credito appare sussistere, con i requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, tenuto conto del fatto che parte opponente non ha contestato ex art. 115 cpc né la stipula dei contratti e l'autografia delle firme;
né l'erogazione dei finanziamenti, desumibile comunque dal pagamento di alcune rate (come risulta dagli e/c); né il proprio inadempimento, come risultante sempre dagli e/c non contestati. Per quanto riguarda la cessione di tali crediti, la stessa è documentata per tabulas sulla
CP scorta dei contratti di cessione tra ST e (cfr. docc.
4-7 monitorio); dall'estratto dell'elenco crediti allegato al contratto di cessione, dal quale risulta il credito oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 7); dal possesso da parte della cessionaria di tutta la documentazione riferita al finanziamento e dei documenti personali di parte opponente, ottenuta dalla cedente ex art. 1262 cc (cfr. Cass., 16/4/2021, n.
10200). Sono state prodotte, inoltre, le lettere con cui la cedente ST ha confermato la cessione
CP a dei crediti vantati nei confronti di parte opponente (cfr.doc. 8).
pagina 2 di 4 Quanto alla doglianza inerente al mancato rispetto della condizione di procedibilità, il Tribunale osserva che i contratti di credito al consumo non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, non essendo «contratti bancari», come richiesto dall'art. 5 D.lgs. 28/2010. Ed invero, come pure evidenziato dalla difesa dell'opposta, l'art. 115 co. 3 TUB esclude dalla disciplina delle “Operazioni e servizi bancari e finanziari” il credito al consumo, che rientra nel concetto di 'contratti di credito'.
La categoria dei 'contratti di credito' è più ampia di quella dei 'contratti bancari' e la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di un'interpretazione restrittiva del concetto di 'contratti bancari', escludendo dalla mediazione il leasing, la fideiussione e l'assegno bancario (cfr. citate Cass., 21/10/2022, n. 31209;
Cass., 13/5/2021, n. 12883; Cass., 22/11/2019, n. 30520; Cass., 9/4/2019, n. 14904; Cass., 12/6/2018,
CP n. 15200). Nel merito, con riferimento ai finanziamenti personali azionati da , l'opponente lamenta che il piano di ammortamento costruito in regime composto causi una violazione dell'articolo 1283 c.c.
e propone, mediante CTP, un piano di ammortamento in regime semplice come soluzione alla presunta illiceità; in realtà, è ormai dato acquisito che la modalità con cui viene calcolata la rata non incide sul calcolo degli interessi ma questi dipendono solo ed esclusivamente dal capitale residuo, dal tasso e dal tempo. Ed, infatti, la Suprema Corte, ha avuto modo di chiarire che nel piano di ammortamento alla francese non è insita alcuna forma di anatocismo, sebbene si utilizzi il regime dell'interesse composto, laddove ha specificato che la mancata indicazione della modalità di ammorta-mento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto e, pertanto, non è causa di una sua nullità (Cass., SS.UU., 20 maggio 2024, n. 15130). La doglianza circa la presunta difformità del taeg è oltremodo generica ma comunque prima facie non appare fondata, considerato che pacificamente il TAEG non integra una regola di validità contrattuale, poiché è un mero indicatore del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Altresì generica è la contestazione circa il superamento della CMS e quella relativa all'usura, non oggetto di specifico contraddittorio e come tale non vagliabili compiutamente. Si evidenzia soltanto che i finanziamenti in esame paiono in linea con il tasso soglia usura per la tipologia contrattuale indicata nel trimestre di riferimento dal relativo Decreto Ministeriale (cfr. sito BancaItalia).
Dalle considerazioni svolte, il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Dm 147/2022 valori minimi, valore controversia come da NIR, tenuto conto dell'attività in concreto svolta pagina 3 di 4
PQM
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore di parte opposta che liquida in euro 4.217,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se dovuti.
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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