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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 111/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bubbo opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 1° aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 111/2022 R.G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bubbo opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo P.IVA_1
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18
2 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nell'odierno procedimento.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. Si controverte del credito di € 4.726,99, oltre ad accessori, vantato dalla Controparte_1 nei confronti di n forza di n. 7 fatture insolute, specificamente
[...] Parte_1 individuate in atti, emesse a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Chiesto ed ottenuto dalla creditrice il decreto ingiuntivo n. 785/2021, ha Parte_1 spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: in via pregiudiziale, l'incompetenza per valore del Tribunale di Crotone in favore del Giudice di Pace di Petilia Policastro, in quanto, benché il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto ed emesso per la somma di € 5.419,52, esso era stato azionato per il minor importo di € 4.726,99, previa compensazione di importi;
in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla fattura n.
793472900221218 del 15.7.2016 e dalla fattura n. 793472900221211 del 14.9.2016; nel merito, la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, mancante di idonei e sufficienti elementi di prova nonché dell'inesattezza delle somme dedotte in ingiunzione, ottenute da errori nella rilevazione dei consumi, stante il malfunzionamento del gruppo di misura, che avrebbe generato una anomalia dei consumi e falsato la relativa fatturazione, con consumi maggiori e non dovuti.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese.
L'opposta, costituendosi in giudizio, ha aderito all'eccezione pregiudiziale sollevate mentre, nel merito, ha ribadito la fondatezza del proprio credito, chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese.
La causa è stata istruita con documentazione, prova orale e ctu e rinviata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. IN VIA PREGIUDIZIALE.
E' da rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, a cui ha aderito l'opposta, in virtù delle considerazioni già espresse dal Tribunale nell'ordinanza dell'11.7.2022, a cui si rinvia per relationem. Ed invero, si ribadisce che il criterio per la determinazione della competenza deve essere fissato in base all'oggetto della domanda proposta dall'attore ed alla esposizione dei fatti posti a suo fondamento, indipendentemente
4 dalla loro fondatezza, salvo che non risulti evidente una artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge (Cass. n. 7277/97; Cass. n. 11374/95;
Cass. n. 8686/94; cfr. altresì art. 38, u.c. c.p.c.).
Ne consegue il radicamento della competenza del Giudice adito.
4. IN VIA PRELIMINARE
4.1. Si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4.2. Sempre preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di prescrizione mossa dall'opponente con riferimento alle fatture n. 793472900221211 del 14.9.2016 dell'importo di € 583,60 e n. 793472900221218 del 15.7.2016 dell'importo di € 1.578,46.
Va premesso, sul punto, che il credito azionato non è assoggettato al termine di prescrizione biennale (valevole per le sole fatture per energia elettrica emesse successivamente al 1° marzo 2018, mentre nessuna delle fatture qui azionate è stata emessa dopo tale data), ma bensì al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. (v. Cass. civ. sez. un. n. 6458 del
18.12.1985, Cass. civ. n. 6209 del 21.6.1999; Cass. civ. n. 11918 del 7.8.2002).
Deve, poi, rammentarsi che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008; Cass. ord. 17.4.2023; Trib.
Reggio Calabria 818/2022).
Nondimeno, sussistono cause specifiche della interruzione del predetto termine, quali determinati atti da parte del titolare del diritto, così come regolamentato dall'art. 2943 c.c., il quale dispone che "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo" (commi 1 e 2)
e che "la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore…” (comma 4).
Inoltre, a tale ultimo proposito, occorre precisare che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25661/2005; conf. tra le tante Cass. n. 14755/2018).
5 Ciò posto, con riferimento sia alla fattura n. 793472900221218 del 15.7.2016, con scadenza il 9.8.2016 e sia alla fattura n. 793472900221211 del 14.9.2016, con scadenza il 4.10.2016, il termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto dalla diffida di pagamento datata 8.7.2021 e ricevuta dall'opponente il 12.7.2021 (doc. 5 comparsa di costituzione).
5. NEL MERITO.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione in virtù dei motivi che si vanno ad esporre.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
Deve aggiungersi che nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di
6 contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (v., tra le altre, Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 6562/2019;
Cass. n. 297/2020; Cass. n. 21564/2022).
5.1. Nel caso di specie, è indiscussa l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra le parti.
Le contestazioni dell'opponente sono incentrate sostanzialmente sul quantum della pretesa creditoria e sono basate sulla quantificazione dei consumi da parte della società somministrante, asseritamente errata (nello specifico, malfunzionamento del gruppo di misura che ha generato una anomalia dei consumi e falsato la relativa fatturazione, con consumi maggiori e non dovuti).
Per l'esame della pretesa creditoria il giudicante non ha motivo di discostarsi dalla puntuale, esaustiva e convincente relazione del CTU, basata sulla corretta disamina e valorizzazione della documentazione in atti e a cui ci si riporta integralmente (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte, cfr. Cass. n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009, Cass. n. 8355/2007,
Cass. n. 15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n. 3519/2001,
Cass. n. 12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n. 7806/1998).
Va, preliminarmente, chiarito che le contestazioni mosse alle risultanze peritali dall'opponente all'udienza del 6.12.2023 (“il consulente non ha effettuato alcuna verifica sul gruppo di misura al fine di valutare, per come richiesto nel quesito posto, se il cattivo funzionamento abbia inciso sulla regolarità della registrazione dei consumi;
al contempo contesta l'elaborato peritale poiché si fonda su documentazione acquisita direttamente dal consulente d'ufficio mentre era onere probatorio di controparte produrla”) sono infondate nonché tardivamente proposte, dovendo rammentarsi che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni critiche (nel caso di specie non pervenute al CTU) preclude alla parte di sollevare tali osservazioni, laddove esse integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento (come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c.), nel successivo corso del giudizio (v. Cass. S.U. n. 5624/2022).
Inoltre, deve precisarsi che l'affidabilità delle risultanze peritali non è stata in alcun modo smentita dalla prova orale svolta (verb. ud. 8.2.2023).
7 Tanto premesso, il fiduciario del Giudice ha innanzitutto rilevato che in data 30.11.2021
[...] ha chiuso i rapporti economici per la fornitura di energia elettrica con la società Pt_1 venditrice migrando in data 1.12.2021 con il medesimo Controparte_1
POD al mercato libero.
Il CTU ha poi verificato che il lamentato malfunzionamento del gruppo di misura - dovuto al mancato intervento del limitatore di potenza interno al gruppo di misura suddetto e sostituito il 12.55.2017 dal distributore locale - non ha inciso sulla regolarità della Controparte_2 registrazione dei consumi per cui è causa.
Egli ha, al contempo, appurato l'incongruità dei consumi di energia elettrica fatturati rispetto a quelli realmente certificati dal terzo distributore locale nel periodo oggetto Controparte_2 di ingiunzione.
In particolare, ha avuto cura di precisare il metodo di verifica dei consumi reali di energia, basato sul confronto tra i consumi di energia di competenza delle fatture ingiunte - considerando eventuali compensazioni di energia - ed i consumi effettivi certificati dal distributore locale nella allegata “tabella certificazione consumi mensili” (all.6), la quale mostra il reale flusso del consumo di energia elettrica dell'utenza in oggetto.
Sulla base di tale condivisibile metodologia, esaminati i luoghi di causa e la documentazione prodotta agli atti, l'ausiliario ha analizzato ciascuna delle fatture oggetto di causa, riscontrando i consumi effettivi di energia elettrica nel periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, che va dal 15.7.2016 al 10.5.2017.
Ha, quindi, accertato che, nel suddetto periodo, la ha Controparte_1 emesso fatture per un totale di € 4.726,99, mentre dalle verifiche e dai ricalcoli effettuati,
l'energia realmente consumata dal sig. è pari economicamente al valore di € Parte_1
2.639,73.
Ne consegue che, per tutto quanto sopra ritenuto, l'opposizione, in quanto fondata per quanto di ragione, deve essere accolta come tale ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Pertanto, stante il minor credito accertato, l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 2.693,73, pari al residuo debito da corrispondere per il periodo oggetto dell'ingiunzione, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
8 Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
6. LE SPESE.
Le spese seguono la soccombenza prevalente dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in base al decisum, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e della natura delle questioni trattate.
Infine, poiché la ctu è stata determinante al fine della corretta ricostruzione dei consumi, le relative spese, liquidate in corso di causa con decreto del 18.11.2024, devono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura, in solido tra loro.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
785/2021 emesso dal Tribunale di Crotone e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 2.639,73, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
Condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese, che si
9 liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Pone le spese di ctu, liquidate in corso di causa con decreto del 18.11.2024, definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura, in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 111/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bubbo opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 1° aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 111/2022 R.G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bubbo opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo P.IVA_1
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18
2 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nell'odierno procedimento.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. Si controverte del credito di € 4.726,99, oltre ad accessori, vantato dalla Controparte_1 nei confronti di n forza di n. 7 fatture insolute, specificamente
[...] Parte_1 individuate in atti, emesse a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Chiesto ed ottenuto dalla creditrice il decreto ingiuntivo n. 785/2021, ha Parte_1 spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: in via pregiudiziale, l'incompetenza per valore del Tribunale di Crotone in favore del Giudice di Pace di Petilia Policastro, in quanto, benché il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto ed emesso per la somma di € 5.419,52, esso era stato azionato per il minor importo di € 4.726,99, previa compensazione di importi;
in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla fattura n.
793472900221218 del 15.7.2016 e dalla fattura n. 793472900221211 del 14.9.2016; nel merito, la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, mancante di idonei e sufficienti elementi di prova nonché dell'inesattezza delle somme dedotte in ingiunzione, ottenute da errori nella rilevazione dei consumi, stante il malfunzionamento del gruppo di misura, che avrebbe generato una anomalia dei consumi e falsato la relativa fatturazione, con consumi maggiori e non dovuti.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese.
L'opposta, costituendosi in giudizio, ha aderito all'eccezione pregiudiziale sollevate mentre, nel merito, ha ribadito la fondatezza del proprio credito, chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese.
La causa è stata istruita con documentazione, prova orale e ctu e rinviata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. IN VIA PREGIUDIZIALE.
E' da rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, a cui ha aderito l'opposta, in virtù delle considerazioni già espresse dal Tribunale nell'ordinanza dell'11.7.2022, a cui si rinvia per relationem. Ed invero, si ribadisce che il criterio per la determinazione della competenza deve essere fissato in base all'oggetto della domanda proposta dall'attore ed alla esposizione dei fatti posti a suo fondamento, indipendentemente
4 dalla loro fondatezza, salvo che non risulti evidente una artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge (Cass. n. 7277/97; Cass. n. 11374/95;
Cass. n. 8686/94; cfr. altresì art. 38, u.c. c.p.c.).
Ne consegue il radicamento della competenza del Giudice adito.
4. IN VIA PRELIMINARE
4.1. Si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4.2. Sempre preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di prescrizione mossa dall'opponente con riferimento alle fatture n. 793472900221211 del 14.9.2016 dell'importo di € 583,60 e n. 793472900221218 del 15.7.2016 dell'importo di € 1.578,46.
Va premesso, sul punto, che il credito azionato non è assoggettato al termine di prescrizione biennale (valevole per le sole fatture per energia elettrica emesse successivamente al 1° marzo 2018, mentre nessuna delle fatture qui azionate è stata emessa dopo tale data), ma bensì al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. (v. Cass. civ. sez. un. n. 6458 del
18.12.1985, Cass. civ. n. 6209 del 21.6.1999; Cass. civ. n. 11918 del 7.8.2002).
Deve, poi, rammentarsi che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008; Cass. ord. 17.4.2023; Trib.
Reggio Calabria 818/2022).
Nondimeno, sussistono cause specifiche della interruzione del predetto termine, quali determinati atti da parte del titolare del diritto, così come regolamentato dall'art. 2943 c.c., il quale dispone che "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo" (commi 1 e 2)
e che "la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore…” (comma 4).
Inoltre, a tale ultimo proposito, occorre precisare che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25661/2005; conf. tra le tante Cass. n. 14755/2018).
5 Ciò posto, con riferimento sia alla fattura n. 793472900221218 del 15.7.2016, con scadenza il 9.8.2016 e sia alla fattura n. 793472900221211 del 14.9.2016, con scadenza il 4.10.2016, il termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto dalla diffida di pagamento datata 8.7.2021 e ricevuta dall'opponente il 12.7.2021 (doc. 5 comparsa di costituzione).
5. NEL MERITO.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione in virtù dei motivi che si vanno ad esporre.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
Deve aggiungersi che nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di
6 contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (v., tra le altre, Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 6562/2019;
Cass. n. 297/2020; Cass. n. 21564/2022).
5.1. Nel caso di specie, è indiscussa l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra le parti.
Le contestazioni dell'opponente sono incentrate sostanzialmente sul quantum della pretesa creditoria e sono basate sulla quantificazione dei consumi da parte della società somministrante, asseritamente errata (nello specifico, malfunzionamento del gruppo di misura che ha generato una anomalia dei consumi e falsato la relativa fatturazione, con consumi maggiori e non dovuti).
Per l'esame della pretesa creditoria il giudicante non ha motivo di discostarsi dalla puntuale, esaustiva e convincente relazione del CTU, basata sulla corretta disamina e valorizzazione della documentazione in atti e a cui ci si riporta integralmente (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte, cfr. Cass. n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009, Cass. n. 8355/2007,
Cass. n. 15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n. 3519/2001,
Cass. n. 12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n. 7806/1998).
Va, preliminarmente, chiarito che le contestazioni mosse alle risultanze peritali dall'opponente all'udienza del 6.12.2023 (“il consulente non ha effettuato alcuna verifica sul gruppo di misura al fine di valutare, per come richiesto nel quesito posto, se il cattivo funzionamento abbia inciso sulla regolarità della registrazione dei consumi;
al contempo contesta l'elaborato peritale poiché si fonda su documentazione acquisita direttamente dal consulente d'ufficio mentre era onere probatorio di controparte produrla”) sono infondate nonché tardivamente proposte, dovendo rammentarsi che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni critiche (nel caso di specie non pervenute al CTU) preclude alla parte di sollevare tali osservazioni, laddove esse integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento (come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c.), nel successivo corso del giudizio (v. Cass. S.U. n. 5624/2022).
Inoltre, deve precisarsi che l'affidabilità delle risultanze peritali non è stata in alcun modo smentita dalla prova orale svolta (verb. ud. 8.2.2023).
7 Tanto premesso, il fiduciario del Giudice ha innanzitutto rilevato che in data 30.11.2021
[...] ha chiuso i rapporti economici per la fornitura di energia elettrica con la società Pt_1 venditrice migrando in data 1.12.2021 con il medesimo Controparte_1
POD al mercato libero.
Il CTU ha poi verificato che il lamentato malfunzionamento del gruppo di misura - dovuto al mancato intervento del limitatore di potenza interno al gruppo di misura suddetto e sostituito il 12.55.2017 dal distributore locale - non ha inciso sulla regolarità della Controparte_2 registrazione dei consumi per cui è causa.
Egli ha, al contempo, appurato l'incongruità dei consumi di energia elettrica fatturati rispetto a quelli realmente certificati dal terzo distributore locale nel periodo oggetto Controparte_2 di ingiunzione.
In particolare, ha avuto cura di precisare il metodo di verifica dei consumi reali di energia, basato sul confronto tra i consumi di energia di competenza delle fatture ingiunte - considerando eventuali compensazioni di energia - ed i consumi effettivi certificati dal distributore locale nella allegata “tabella certificazione consumi mensili” (all.6), la quale mostra il reale flusso del consumo di energia elettrica dell'utenza in oggetto.
Sulla base di tale condivisibile metodologia, esaminati i luoghi di causa e la documentazione prodotta agli atti, l'ausiliario ha analizzato ciascuna delle fatture oggetto di causa, riscontrando i consumi effettivi di energia elettrica nel periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, che va dal 15.7.2016 al 10.5.2017.
Ha, quindi, accertato che, nel suddetto periodo, la ha Controparte_1 emesso fatture per un totale di € 4.726,99, mentre dalle verifiche e dai ricalcoli effettuati,
l'energia realmente consumata dal sig. è pari economicamente al valore di € Parte_1
2.639,73.
Ne consegue che, per tutto quanto sopra ritenuto, l'opposizione, in quanto fondata per quanto di ragione, deve essere accolta come tale ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Pertanto, stante il minor credito accertato, l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 2.693,73, pari al residuo debito da corrispondere per il periodo oggetto dell'ingiunzione, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
8 Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
6. LE SPESE.
Le spese seguono la soccombenza prevalente dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in base al decisum, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e della natura delle questioni trattate.
Infine, poiché la ctu è stata determinante al fine della corretta ricostruzione dei consumi, le relative spese, liquidate in corso di causa con decreto del 18.11.2024, devono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura, in solido tra loro.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
785/2021 emesso dal Tribunale di Crotone e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 2.639,73, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
Condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese, che si
9 liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Pone le spese di ctu, liquidate in corso di causa con decreto del 18.11.2024, definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura, in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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