TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4161/2023 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Trischitta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 27/07/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 2645/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%
e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge n. 104/1992.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno a far data dalla domanda amministrativa, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiarava antistatario.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità del ricorso per genericità Controparte_2 delle censure all'elaborato peritale della fase sommaria e chiedendone il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, agiva in questa sede lamentandone Parte_1
l'erroneità, per avere il Ctu omesso di valutare le patologie alla luce degli accertamenti specialistici in atti e la sua incapacità di deambulare autonomamente al di fuori della propria abitazione, citando la giurisprudenza della Cassazione che riconosce il beneficio dell'accompagno anche nel caso in cui il soggetto, pur essendo in condizione di compiere da solo gli elementari atti quotidiani della vita in casa, non sia in grado di uscire dalle mura domestiche per provvedere alle proprie necessità.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott. Persona_1
che, dopo aver vagliato i risultati delle indagini tecniche espletate e riscontrando, sulla base di esse, come l'interessata fosse affetta da “Osteoartrosi polidistrettuale in soggetto con esiti di frattura femore dx a discreta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa. Tiroidite di
Hashimoto in trattamento farmacologico con levo-tiroxina cui si allega depressione del tono dell'umore con ansia” ed osservando come “le affezioni riscontrate nella sig.ra Pt_1
non siano tali da richiedere, in atto, un'assistenza permanente e continua alla sua
[...] persona, essendo la stessa ancora capace, pure con le patologie dalle quali è affetta, a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che presenti difficoltà, ma non impossibilità a deambulare autonomamente”, riteneva congrua con le patologie accertate la diagnosi della Commissione medica dell' che non riconosceva alla parte l'indennità di CP_4 accompagno, pur accertandone lo stato di persona affetta da disabilità nella misura del 100% con connotazione di gravità.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Alla luce della relazione del dott. Ctu nominato nel presente giudizio, si Persona_2 riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti quali “VASCULOPATIA
CEREBRALE CON MEDIO-GRAVE DEFICIT COGNITIVO – ARTROSI
POLIDISTRETTUALE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE IN OSTEOPOROSI
DIFFUSA – CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN ATTO IN BUON COMPENSO
EMODINAMICO”, che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data dal 28 agosto
2023, quindi successivamente alla domanda amministrativa ed al ricorso per Atp.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere dal 28/08/2023; pertanto il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio, per disporre la compensazione totale delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Si pongono a carico dell le spese del consulente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di invalida al 100% il diritto Parte_1
all'indennità di accompagno dal 28/08/2023;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_4 del dott. Persona_2
Messina, 24/01/2025
Il Giudice del lavoro
Roberta Rando