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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 20/01/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13872/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Palazzo Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia, 68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250006030271000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21817/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatgli in data 6-6-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Nei motivi di ricorso il ricorrente eccepiva il difetto di notifica dell'avviso di accertamento nonchè l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'agenzia per la riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva mentre non si costituiva la Regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso merita accoglimento poichè, pur essendo stata correttamente evocata in giudizio la Regione, quale ente creditore, non si costituiva e, pertanto, non veniva offerta la prova dell'avvenuta regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento per cui deve accogliersi il ricorso per intervenuta decadenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13872/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Palazzo Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia, 68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250006030271000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21817/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatgli in data 6-6-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Nei motivi di ricorso il ricorrente eccepiva il difetto di notifica dell'avviso di accertamento nonchè l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'agenzia per la riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva mentre non si costituiva la Regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso merita accoglimento poichè, pur essendo stata correttamente evocata in giudizio la Regione, quale ente creditore, non si costituiva e, pertanto, non veniva offerta la prova dell'avvenuta regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento per cui deve accogliersi il ricorso per intervenuta decadenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese