Sentenza 5 ottobre 1963
Massime • 2
Un rapporto sociale, pur se non corrisponda allo stato di diritto, deve considerarsi esistente nei confronti del terzo (e le obbligazioni assunte da coloro che esteriormente si comportano uti soci costituiscono obbligazioni sociali) quando si abbiano manifestazioni tali da ingenerare nel terzo, senza sua colpa, il convincimento che lo stato di fatto rispecchi una realta giuridica. ( V 838'59).*
Nell'ipotesi di eccesso, da parte di consigliere delegato, rispetto ai limiti della societa, l'eccesso di rappresentanza non importa una nullita assoluta e insanabile, del negozio cosi posto in essere, che chiunque possa far valerè ma da luogo semplicemente alla annullabilita dell'atto concluso, con la conseguenza che l'annullamento puo essere domandato esclusivamente dal soggetto nel cui interesse e stabilito dalla legge (societa rappresentata). Quando detto soggetto interessato non prende l'iniziativa dell'Azione di annullamento ma, al contrario, procede alla ratifica dell'atto stipulato in suo nome, ogni vizio viene eliminato.*
Commentari • 2
- 1. Espropriazione di quota di s.r.l. non liberamente trasferibile e diritto di presentazione di altro acquirente (nota a Cass., 29 febbraio 2008, n. 5493)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
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CORTE DI CASSAZIONE, 29 febbraio 2008, n. 5493 – Di Nanni Presidente – Frasca Estensore – P.M. Russo (conf.) – Unterhuber (avv. Manzi, Kollensperger) c. Brennermarket s.r.l. (avv. Vescoli) Conferma Trib. Bolzano, 4 gennaio 2004 Società – Società a responsabilità limitata – Espropriazione di quota non liberamente trasferibile – Aggiudicazione da parte di un socio – Clausola che limita la circolazione delle partecipazioni verso qualsiasi soggetto, anziché verso i soli estranei alla compagine sociale – Sussistenza del diritto di presentazione di un altro acquirente da parte della società (Art. 2480, 3° comma, c.c., previgente) L'art. 2480, 3º comma, c.c., nel testo previgente alla novella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/1963, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1963 |
Testo completo
Nell'ipotesi di eccesso, da parte di consigliere delegato, rispetto ai limiti della societa, l'eccesso di rappresentanza non importa una nullita assoluta e insanabile, del negozio cosi posto in essere, che chiunque possa far valerè ma da luogo semplicemente alla annullabilita dell'atto concluso, con la conseguenza che l'annullamento puo essere domandato esclusivamente dal soggetto nel cui interesse e stabilito dalla legge (societa rappresentata). Quando detto soggetto interessato non prende l'iniziativa dell'Azione di annullamento ma, al contrario, procede alla ratifica dell'atto stipulato in suo nome, ogni vizio viene eliminato.*