CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 87/2022, concernente l'impugnativa della sentenza n. 1271/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 22/06/2021,
avente ad oggetto: proprietà;
proposta da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Santa Teresa di Riva, alla via F. Crispi, n.227, c/o e nello studio degli avv. Antonino Caliri e
Vanessa Lombardo, dai quali è rappresentato e difeso, per procura in atti;
- appellante -
contro
nato a [...] il [...] ( c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] ( c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
nata ad [...], il [...] (c.f. ) eredi CP_3 CodiceFiscale_3
di e rappresentati e difesi dall' avv. Controparte_4 CP_5 Controparte_2
1 elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Messina, alla Via Maisano 16 per procura in atti;
- appellati -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
7.11.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali
di causa, con rigetto di ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e premettendo di essere CP_5 Controparte_4
proprietari di un terreno sito in Roccalumera, fg. 8, partt. 122 e 517, lamentavano di aver subito lo spoglio del predetto terreno e dei locali ivi insistenti ad opera e Parte_1
e chiedevano, pertanto, di essere reintegrati nel possesso. Nel merito i Parte_2
ricorrenti chiedevano, altresì, di essere indennizzati per l'illegittima occupazione del terreno.
Con ordinanza del 17 dicembre 2009, l'allora giudice designato accoglieva la domanda di reintegra nel possesso, ordinando ai resistenti il rilascio immediato del terreno e dei locali ivi insistenti. Con successivo ricorso depositato il 18.2.2010 i ricorrenti chiedevano la conferma del predetto provvedimento e insistevano nelle richieste risarcitorie. Si
costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.
Escussi i testi e disposta CTU, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1271 del 2021, tanto statuiva: “condanna in solido i a rifondere ai ricorrenti in solido: a) l'importo di euro Pt_1
28.800,00 oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, dall'occupazione e sino
alla data di pubblicazione di questa sentenza, ed interessi legali sulla somma annualmente
e progressivamente rivalutata con la stessa decorrenza e sino al soddisfo;
b) l'importo di
euro 21.900,00 (liquidato all'attualità) oltre interessi in misura legale dalla sentenza al
soddisfo;
2. pone le spese di ctu in capo ai resistenti in solido;
3. condanna i resistenti in
solido a rifondere le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 10.000,00 oltre
2 accessori di legge per compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. rigetta
ogni ulteriore domanda”
Avverso la superiore statuizione, con atto di appello notificato a in data 24.1.2020,
proponeva gravame . Parte_1
Si costituivano gli odierni appellati, quali eredi di e CP_5 Controparte_4
contestando e contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
All'udienza del 7/11/2024, resa a trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione,
con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Con un articolato gravame l'appellante lamenta omessa e o insufficiente motivazione, errata valutazione delle risultanze processuali e travisamento dei fatti.
Ritiene che erroneamente il giudice di primo grado abbia accolto le richieste dei ricorrenti confermando l'avvenuto spoglio dl terreno nonché l'occupazione dei locali, attribuendo alle deposizione dei testi escussi ( e ) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dichiarazioni estrapolate dal contesto unitario in concreto propalato sì da assumere inevitabilmente e fatalmente un diverso significato. Sarebbe invece pacifico che Pt_1
non ha posto in essere la condotta di autore, consistita nello spoglio violento ed
[...]
occulto dell'altrui possesso, difettando, peraltro, l'indefettibile “animus spoliandi”
concernente gli stacchi edificatori di proprietà degli appellati.
Il motivo di gravame è infondato.
L'appellane non offre alcuna costruttiva e concreta deduzione rispetto a quanto riferito e verbalizzato dai testi, nonchè rispetto alle risultanze processuali . I testi e Tes_3 Tes_1
hanno confermato sia l'avvenuta occupazione da parte dei del terreno che dei Pt_1
qarage, sia che i si atteggiavano quali proprietari . Pt_1
3 Le risultanze processuali depongono per la sussistenza dello spoglio violento e clandestino,
giacchè anche nel procedimento penale n. 4821/2009 RGNR è stato accertato che i e tra questi anche , hanno occupato il fondo ed i fabbricati di Pt_1 Parte_1
proprietà degli attori ( oggi appellati) senza titolo e con violenza, a decorrere dal settembre
2008.
Il proc. penale si è concluso in primo grado con sentenza n. 596/2015 Reg. Sent. Tribunale
di Messina, che ha condannato gli imputati e Parte_3 Parte_1
per vari capi d'imputazione e particolarmente per il capo A) che recita : del reato p. e p. dagli art. 110, 633 , 61 nr. 2 c.p. per aver in concorso tra loro arbitrariamente invaso, al fine di occuparli e di trarne profitto, i piani seminterrati di due palazzine di proprietà di CP_4
e ed il terreno circostante in c.da sottoferrovia (del Comune di
[...] CP_5
Roccalumera) . Fatti accertati in Roccalumera dal settembre 2008.
La condanna in relazione al capo A, rideterminata in appello, è passata in giudicato il
7.3.2018
II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione di legge, per avere il giudice di primo grado accolto il risarcimento del danno a fronte richiesta dell'indennizzo per l'indebito arricchimento locupletato. La spiegata azione sarebbe inammissibile perché
l'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura complementare e sussidiaria, non potendo essere esercitata quando il danneggiato può esperire (come nel caso de quo)
l'azione causale tipica a tutela del proprio diritto, ossia azione di risarcimento del danno.
In motivo di grave è infondato
La domanda spiegata da parte attrice in primo grado è la seguente: “Voglia l'On.le Tribunale
adito ai sensi dell'art. 2043 c.c. accertare e dichiarare che l'immobile è stato occupato senza
alcun titolo determinando il diritto al risarcimento dei danni patiti, ovvero in subordine ai
sensi dell'art. 2041 c.c., senza una giusta causa.
4 Ancora in sede di memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la domanda attorea è la seguente:
“conseguentemente condannare e a corrispondere Parte_1 Parte_2
agli odierni ricorrenti il risarcimento dei danni o in subordine l'indennizzo per l'indebito
arricchimento” .
Parte attrice nel primo grado ha proposto ritualmente domanda di condanna a titolo risarcitorio, ponendo in subordine la domanda di arricchimento senza causa. Entrambe le domande formulate si rivolgono, in effetti, alla medesima vicenda prospettata e risultano orientate al raggiungimento dello stesso obiettivo, ovvero al conseguimento del medesimo bene sostanziale, identificantesi con il soddisfacimento di una pretesa di contenuto patrimoniale in relazione alla quale le due domande proposte sono da considerarsi legate da un rapporto di connessione “per incompatibilità” sia logica che normativa, poiché l'azione di ingiustificato arricchimento riveste carattere sussidiario e, pertanto, proprio questo nesso corrobora ancora maggiormente l'esigenza di ricorrere ad un giudizio contestuale e simultaneo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 87/2022, concernente l'impugnativa della sentenza n. 1271/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 22/06/2021, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore degli appellati delle spese del Parte_1
presente grado, liquidate in euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso spese forfettarie c.p.a. e i.v.a, che distrae in favore dell'avv. dichiaratosi Controparte_2
antistatario.
5 - ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo alle appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
6