Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 1997
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

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In tema di tutela dell'ambiente, ai fini della qualificazione delle terre e delle rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma 4, d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha natura di norma temporanea, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2012, n. 161, previsto dall'art. 49 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in quanto non è possibile attribuire la predetta qualifica a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative non ancora vigenti al momento della loro produzione. (In motivazione la Corte ha precisato che non risulta applicabile il principio di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che prevede la retroattività della norma penale più favorevole al "reo", a fatti cessati in un epoca in cui il predetto decreto ministeriale ancora non era entrato in vigore).

In tema di danno ambientale, il privato cittadino abitante in zone circostanti al luogo in cui è stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non è legittimato a costituirsi parte civile per far valere la violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio, che comporta un danno risarcibile solo per lo Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile, rilevando che non risultava provato che essa avesse subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti con conseguenti limitazioni al normale svolgimento della vita).

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  • 1Risarcimento del danno ambientale: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 ottobre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 1997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1997
Data del deposito : 15 novembre 2019

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