Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose e di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, l'emissione di rumori e polveri sottili da parte di un impianto industriale, comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute.
Commentario • 1
- 1. Il danno ambientale e l’azione civile del “singolo”nel processo penaleVirginia Cuffaro · https://www.diritto.it/ · 12 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 31477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31477 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 839
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI IO - Consigliere - N. 34564/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NA N. IL 17/02/1940;
avverso la sentenza n. 10087/2009 TRIB. SEZ. DIST. di NOVI LIGURE, del 20/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per le parti civili, l'avv. LANZAVECCHIA G.F. e SPALLASSO V.;
udito il difensore avv. FRACCHIA Guido che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20.12.2011 il Tribunale di Alessandria, Sezione distaccata di Novi Ligure, dichiarava IN RD, quale direttore dello stabilimento "Cementir Italia" sito in Arquata Scrivia, con delega aziendale anche all'ambiente, colpevole dei reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen., contestati come commessi tra gli ultimi mesi del 2007 ed i primi mesi del 2008 (ma accertati in sentenza come perdurati anche dopo), così condannandolo, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alle separate pene di Euro 200 di ammenda per il primo reato e di Euro 120 per il secondo.- Con la stessa sentenza il predetto imputato veniva condannato altresì al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, più spese di lite, liquidate come in atti, in favore delle numerose parti lese costituite parti civili. Riteneva dunque detto giudice:
a) in via preliminare di ribadire l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'istanza di oblazione, rilevata la gravità dei fatti, anche per l'elevato numero delle persone offese (81 delle quali costituite parti civili), e per carenza di prove in ordine alla totale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose;
b) quanto al reato di cui all'art. 659 cod. pen., consistito in rumori provocati dal funzionamento dello stabilimento, tali da disturbare in modo diffuso gli abitanti delle zone circostanti: 1) che sussistesse la materialità dello stesso, sulla base dell'accertato superamento dei livelli di rumore previsti dalla specifica normativa, in esito alle ripetute misurazioni effettuate da ID AN, tecnico dell'ARPA regionale;
che l'entità non tollerabile delle emissioni rumorose, diurne e notturne, percepibili e fastidiose anche a finestre chiuse, fosse confermata dagli abitanti della zona (testi GI IE, TO BE, TO RC, IO ZO, ON ZO, ZU GE, ZO IA, IS TO, IN MU) con case distanti anche centinaia di metri dallo stabilimento;
2) che siffatti disturbi fossero addirittura aumentati dopo la ristrutturazione dello stabilimento effettuata nel 2007; 3) che tale condotta, riferibile al responsabile tecnico dello stabilimento, costituisse il reato previsto dall'art. 659 cod. pen., comma 1, e non l'illecito amministrativo di cui al comma 2 - a tal fine a nulla rilevando le già riportate sanzioni a tale titolo - per la specificità delle immissioni rumorose diffusive integranti l'ipotesi penalmente rilevante;
c) quanto al reato di cui all'art. 674 cod. pen., consistito nella diffusione di fumi e polveri dallo stabilimento tali da offendere, imbrattare e molestare le persone abitanti nella zona: 1) che, parimenti, il fatto materiale fosse ampiamente provato dalle convergenti deposizioni di tutti i testi, insediati nelle case circostanti;
2) che, per la loro tipologia, fosse certa la provenienza dallo stabilimento Cementir delle polveri, sollevate dalla lavorazione e dal vento, da stoccaggi all'aperto non protetti;
d) che sussistesse l'elemento psicologico, peraltro integrato dalla mera colpa, nella fattispecie essendoci state comunque numerose segnalazioni, e che non potesse essere dirimente;
la posa in opera di misure migliorative (quali pannelli isolanti), peraltro non risalitivi, attuati solo nel Settembre 2008, dunque quando i reati erano stati già consumati.-
2. Avverso tale sentenza ed avverso, altresì, le sotto indicate ordinanze dibattimentali proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, in particolare argomentando - in sintesi - nei termini seguenti:
a) quanto alle ordinanze: 1) errato rigetto dell'eccezione proposta circa la contestata legittimazione delle persone costituite parti civili, in quanto l'allegazione dei certificati di residenza non poteva provare che le stesse dimorassero effettivamente nei pressi dello stabilimento e dunque fossero parti offese dei reati ascritti ad esso imputato;
2) errato rigetto dell'eccezione di inammissibilità della lista testi e delle prove testimoniali indotte dalle parti civili che si erano costituite solo all'udienza, in violazione del termine previsto dall'art. 468 cod. proc. pen.; 3) errato rigetto della domanda di oblazione, ripetuta nel corso del dibattimento, per insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta gravità dei fatti ed alla mancata eliminazione delle conseguenze di danno o di pericolo, in contraddizione con la finale irrogazione della sola pena pecuniaria;
b) quanto alla sentenza: 1) errata qualificazione dei fatti, come accertati, ai sensi dell'art. 659 cod. pen., comma 1, anziché ai sensi del suo capoverso o della L. n. 447 del 1995, art. 10, norma speciale, come da giurisprudenza prevalente, disposizione quest'ultima anch'essa volta alla salvaguardia del riposo delle persone;
2) errata dichiarazione di sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen., pur ricondotta la diffusione di polveri alla prima parte della citata norma, non essendo stato in alcun modo provato che la lavorazione industriale violasse la normativa specifica o i suoi limiti, e provenendo dette immissioni da attività autorizzate e quindi legittime;
3) mancata motivazione in ordine alle memorie prodotte sul punto;
4) mancata risposta alla sollevata questione di costituzionalità, comunque qui riproposta, dell'art.674 cod. pen., per contrasto con l'art. 25 Cost., per violazione del principio di tassatività in materia penale, posta l'indeterminatezza della norma specie con riferimento all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" che ha dato origine ad interpretazioni giurisprudenziali non univoche;
5) mancata risposta alle domande di oblazione riproposte nel corso del processo.
3. Con atto depositato in data 03.05.2013 la difesa del ricorrente IN proponeva motivi nuovi con i quali, ribadendo le ragioni del ricorso, si rimarcava il contrasto interpretativo quanto al reato di cui all'art. 674 cod. pen., norma da ritenere comunque inapplicabile ai casi di attività autorizzata, nei limiti delle emissioni insopprimibili;
erano rimaste senza risposta le deduzioni difensive in ordine al fatto che oggetto del reato dovevano essere le persone e non le cose, e che in proposito la prova era mancante.
4. Infine le: parti civili rappresentate dall'Avv. Lanzavecchia depositavano memoria di contralto alle tesi del ricorrente su tutti i temi dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso;
infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.- Anche i depositati motivi nuovi non mutano il quadro decisorio.-
2. Affrontando dapprima le questioni preliminari, e comunque esaminando i motivi proposti dal ricorrente avverso le ordinanze con le quali il giudice risolveva le proposte eccezioni v. sopra, sub ritenuto, al p.
2.a, vale osservare l'infondatezza del ricorso su tutti tali profili.-
a) Quanto alla costituzione delle parti civili, del tutto correttamente il giudice ha ammesso quelle che, sulla base degli addebiti per i quali l'imputato era rinviato a giudizio, apparivano legittimate in quanto soggetti ai quali i reati avevano arrecato danno. In tal senso, poiché in ordine ad entrambi i reati l'imputazione prevedeva offesa, mediante i rumori (art. 659 cod. pen.) e le polveri (art. 674 cod. pen.), alle persone abitanti nelle abitazioni circostanti, proprio costoro erano legittimati, quali parti offese, a costituirsi parti civili. In tal senso la produzione dei certificati di residenza costituiva, in una fase processuale caratterizzata dalla prospettazione allo stato, non potendosi pretendere una non dovuta anticipazione della prova nel merito, più che adeguato supporto alla rivendicata legittimazione.- Ciò posto, occorre ricordare che, sullo specifico punto, questa Corte ha già avuto modo di esprimere non equivoca affermazione, nei termini seguenti;
cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 33887 in data 07.04.2006, Rv. 235047, Strizzolo e altro: "A seguito dell'inquinamento ambientale provocato attraverso la emissione nell'aria di polveri sottili per alcuni mesi si configura un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nei pressi dell'impianto, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute". In via più generale, poi, ma sempre sul tema, è stato affermato: cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 9534 in data 12.01.2001, Rv. 218090, De Vivo: "In tema di costituzione di parte civile e con riguardo all'esposizione, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 78 c.p.p., delle ragioni che giustificano la domanda, deve ritenersi che l'impegno argomentativo necessario all'illustrazione di dette ragioni dipenda dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata. Ne consegue che quando tale rapporto sia immediato - come si verifica nel caso in cui si lamenti il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, penalmente sanzionato dall'art. 659 cod. pen. - è sufficiente, per l'adempimento del precetto normativo, il mero richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione o al titolo del reato ivi indicato".- È del tutto evidente, dunque, la totale infondatezza di tale motivo di ricorso.-
b) Quanto alla lista testi presentata dalle parti civili oltre il termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen., del tutto correttamente il giudice si è attenuto al principio giurisprudenziale affermato sul punto;
cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 16868 in data 08.03.2005, Rv. 231983, Di Giovannantonio ed altro: "Qualora un teste non indicato nella lista deposita dal P.M., venga ammesso dal giudice su istanza del difensore della parte civile costituitasi all'udienza dibattimentale, è da escludere che vi sia acquisizione di prove in violazione di uno specifico divieto di legge e che, quindi, la deposizione rese dal teste sia inutilizzabile. Ed infatti, la costituzione di parte civile al dibattimento, in tempo non più utile per la presentazione delle liste ex art. 468 c.p.p., comma 1, non può privare la parte civile del diritto di chiedere prove, ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3".- Per la prevalenza del disposto dell'art. 493 cod. proc. pen. su quello di cui all'art. 79 c.p.p., comma 3, (e quindi in senso contrario a quanto sostiene il ricorrente) cfr. anche Cass. Pen. Sez. 6, n. 5974 in data 03.03.1997, Rv. 208200, Burlin.-
Anche questa deduzione del ricorrente è dunque priva di pregio.- c) Del tutto infondato risulta anche il motivo di ricorso relativo alla negata oblazione. Correttamente il giudice ha fatto riferimento al parametro di legge della gravità del fatto (art. 162 bis c.p., comma 4), in tal senso risultando pertinente l'elevato numero delle parti lese;
allo stesso modo, parametro di legge è la permanenza di conseguenza di danno o pericolo (art. 162 bis c.p., comma 3) che il giudice ha ritenuto sussistente sulla base delle acquisizioni.- Ciò posto, è evidente che poco senso ha sostenere - come fa il ricorrente - che l'irrogazione della pena nella sola specie pecuniaria sarebbe contraddittoria con tale motivazione, dovendosi rilevare come nella dosimetria sanzionatoria entrino anche elementi di altro genere, pure di tipo soggettivo.-
Infondato è dunque anche tale motivo di ricorso.-
3. Quanto ai motivi relativi al merito dei fatti v. sopra, sub ritenuto, al p.
2.b, perimenti il ricorso non ha pregio.- a) In ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen., l'unico motivo dell'impugnazione attiene alla qualificazione giuridica dei fatti come accertati, invocandosi l'art. 659 cod. pen., comma 2 e la L. n.447 del 1995, art. 10. La tesi non è fondata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che vale qui richiamare e ribadire;
si veda, infatti, Cass. Pen. Sez. 1, n. 39852 in data 12.06.2012, Rv. 253475, Minetti, la cui massima recita: "L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte ipotesi di reato: quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo;
mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità". L'autonomia delle due ipotesi comporta che l'accertamento della sussistenza di quella di cui al primo - ampiamente dimostrata dalle prove raccolte nella fattispecie - esclude l'applicabilità di quella, più circoscritta, di cui al comma 2. In proposito si veda anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 33413 in data 07.06.2012, Rv. 253483, Girolimetti: "il superamento dei valori soglia di rumorosità, stabiliti dalle competenti autorità amministrative, prodotta dall'attività di esercizio di una discoteca integra il reato previsto dall'art. 659 cod. pen., comma 2, che tutela la quiete pubblica, che non è stato implicitamente abrogato dall'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, che è posto a tutela del diverso bene della salute umana".-
In definitiva: 1) se la rumorosità diffusiva è tale da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (come, nel caso presente, un'intera zona della città), sussiste il reato di cui all'art. 659 cod. pen., comma 1, anche se i rumori provengono da attività produttiva;
2) la contravvenzione di cui al capoverso art. cit. prescinde dal disturbo indifferenziato, e si ricollega alle disposizioni specifiche (normative o amministrative) che regolano un mestiere rumoroso: in essa la rumorosità (non necessariamente pervasiva) è conseguenza di regole lavorative violate;
3) la L. n.447 del 1995, art. 10 - specificamente diretto alla salvaguardia della salute pubblica - sanziona in via amministrativa i superamenti delle soglie di stabilite per una singola fonte rumorosa. Si tratta, all'evidenza, di cerchi concentrici o, se si vuole, di aree di punibilità progressivamente minori: la verifica positiva della ricaduta nell'area più ampia esclude l'invocabilità delle ipotesi minori.-
Siffatto motivo di ricorso è dunque infondato.-
b) In ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen. il ricorso parimenti si incentra sulle diverse ipotesi che tale norma prevede. Il ricorso, sul punto, non è fondato. Trattandosi, in fatto, di ricaduta su persone e cose, in modo diffusivo nella zona, di polveri provenienti - il che è indiscusso - dai depositi e dalle lavorazioni della "Cementir", si realizza l'ipotesi di getto di cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, e non quella di emissioni di gas, di vapori o di fumo. E poiché il riferimento ai casi non consentiti dalla legge è, testualmente, limitata alla seconda ipotesi (emissioni di gas, vapori o fumi), ma non alla prima (getto di cose), tutte le deduzioni difensive, che si ricollegano al fatto che si tratti di attività autorizzate, perdono pregio. In tal senso, del resto, è la giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 16422 in data 11.01.2011, Rv. 249982, P.G., P.C., Busatto e altro: "La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione".-
Anche tale profilo del ricorso è, dunque, infondato.- c) Non ha pregio il motivo di impugnazione che lamenta la mancata risposta, da parte del primo giudice, alle prodotte memorie. Il motivo di ricorso è al limite dell'inammissibilità, posto che si esaurisce nel richiamare genericamente le formulate deduzioni in tema di prospettata irrilevanza della condotta ex art. 674 cod. pen.. Sul punto, comunque, vale ricordare come non si richieda motivazione specifica ove l'intera ratio decidendi dia adeguata e completa risposta alle tesi difensive. In tale senso non resta, dunque, che riportarsi alla corretta motivazione del giudice sul punto, sopra già esaminata e convalidata.-
Il motivo è quindi Infondato.-
d) Non ha pregio la questione di costituzionalità proposta con riferimento all'art. 674 cod. pen., in relazione alla dedotta genericità, e comunque alla violazione del principio di tassatività, quanto all'inciso nei casi non consentiti dalla legge. Manca, all'evidenza, il requisito della concreta rilevanza della proposta questione, attesa l'interpretazione che qui si è data - in conformità alla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui tale inciso si riferisce solo alla seconda ipotesi prevista dall'art. 674 cod. pen. (emissione di fumi, ecc.) e non alla prima ipotesi (getto di cose) che è quella che è stata ritenuta sussistente nella presente fattispecie (per i profili di prevalenza della tutela della salute umana rispetto agli interessi industriali, si veda, comunque, Corte Cost n. 127 in data 07.03.1990).- Anche tale motivo di ricorso va pertanto disatteso.- e) L'ultimo motivo di ricorso in merito è, parimenti, infondato. Il giudice aveva affermato - ed ha ribadito in corso di motivazione - che sussisteva rilevante gravità dei fatti (confermata dal riconosciuto risarcimento disposto in favore della numerose parti civili) e che le conseguenze della condotta non erano cessate. Null'altro doveva dunque essere dimostrato per consacrare la mancanza delle condizioni per potere fruire della oblazione. - Il motivo è quindi infondato.-
4. All'odierna udienza la difesa ha sostenuto che i reati sarebbero prescritti. Così non è. Si tratta di condotte permanenti. La sentenza ha accertato fatti rilevati il 30.05.2008 (v. f. 7); il piano di miglioramento ambientale (peraltro ritenuto poco efficace) è stato realizzato alla fine del mese di Settembre 2008. Il termine massimo di anni cinque non è dunque maturato alla data di questa sentenza.-
5. Tutti i motivi di ricorso, comprensivi dei motivi aggiunti, sono dunque infondati e come tali devono essere respinti.- In particolare nei motivi nuovi si ribadisce la questione circa l'interpretazione dell'art. 674 cod. pen. su cui non resta che riportarsi a quanto sopra già motivato. Infondata è poi la questione relativa all'alternativa persone/cose (sempre in ambito art. 674 cod. pen.), posto che comunque è stata accertata (vedi le numerose deposizioni n proposito) rilevante molestia alle persone, come previsto per legge (e contestato in imputazione), al di là del fatto che le polveri ricadevano oltre che sulle persone anche sulle cose.-
Al completo rigetto del ricorso consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. -
Consegue altresì che il ricorrente imputato, soccombente in questo grado, debba essere altresì condannato alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, spese che - valutati rilevanza della causa ed impegno professionale - si stima equo liquidare nei termini di cui la seguente dispositivo. -
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in Euro 5.000-, oltre accessori come per legge, in favore di quelle difese dall'Avv. Spallasso ed in Euro 4.500-, oltre accessori come per legge, in favore di quelle difese dall'Avv. Lanzavecchia.-
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013