Sentenza 5 febbraio 2015
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Nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata.
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- 1. La scusabilità del reato commesso sulla base di un erroneo parere legaleAvv. Matteo Cremonesi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Le cause di esclusione della pena – 2. L'errore scusante – 3. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p.: l'errore inevitabile sulla legge – 4. L'errore determinato da erroneo parere legale Il presente contributo è finalizzato ad analizzare se è possibile essere penalmente perseguiti o puniti per una condotta consigliata da un avvocato in quanto lecita. 1. Le cause di esclusione della pena Sulla concreta punibilità di un fatto astrattamente costituente reato possono incidere circostanze idonee ad eliderne od attenuarne il disvalore. Il codice penale, all'art. 59, parla in particolare di circostanze attenuanti e di circostanze di esclusione della pena, …
Leggi di più… - 2. Annullamento multa per buona fede: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2015, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/02/2015
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 256
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 34162/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE AL N. IL 24/06/1982;
avverso la sentenza n. 16979/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del 12/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Napoli, con sentenza in data 12 marzo 2014, condannava LI BE alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 15, per aver guidato l'autovettura targata VE 921785 senza aver conseguito la patente di guida. Il fatto era stato accertato in Napoli il 15 maggio 2012.
2. Avverso la sentenza proponeva appello LI BE, a mezzo del suo difensore, sostenendo che dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non erano emerse prove sufficienti della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in quanto, in particolare, mancava l'elemento psicologico della contravvenzione contestata, tenuto conto che egli si era posto alla guida unicamente per stato di necessità collegato ad un improvviso malessere della figlia di pochi mesi e, per tale ragione, si era fatto prestare l'autovettura da un amico ignaro del fatto che essa fosse sprovvista di copertura assicurativa. Si doleva, inoltre, l'imputato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza, e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
A norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, l'impugnazione veniva trasmessa a questa corte trattandosi di sentenza inappellabile giusta l'art. 593 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Osserva la corte che il reato contestato all'imputato, trattandosi di contravvenzione, è punito in via generale, quanto all'elemento psicologico, sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42 c.p., comma 4). Ora, nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 3^, n. 46671 del 05/10/2004, Sferlazzo, Rv. 230889).
Nel caso che occupa nessuna prova ha fornito sul punto l'imputato e da ciò deriva che il motivo di doglianza afferente la dedotta insussistenza dell'elemento psicologico del reato è infondato.
4. In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si osserva che il ricorrente non ha indicato gli elementi a suo favore che il tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione, per il che il motivo di ricorso è, sul punto, infondato. Infine non può il ricorrente fondatamente dolersi in questo giudizio della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, dato che non ne ha fatto richiesta nel giudizio di primo grado. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015