Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 34789
CASS
Sentenza 22 giugno 2011

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In tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell'ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ.. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali comportante effluvi molesti e maleodoranti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 34789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34789
    Data del deposito : 22 giugno 2011

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