Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, qualificabili come rifiuti speciali e non come materie prime secondarie o sottoprodotti quando non siano destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale. (Fattispecie relativa ad accumulo di notevoli dimensioni di rifiuti speciali costituiti da frammenti di mattoni e fango).
In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo. (Fattispecie relativa ad accumulo di residui di demolizione).
Commentari • 2
- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025
Rifiuti.Indumenti usati Cass. Sez. III n. 35000 del 18 settembre 2024 (CC 29 mag 2024) Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. L. ed altro RITENUTO IN FATTO 1. S.L. e R.L. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9 ottobre 2023 emesso dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il reato di cui all'art. art. 452-quaterdecies cod. pen. ed in esecuzione del quale era stata sequestrata documentazione contabile e di trasporto della società Co.ma.tess s.n.c. dei F.lli Lazzarin Adriano e Andrea, nonché materiale tessile vario e …
Leggi di più… - 2. RIFIUTI: demolizione di un edificio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 maggio 2024 (Ud. 18/01/2024), Sentenza n.18020 RIFIUTI – Demolizione di un edificio – Processo di produzione ai sensi dell'art. 184-bis, c.1°, lett. a) T.U.A. – Esclusione – Terre e rocce da scavo – Disciplina – Natura dei «sottoprodotti» – Presupposti. L'attività di demolizione di un edificio (che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2664
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 6971/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI AM, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 02/12/2013 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. SCARINGELLA Massimiliano, in sostituzione dell'avv. VERGINE Francesco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Lecce, riqualificato il fatto come deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, ha condannato GI AM alla pena,
condizionalmente sospesa subordinatamente alla bonifica del sito, di 10.000,00 Euro di ammenda per aver, nella qualità di legale rappresentante della "Paviblock s.r.l.", effettuato un'attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, mediante spianamento dei medesimi all'interno dell'area aziendale della Paviblock, in assenza di qualsivoglia autorizzazione;
in Corigliano d'Otranto il 10 gennaio 2011.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, GI AM affidando il gravame ad un unico complesso motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Si assume che il tribunale ha errato nel ritenere che i materiali rinvenuti ed allocati all'interno dell'azienda, nelle immediate vicinanze dei macchinari, ed in attesa di essere consegnati, rientrassero nel novero dei rifiuti, trattandosi piuttosto di sottoprodotti, dei quali la Paviblock s.r.l. non aveva alcuna intenzione di disfarsene, trattandosi di veri e propri beni, aventi un valore economico determinato, in virtù del loro certo utilizzo nel medesimo ciclo di produzione, previa frantumazione dei soli frammenti.
Del resto, si sostiene che il riutilizzo dei sottoprodotti, per essere certo, non necessariamente deve essere anche immediato in quanto, come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non è prescritta una necessaria contestualità tra produzione e riutilizzo del sotto prodotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il Tribunale, con adeguata motivazione priva di vizi logici, ha accertato, sulla base delle prove legittimamente acquisite, che presso lo stabilimento della ditta Paviblok s.r.l. erano stati accumulati vari rifiuti depositati sul terreno retrostante i due capannoni della stessa.
In seguito ad ulteriori accertamenti era emerso che si trattava di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da frammenti di mattoni in calcestruzzo vibrocompresso e fango derivante sia dall'impianto di filtro pressa e sia dal taglio dei predetti mattoni e che la Paviblok s.r.l. non possedeva alcun registro di carico/scarico, ne' alcuna autorizzazione al loro stoccaggio.
Ciò posto, il Tribunale è giunto ad affermare la penale responsabilità del ricorrente sul rilievo che il materiale rinvenuto fosse da considerare alla stregua di un accatastamento di rifiuti di dimensioni non certo ridottissime, tale, cioè, da non poter essere ritenuto semplicemente temporaneo o occasionale e ciò sia perché non era stato rivenuto alcun tipo di dispositivo idoneo al loro contenimento e/o alla loro etichettatura;
sia perché i rifiuti erano ammassati alla rinfusa ed in più parti del terreno;
sia perché non era stata rilasciata alcun tipo di autorizzazione al loro smaltimento e sia perché non era stato rinvenuto alcun tipo di macchinario idoneo al loro recupero e/o riutilizzazione (un dipendente della società, il Montagna, sentito come teste, aveva infatti riferito che la ditta aveva semplicemente l'intenzione di munirsi di un macchinario necessario al predetto scopo, ma che la stessa non ne era ancora fornita).
Dunque, l'obiezione del ricorrente, secondo la quale i materiali dovevano ritenersi sottoprodotti in quanto beni da riutilizzare nel processo produttivo, non solo è smentita dalle inequivoche acquisizioni processuali, che neppure il ricorrente in massima parte contesta e che escludono un tale evenienza, ma non è supportata da alcun elemento idoneo a consentire una verifica dell'allegazione difensiva, risolvendosi la stessa in una versione del tutto assertiva, mancando quindi la prova di una riutilizzazione nel ciclo produttivo "certa" ed "effettiva" dei materiali rinvenuti, ed essendo del tutto evidente come il Tribunale abbia correttamente escluso che una mera dichiarazione di intenti in tal senso potesse ritenersi idonea a fondare la prova di una loro riutilizzazione. Questa Corte ha affermato che, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull'interessato, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo (Sez. 3^, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504). Il Tribunale ha più volte ricordato come la riutilizzazione dei frammenti di mattoni, rivenuti nel terreno retrostante la ditta Paviblock, fosse emersa come mera eventualità: il teste Montagna, all'udienza del 18 novembre 2013, aveva infatti riferito che la ditta stava attendendo la consegna di un mulino necessario a detto scopo, ma, in realtà, non era stato fornita alcuna prova circa l'effettivo acquisto del predetto macchinario, con la conseguenza che la mera eventualità di un ipotetico utilizzo permette di qualificare come rifiuto il materiale rinvenuto.
Allorquando infatti non è dimostrato che i materiali abbandonati siano certamente destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale, integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati pertanto come rifiuti speciali non sottoprodotti (Sez. 3^, n. 17823 del 17/01/2012, Celano, Rv. 252617).
3. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, quale responsabile del predetto abbandono incontrollato e non autorizzato di rifiuti, deribandone l'infondatezza del la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015