Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3202
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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In tema di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, qualificabili come rifiuti speciali e non come materie prime secondarie o sottoprodotti quando non siano destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale. (Fattispecie relativa ad accumulo di notevoli dimensioni di rifiuti speciali costituiti da frammenti di mattoni e fango).

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo. (Fattispecie relativa ad accumulo di residui di demolizione).

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  • 1Avvocato Ambientalista a Trapani
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025

    Rifiuti.Indumenti usati Cass. Sez. III n. 35000 del 18 settembre 2024 (CC 29 mag 2024) Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. L. ed altro RITENUTO IN FATTO 1. S.L. e R.L. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9 ottobre 2023 emesso dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il reato di cui all'art. art. 452-quaterdecies cod. pen. ed in esecuzione del quale era stata sequestrata documentazione contabile e di trasporto della società Co.ma.tess s.n.c. dei F.lli Lazzarin Adriano e Andrea, nonché materiale tessile vario e …

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  • 2RIFIUTI: demolizione di un edificio.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 maggio 2024 (Ud. 18/01/2024), Sentenza n.18020 RIFIUTI – Demolizione di un edificio – Processo di produzione ai sensi dell'art. 184-bis, c.1°, lett. a) T.U.A. – Esclusione – Terre e rocce da scavo – Disciplina – Natura dei «sottoprodotti» – Presupposti. L'attività di demolizione di un edificio (che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3202
Data del deposito : 2 ottobre 2014

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