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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2314/2024 promossa da
(C.F: ) rappresentato dall'Avv. Domenico Valentini Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Corso Milano n. 27;
RECLAMANTE nei confronti di
(c.f. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 legale rapp.te p.t. della (c.f e P.Iva ) rappresentato dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Pietro Fiordelisi e dall'Avv. Luigi Della Sala presso il cui studio in Milano, alla via F. Turati, 6 ha eletto domicilio;
RECLAMATO
Premesso che
Con reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. ha domandato la revoca del Parte_1
provvedimento di estinzione della procedura esecutiva mobiliare adottato in data 21.11.2024 e notificato alle parti in pari data, dal G.E. Dr.ssa Paola Maria Redini, nel procedimento R.G.
1255/2024 avente ad oggetto il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. dei veicoli di proprietà della società targati CT673WW e DW205YF. Controparte_2
1 A fondamento del proprio reclamo ha contestato la tardività dell'iscrizione a ruolo Parte_1
del pignoramento, rilevando come – per i pignoramenti di autoveicoli – l'art. 521 bis c.p.c. prescriva che il pignoramento vada iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata a
Part mezzo PEC dall' al creditore procedente di avvenuta consegna del bene;
comunicazione che, nel caso di specie, al momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento non era ancora pervenuta Part dall' in quanto il debitore non aveva ancora provveduto alla consegna dei beni pignorati perché Part l' ne assumesse la custodia.
Con memoria depositata il 22.01.2025 si è costituito nel presente giudizio di reclamo il debitore pignorato eccependo la tardività del reclamo, asseritamente proposto oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato, nonchè l'inammissibilità dello stesso non avendo il ricorrente azionato lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In occasione dell'udienza collegiale del 04.02.2025 entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Tribunale si è riservato di provvedere.
Rilevato che
1. Sull'eccezione di tardività del reclamo
Parte reclamata ha, in primo luogo, eccepito la tardività del reclamo rilevando che a fronte dell'emissione e contestuale comunicazione del provvedimento reclamato in data 21.11.2024, parte reclamante avrebbe iscritto a ruolo il reclamo soltanto in data 16.12.2024 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 630 c.p.c.
L'eccezione così come formulata non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, occorre, infatti, rilevare che il reclamo ex art. 630 c.p.c. risulta presentato dal creditore procedente in data 05.12.2024, mediante deposito dello stesso nel fascicolo di causa dell'esecuzione mobiliare.
Il deposito nel fascicolo dell'esecuzione deve ritenersi corretto, atteso che ai sensi dell'art. 630 comma 3 c.p.c. “Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza
e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza” e che, ai sensi dell'art. 178 comma 4 c.p.c., “Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore”.
Dunque, affinchè possa ritenersi adeguatamente presentato – nel termine di legge – il reclamo ex art. 630 c.p.c. è sufficiente che la parte reclamante depositi, così come avvenuto nel caso di specie, il proprio ricorso nel fascicolo dell'esecuzione, non essendo la stessa onerata dall'iscrizione a ruolo di un autonomo procedimento.
2 Nessun rilievo può, dunque, essere attribuito nel caso di specie alla circostanza che il giudice dell'esecuzione, presa contezza del deposito del ricorso in data 05.12.2024 abbia rimesso lo stesso al Presidente per l'assegnazione al Collegio (in data 12.12.2024), che il Presidente abbia designato poi il giudice relatore (in data 13.12.2024) e che, successivamente (in data 16.12.2024), il reclamo sia stato munito da parte della Cancelleria di autonomo numero di ruolo per la delibazione da parte del collegio.
2. Sull'eccezione di inammissibilità del reclamo
Parte reclamata ha poi eccepito l'inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. ritenendo le doglianze sollevate da parte reclamante ed il particolare contenuto del provvedimento impugnato, sindacabili esclusivamente con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In particolare, ad avviso di lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c. sarebbe Controparte_2 azionabile esclusivamente avverso i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per cause tipiche, dovendosi invece ricorrere all'opposizione ex art. 617 c.p.c. ogni qual volta il giudice dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità.
Ciò premesso, nel caso di specie, pur non avendo il Giudice dell'esecuzione adottato un provvedimento di formale declaratoria di estinzione dell'esecuzione, essendosi limitata a dichiarare l'inefficacia della procedura per tardiva iscrizione a ruolo della stessa, è indiscusso – tanto secondo la prospettazione di parte reclamante che di parte reclamata – che l'effetto di tale provvedimento sia stata di fatto l'estinzione del procedimento.
Dunque, questo Collegio non nutre alcun dubbio in relazione all'avvenuta estinzione del giudizio quale conseguenza dell'accertamento di inefficacia del pignoramento condotto dal giudice dell'esecuzione e ciò a fronte del tardivo (secondo l'interpretazione del giudice dell'esecuzione) adempimento da parte del creditore procedente degli atti di impulso processuale di cui è invece onerato ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. (Cass. Civ. 23 gennaio 2009 n. 1696); condotta quest'ultima che costituisce espressione di inattività processuale per effetto della quale deve trovare applicazione proprio l'art. 630 c.p.c. e, dunque, deve ritenersi verificata una ipotesi tipica di estinzione del giudizio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, deve ritenersi correttamente presentato il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3. Sul merito del reclamo
Nel merito, parte reclamante ha eccepito l'erroneità del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'iscrizione a ruolo del pignoramento, facendo decorrere il termine di trenta giorni per l'iscrizione a ruolo dal ritiro dell'atto presso l'ufficiale
3 giudiziario e non dalla comunicazione dell'IVG prescritta proprio dall'art. 521 bis c.p.c.
Il motivo di reclamo deve ritenersi fondato e, dunque, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 521 bis c.p.c., infatti, prescrive espressamente che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione e nel quale si intima al debitore di consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che al momento della consegna assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Da tale comunicazione, poi, decorre il termine di trenta giorni entro il quale, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Dunque, expressis verbis, e difformemente da quanto avviene per le altre forme di pignoramento, il
Part termine per l'iscrizione a ruolo del pignoramento decorre dalla comunicazione effettuata dall' al creditore procedente di aver ricevuto in custodia il bene pignorato e non, come invece sancito dal giudice dell'esecuzione, dalla comunicazione che l'ufficiale giudiziario dà al creditore procedente di disponibilità dell'atto alla restituzione.
Ciò basta, quanto al merito del giudizio, ad avviso di questo Collegio, per ritenere fondato il reclamo atteso che non è stato allegato né tantomeno provato che al momento di iscrizione a ruolo del pignoramento fossero già decorsi trenta giorni dall'avvenuta consegna dei beni pignorati all'IVG.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del reclamo, vengono integralmente poste in capo a parte reclamata e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi ex DM
55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, per le cause di valore da 5.201,00 a 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lodi in data
21/11/2024 G.E. Dr. Paola Maria Redini, nel procedimento R.G. 1255/2024 con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento, disponendo altresì la riapertura della procedura esecutiva e la sua prosecuzione;
4 - condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_2 Parte_1 procedimento di reclamo che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA
e c.p.a. come e se dovuti per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.02.2025
Il Giudice Est.
dott.ssa Francesca Varesano
Il Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2314/2024 promossa da
(C.F: ) rappresentato dall'Avv. Domenico Valentini Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Corso Milano n. 27;
RECLAMANTE nei confronti di
(c.f. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 legale rapp.te p.t. della (c.f e P.Iva ) rappresentato dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Pietro Fiordelisi e dall'Avv. Luigi Della Sala presso il cui studio in Milano, alla via F. Turati, 6 ha eletto domicilio;
RECLAMATO
Premesso che
Con reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. ha domandato la revoca del Parte_1
provvedimento di estinzione della procedura esecutiva mobiliare adottato in data 21.11.2024 e notificato alle parti in pari data, dal G.E. Dr.ssa Paola Maria Redini, nel procedimento R.G.
1255/2024 avente ad oggetto il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. dei veicoli di proprietà della società targati CT673WW e DW205YF. Controparte_2
1 A fondamento del proprio reclamo ha contestato la tardività dell'iscrizione a ruolo Parte_1
del pignoramento, rilevando come – per i pignoramenti di autoveicoli – l'art. 521 bis c.p.c. prescriva che il pignoramento vada iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata a
Part mezzo PEC dall' al creditore procedente di avvenuta consegna del bene;
comunicazione che, nel caso di specie, al momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento non era ancora pervenuta Part dall' in quanto il debitore non aveva ancora provveduto alla consegna dei beni pignorati perché Part l' ne assumesse la custodia.
Con memoria depositata il 22.01.2025 si è costituito nel presente giudizio di reclamo il debitore pignorato eccependo la tardività del reclamo, asseritamente proposto oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato, nonchè l'inammissibilità dello stesso non avendo il ricorrente azionato lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In occasione dell'udienza collegiale del 04.02.2025 entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Tribunale si è riservato di provvedere.
Rilevato che
1. Sull'eccezione di tardività del reclamo
Parte reclamata ha, in primo luogo, eccepito la tardività del reclamo rilevando che a fronte dell'emissione e contestuale comunicazione del provvedimento reclamato in data 21.11.2024, parte reclamante avrebbe iscritto a ruolo il reclamo soltanto in data 16.12.2024 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 630 c.p.c.
L'eccezione così come formulata non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, occorre, infatti, rilevare che il reclamo ex art. 630 c.p.c. risulta presentato dal creditore procedente in data 05.12.2024, mediante deposito dello stesso nel fascicolo di causa dell'esecuzione mobiliare.
Il deposito nel fascicolo dell'esecuzione deve ritenersi corretto, atteso che ai sensi dell'art. 630 comma 3 c.p.c. “Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza
e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza” e che, ai sensi dell'art. 178 comma 4 c.p.c., “Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore”.
Dunque, affinchè possa ritenersi adeguatamente presentato – nel termine di legge – il reclamo ex art. 630 c.p.c. è sufficiente che la parte reclamante depositi, così come avvenuto nel caso di specie, il proprio ricorso nel fascicolo dell'esecuzione, non essendo la stessa onerata dall'iscrizione a ruolo di un autonomo procedimento.
2 Nessun rilievo può, dunque, essere attribuito nel caso di specie alla circostanza che il giudice dell'esecuzione, presa contezza del deposito del ricorso in data 05.12.2024 abbia rimesso lo stesso al Presidente per l'assegnazione al Collegio (in data 12.12.2024), che il Presidente abbia designato poi il giudice relatore (in data 13.12.2024) e che, successivamente (in data 16.12.2024), il reclamo sia stato munito da parte della Cancelleria di autonomo numero di ruolo per la delibazione da parte del collegio.
2. Sull'eccezione di inammissibilità del reclamo
Parte reclamata ha poi eccepito l'inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. ritenendo le doglianze sollevate da parte reclamante ed il particolare contenuto del provvedimento impugnato, sindacabili esclusivamente con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In particolare, ad avviso di lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c. sarebbe Controparte_2 azionabile esclusivamente avverso i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per cause tipiche, dovendosi invece ricorrere all'opposizione ex art. 617 c.p.c. ogni qual volta il giudice dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità.
Ciò premesso, nel caso di specie, pur non avendo il Giudice dell'esecuzione adottato un provvedimento di formale declaratoria di estinzione dell'esecuzione, essendosi limitata a dichiarare l'inefficacia della procedura per tardiva iscrizione a ruolo della stessa, è indiscusso – tanto secondo la prospettazione di parte reclamante che di parte reclamata – che l'effetto di tale provvedimento sia stata di fatto l'estinzione del procedimento.
Dunque, questo Collegio non nutre alcun dubbio in relazione all'avvenuta estinzione del giudizio quale conseguenza dell'accertamento di inefficacia del pignoramento condotto dal giudice dell'esecuzione e ciò a fronte del tardivo (secondo l'interpretazione del giudice dell'esecuzione) adempimento da parte del creditore procedente degli atti di impulso processuale di cui è invece onerato ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. (Cass. Civ. 23 gennaio 2009 n. 1696); condotta quest'ultima che costituisce espressione di inattività processuale per effetto della quale deve trovare applicazione proprio l'art. 630 c.p.c. e, dunque, deve ritenersi verificata una ipotesi tipica di estinzione del giudizio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, deve ritenersi correttamente presentato il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3. Sul merito del reclamo
Nel merito, parte reclamante ha eccepito l'erroneità del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'iscrizione a ruolo del pignoramento, facendo decorrere il termine di trenta giorni per l'iscrizione a ruolo dal ritiro dell'atto presso l'ufficiale
3 giudiziario e non dalla comunicazione dell'IVG prescritta proprio dall'art. 521 bis c.p.c.
Il motivo di reclamo deve ritenersi fondato e, dunque, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 521 bis c.p.c., infatti, prescrive espressamente che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione e nel quale si intima al debitore di consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che al momento della consegna assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Da tale comunicazione, poi, decorre il termine di trenta giorni entro il quale, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Dunque, expressis verbis, e difformemente da quanto avviene per le altre forme di pignoramento, il
Part termine per l'iscrizione a ruolo del pignoramento decorre dalla comunicazione effettuata dall' al creditore procedente di aver ricevuto in custodia il bene pignorato e non, come invece sancito dal giudice dell'esecuzione, dalla comunicazione che l'ufficiale giudiziario dà al creditore procedente di disponibilità dell'atto alla restituzione.
Ciò basta, quanto al merito del giudizio, ad avviso di questo Collegio, per ritenere fondato il reclamo atteso che non è stato allegato né tantomeno provato che al momento di iscrizione a ruolo del pignoramento fossero già decorsi trenta giorni dall'avvenuta consegna dei beni pignorati all'IVG.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del reclamo, vengono integralmente poste in capo a parte reclamata e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi ex DM
55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, per le cause di valore da 5.201,00 a 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lodi in data
21/11/2024 G.E. Dr. Paola Maria Redini, nel procedimento R.G. 1255/2024 con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento, disponendo altresì la riapertura della procedura esecutiva e la sua prosecuzione;
4 - condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_2 Parte_1 procedimento di reclamo che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA
e c.p.a. come e se dovuti per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.02.2025
Il Giudice Est.
dott.ssa Francesca Varesano
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