TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3363/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CAUTIERO C.F._1
CONSIGLIA;
RICORRENTE
E
, nato il 23/04/1975 in TORRE DEL GRECO (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI FIORE C.F._2
ANTONIO;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data 17.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07.06.2023, ha chiesto pronunciarsi la Parte_2 separazione dal coniuge , avendo con questi contratto matrimonio in data Controparte_1
21.04.2006 in San Sebastiano al Vesuvio (NA), dal quale sono nati i figli (22.08.2004), Per_1
(31.01.2007) e (01.02.2014). Chiedeva che, essendo venuto meno dell'affectio R_ Per_3 coniugalis tra i coniugi, fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, che i figli minori e fossero affidati ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la R_ Per_3 madre, che fosse prevista la regolamentazione del diritto di visita paterno in favore della minore nonché la contribuzione al mantenimento della stessa, considerando che i figli Per_3 Per_1
e erano collocati presso il padre. R_
2. Con comparsa di costituzione, il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei due minori con collocazione di presso il R_ padre e di presso la madre e mantenimento del genitore collocatario al figlio collocato Per_3 presso di sé, regolamentando il diritto di visita dei genitori e rigettando la richiesta di mantenimento della Pt_1
3. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, ascoltato il minore il Giudice R_ delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, preso atto che non erano stati articolati mezzi istruttori, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 2.12.2024 in modalità cartolare. Rinviata per carico di ruolo mediante assegnazione di termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al 17.03.2025, il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in
2 occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
A) STATO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
dunque, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Parte_3
Dall'unione sono nati i figli i figli (22.08.2004), (31.01.2007), divenuto Per_1 R_ maggiorenne nel corso di questo giudizio, e (01.02.2014), rispetto al cui regime di affido Per_3 occorre statuire.
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita dei figli minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse della minore . I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_3 separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. 3 Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore , ritiene il Collegio Per_3 che vada confermata la residenza privilegiata presso la madre.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
In merito al diritto-dovere del padre di frequentare , va confermato quanto previsto in Per_3 sede di adozione dei provvedimenti provvisori, per cui i tempi di permanenza della minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di Per_3 accordo, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche del minore e in periodo non scolastico dalle 16:00 alle 20:00; la minore trascorrerà il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
D) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riguardo al mantenimento dei figli neomaggiorenne e non autosufficiente, e R_
, minore, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il Per_3 mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di
4 convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
Ebbene, è divenuto maggiorenne nel corso di questo giudizio, non potendosi dirsi R_ ancora raggiunta la sua autosufficienza economica, dal momento che sta completando le scuole superiori.
Nel caso in esame, occorre evidenziare che, come emerso nel corso del presente procedimento, ascoltato all'udienza del 19.02.2024, è collocato presso il padre, mentre la minore R_
è collocata presso la madre, in virtù di una soluzione che è stata ampiamente Per_3 sperimentata dalle parti a seguito della separazione.
Con riferimento al contributo al mantenimento, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, deve rilevarsi che è impiegato presso un'impresa e guadagna la somma Controparte_1 di € 1.500,00 mensili (cfr. busta paga in atti), sostiene un canone di locazione pari ad € 570,00, mentre la paga un canone di locazione pari ad € 700,00 e ha fatto plurimi lavori saltuari, Pt_1 prima di essere assunta come badante pari ad € 400,00 mensili, ha percepito un canone di locazione relativamente ad un immobile di sua proprietà e ha dichiarato di aver venduto un ulteriore immobile di sua proprietà onde estinguere il mutuo e debiti del marito, nulla dichiarando in merito al prezzo, per saldare il mutuo ed i debiti dell'ex coniuge;
percepisce l'Assegno Unico per la sola in maniera integrale (circa € 140,00). Per_3
Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare le statuizioni assunte con il provvedimento reso ex art. 473bis.22 c.p.c. prevedendo che ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese
5 straordinarie sostenute per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Nola e del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove concordate, documentate o urgenti.
Va, in ultimo, dato atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio il quale è Per_1 pacificamente autosufficiente e per il cui mantenimento non è stata avanzata alcuna domanda.
E) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Va altresì esaminata la domanda di mantenimento che la richiede in proprio favore. Pt_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del
2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza
6 materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che alcuna prova è stata fornita in ordine al tenore di vita del nucleo familiare nel corso della vita coniugale.
In ordine alle condizioni patrimoniali, occorre osservare che la ricorrente vive in un immobile in locazione per cui corrisponde € 700,00, ha dichiarato di svolgere plurimi lavori saltuari, esemplificativi di una spiccata capacità lavorativa, riferisce di essere attualmente impiegata come badante e di percepire la somma di € 400,00 mensili. In sede di udienza di prima comparizione, riferiva di percepire il canone di locazione di un immobile di sua proprietà ma, in sede di discussione, ha dichiarato di essere stata costretta a venderlo onde far fronte ai debiti del marito: nulla viene detto o documentato tanto in merito ai debiti del né al prezzo incassato CP_1 dalla vendita dell'immobile. È incontestato poi che un ulteriore immobile di proprietà della ricorrente sia stato venduto prima dell'inizio di questo giudizio: in sede di udienza di prima comparizione la ha dichiarato di averlo venduto per saldare il mutuo e i debiti del marito Pt_1 ma, anche per quanto concerne tale immobile, nulla risulta allegato in merito al prezzo corrispostole.
La ricorrente, peraltro, nulla documenta in ordine al proprio reddito: non deposita, infatti, la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c., comportamento questo liberamente valutabile ai sensi degli artt. 473bis18 e 116 c.p.c.
Niente risulta allegato o documentato in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ne consegue che in mancanza di qualsivoglia compendio probatorio in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tanto in ordine ai redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente, non può ritenersi assolto l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in capo alla richiedente l'assegno di mantenimento, e, dunque, nulla può essere riconosciuto a tale Pt_1 titolo.
F) SPESE
Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i
7 coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la separazione personale di nata il Parte_1
10/06/1979 in CUBA (C.F. ) e , C.F._1 Controparte_1 nato il 23/04/1975 in TORRE DEL GRECO (NA) (C.F. ), C.F._2 che hanno contratto matrimonio il giorno 21.04.2006 in San Sebastiano al Vesuvio (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA)
(Atto n. 3, parte I, serie A, anno 2006 – Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) );
✓ Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso Per_3 la madre;
✓ Dispone che i tempi di permanenza della minore presso il padre siano determinati di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche del minore e in periodo non scolastico dalle 16:00 alle 20:00; la minore trascorrerà il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore
20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di
Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di
Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del
8 papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
✓ Dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé e partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ Rigetta la domanda di mantenimento della Pt_1
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
✓ Compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3363/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CAUTIERO C.F._1
CONSIGLIA;
RICORRENTE
E
, nato il 23/04/1975 in TORRE DEL GRECO (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI FIORE C.F._2
ANTONIO;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data 17.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07.06.2023, ha chiesto pronunciarsi la Parte_2 separazione dal coniuge , avendo con questi contratto matrimonio in data Controparte_1
21.04.2006 in San Sebastiano al Vesuvio (NA), dal quale sono nati i figli (22.08.2004), Per_1
(31.01.2007) e (01.02.2014). Chiedeva che, essendo venuto meno dell'affectio R_ Per_3 coniugalis tra i coniugi, fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, che i figli minori e fossero affidati ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la R_ Per_3 madre, che fosse prevista la regolamentazione del diritto di visita paterno in favore della minore nonché la contribuzione al mantenimento della stessa, considerando che i figli Per_3 Per_1
e erano collocati presso il padre. R_
2. Con comparsa di costituzione, il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei due minori con collocazione di presso il R_ padre e di presso la madre e mantenimento del genitore collocatario al figlio collocato Per_3 presso di sé, regolamentando il diritto di visita dei genitori e rigettando la richiesta di mantenimento della Pt_1
3. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, ascoltato il minore il Giudice R_ delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, preso atto che non erano stati articolati mezzi istruttori, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 2.12.2024 in modalità cartolare. Rinviata per carico di ruolo mediante assegnazione di termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al 17.03.2025, il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in
2 occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
A) STATO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
dunque, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Parte_3
Dall'unione sono nati i figli i figli (22.08.2004), (31.01.2007), divenuto Per_1 R_ maggiorenne nel corso di questo giudizio, e (01.02.2014), rispetto al cui regime di affido Per_3 occorre statuire.
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita dei figli minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse della minore . I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_3 separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. 3 Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore , ritiene il Collegio Per_3 che vada confermata la residenza privilegiata presso la madre.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
In merito al diritto-dovere del padre di frequentare , va confermato quanto previsto in Per_3 sede di adozione dei provvedimenti provvisori, per cui i tempi di permanenza della minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di Per_3 accordo, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche del minore e in periodo non scolastico dalle 16:00 alle 20:00; la minore trascorrerà il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
D) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riguardo al mantenimento dei figli neomaggiorenne e non autosufficiente, e R_
, minore, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il Per_3 mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di
4 convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
Ebbene, è divenuto maggiorenne nel corso di questo giudizio, non potendosi dirsi R_ ancora raggiunta la sua autosufficienza economica, dal momento che sta completando le scuole superiori.
Nel caso in esame, occorre evidenziare che, come emerso nel corso del presente procedimento, ascoltato all'udienza del 19.02.2024, è collocato presso il padre, mentre la minore R_
è collocata presso la madre, in virtù di una soluzione che è stata ampiamente Per_3 sperimentata dalle parti a seguito della separazione.
Con riferimento al contributo al mantenimento, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, deve rilevarsi che è impiegato presso un'impresa e guadagna la somma Controparte_1 di € 1.500,00 mensili (cfr. busta paga in atti), sostiene un canone di locazione pari ad € 570,00, mentre la paga un canone di locazione pari ad € 700,00 e ha fatto plurimi lavori saltuari, Pt_1 prima di essere assunta come badante pari ad € 400,00 mensili, ha percepito un canone di locazione relativamente ad un immobile di sua proprietà e ha dichiarato di aver venduto un ulteriore immobile di sua proprietà onde estinguere il mutuo e debiti del marito, nulla dichiarando in merito al prezzo, per saldare il mutuo ed i debiti dell'ex coniuge;
percepisce l'Assegno Unico per la sola in maniera integrale (circa € 140,00). Per_3
Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare le statuizioni assunte con il provvedimento reso ex art. 473bis.22 c.p.c. prevedendo che ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese
5 straordinarie sostenute per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Nola e del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove concordate, documentate o urgenti.
Va, in ultimo, dato atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio il quale è Per_1 pacificamente autosufficiente e per il cui mantenimento non è stata avanzata alcuna domanda.
E) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Va altresì esaminata la domanda di mantenimento che la richiede in proprio favore. Pt_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del
2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza
6 materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che alcuna prova è stata fornita in ordine al tenore di vita del nucleo familiare nel corso della vita coniugale.
In ordine alle condizioni patrimoniali, occorre osservare che la ricorrente vive in un immobile in locazione per cui corrisponde € 700,00, ha dichiarato di svolgere plurimi lavori saltuari, esemplificativi di una spiccata capacità lavorativa, riferisce di essere attualmente impiegata come badante e di percepire la somma di € 400,00 mensili. In sede di udienza di prima comparizione, riferiva di percepire il canone di locazione di un immobile di sua proprietà ma, in sede di discussione, ha dichiarato di essere stata costretta a venderlo onde far fronte ai debiti del marito: nulla viene detto o documentato tanto in merito ai debiti del né al prezzo incassato CP_1 dalla vendita dell'immobile. È incontestato poi che un ulteriore immobile di proprietà della ricorrente sia stato venduto prima dell'inizio di questo giudizio: in sede di udienza di prima comparizione la ha dichiarato di averlo venduto per saldare il mutuo e i debiti del marito Pt_1 ma, anche per quanto concerne tale immobile, nulla risulta allegato in merito al prezzo corrispostole.
La ricorrente, peraltro, nulla documenta in ordine al proprio reddito: non deposita, infatti, la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c., comportamento questo liberamente valutabile ai sensi degli artt. 473bis18 e 116 c.p.c.
Niente risulta allegato o documentato in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ne consegue che in mancanza di qualsivoglia compendio probatorio in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tanto in ordine ai redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente, non può ritenersi assolto l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in capo alla richiedente l'assegno di mantenimento, e, dunque, nulla può essere riconosciuto a tale Pt_1 titolo.
F) SPESE
Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i
7 coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la separazione personale di nata il Parte_1
10/06/1979 in CUBA (C.F. ) e , C.F._1 Controparte_1 nato il 23/04/1975 in TORRE DEL GRECO (NA) (C.F. ), C.F._2 che hanno contratto matrimonio il giorno 21.04.2006 in San Sebastiano al Vesuvio (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA)
(Atto n. 3, parte I, serie A, anno 2006 – Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) );
✓ Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso Per_3 la madre;
✓ Dispone che i tempi di permanenza della minore presso il padre siano determinati di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche del minore e in periodo non scolastico dalle 16:00 alle 20:00; la minore trascorrerà il fine settimana (da venerdì a domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) alle ore
20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di
Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di
Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del
8 papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
✓ Dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé e partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ Rigetta la domanda di mantenimento della Pt_1
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
✓ Compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
9