TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 4376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4376 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARMEA Persona_2
TITO e BI DI PASQUA
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.07.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
29.08.2024, la ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del proprio figlia minore a percepire l'indennità di frequenza, di cui alla L. 289/90, a decorrere dal 7.04.2023, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_1
maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, e ciò in forza del decreto di omologa emesso in data 20/02/24 all'esito del procedimento di ATP iscritto al n. R.G. 2600/2023, notificato all' il 22.02.2024 e seguìto dalla CP_1 trasmissione, in data 10.03.2024, del modello AP/70.
L' , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.06.2025, peraltro, la difesa di parte ricorrente ha chiesto “dichiararsi la cessata della materia del contendere con soccombenza del resistente, “stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data 9/12/24 come da modello TE/08 che si deposita”.
Previa concessione di termine per il deposito del suddetto modello TE08, la causa
è stata discussa all'odierna udienza del 15.07.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, la difesa della ricorrente, dopo aver provveduto a depositare la documentazione mancante, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (comunicazione di liquidazione – mod. Te08 del 22.11.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da , in qualità di genitore esercente la responsabilità Per_1 genitoriale sul minore Persona_2
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 15.07.2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4376 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARMEA Persona_2
TITO e BI DI PASQUA
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.07.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
29.08.2024, la ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del proprio figlia minore a percepire l'indennità di frequenza, di cui alla L. 289/90, a decorrere dal 7.04.2023, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_1
maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, e ciò in forza del decreto di omologa emesso in data 20/02/24 all'esito del procedimento di ATP iscritto al n. R.G. 2600/2023, notificato all' il 22.02.2024 e seguìto dalla CP_1 trasmissione, in data 10.03.2024, del modello AP/70.
L' , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.06.2025, peraltro, la difesa di parte ricorrente ha chiesto “dichiararsi la cessata della materia del contendere con soccombenza del resistente, “stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data 9/12/24 come da modello TE/08 che si deposita”.
Previa concessione di termine per il deposito del suddetto modello TE08, la causa
è stata discussa all'odierna udienza del 15.07.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, la difesa della ricorrente, dopo aver provveduto a depositare la documentazione mancante, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (comunicazione di liquidazione – mod. Te08 del 22.11.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da , in qualità di genitore esercente la responsabilità Per_1 genitoriale sul minore Persona_2
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 15.07.2025
Il Giudice
IO Busoli