Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 10025/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel/est.; riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10025/ 2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, pendente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Gerardo Fariello e
Vincenzo Senatore presso il cui studio sito in Napoli alla Via Toledo, n. 256 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato a [...] -Tunisia il 14.04.1981, Controparte_1
irreperibile con ultima residenza in Casoria alla Via Santa Croce n. 4;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 04.10.2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Casoria in data 29.10.2005 con e Controparte_1
che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
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Rimessa la causa dinanzi al Giudice istruttore, il resistente, benché ritualmente citato, non si constituiva..
All'udienza cartolare del 18.02.2025 svolta a trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente nel riportarsi al ricorso e alle conclusioni ivi formulate, chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisone, rinunciando ai termini di cui all'art. 190
c.p.c; in data 19.03.2025 il Giudice lette le note rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il proprio visto.
*** ***
In via preliminare va dichiarata la contumacia in giudizio del resistente, CP_1
il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito ( cfr. notif.
[...]
ricorso introd. dep. in atti in data 2.02.2023; notifica ordin. presid. 22.04.2024).
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori della separazione in assenza di richieste e di prole.
Nulla sulle spese di lite, in assenza di domande ulteriori allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia in giudizio di (nato il [...] a Controparte_1
Sidi Bouzid, Tunisia)
- pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i
2 coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato il [...] a [...], Tunisia)
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 41, P.I, anno
2005), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso, in Aversa, Camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore
dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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