Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, è collegato via Teams per l'avv. Maugeri Alessandro, in sostituzione Parte_1 CP_2 dell'avv. Agnello Salvatore e compare in presenza per l'avv. Nespoli in CP_1 sostituzione dell'avv. Imparato alfonsino. L'avv. Maugeri vista la CTU chiede che l'Ente sia condannato a pagare al ricorrente la somma netta di €1.540,16. L'avv. Nespoli si riporta alla memoria depositata e si rimette sulle risultanze della CTU.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1551/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Agnello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, con indicazione d'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni,
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_3
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsino Imparato, con indicazione d'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 04/08/2022, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, l'
[...] al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti domande nel merito, relative al solo ricorrente:
“- Condannare l al pagamento immediato in favore dei lavoratori Controparte_4 ricorrenti delle superiori somme da erogare a titolo di indennità di mobilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo, nella misura di €. 14.844,61, o la maggiore o minore somme che il Decidente vorrà indicare anche mediante CTU.
2 Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_5
che, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso, chiedeva il rigetto delle pretese avversarie.
In particolare, concludeva chiedendo: CP_1
“In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Nel merito: respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo all' e CP_1 nei confronti del ricorrente nell'accertanda somma, anche a mezzo di CTU contabile, con compensazione di spese di giudizio.
In via istruttoria: non ci si oppone alla richiesta di ammissione della CTU contabile, al fine della corretta quantificazione di quanto spettante al ricorrente in esecuzione della sentenza n.4153/2020 del Tribunale di Catania”.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ammessa CTU contabile, all'udienza del 21.03.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con il ricorso in esame ha formulato domanda di accertamento del Parte_2 quantum debeatur conseguenziale alla sentenza n. 4153/2020, passata in giudicato, del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva dichiarato illegittima l'attribuzione del codice (CA) A4 alla ed emesso Parte_3 condanna generica di al pagamento in suo favore della somma spettantegli a CP_1 titolo di mobilità a seguito della conclusione della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori della cooperativa oltre interesse e Parte_3 rivalutazione dal dovuto al saldo.
In particolare, il ricorrente riferisce di aver prestato dal giugno 2011 la propria attività lavorativa per la società e che nello stesso periodo aveva Parte_3 iniziato a svolgere l'attività economica di movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, denunciata ed iscritta alla competente con matricola n. 2110395717. CP_1
L'Istituto di Previdenza inquadrava l'attività economica nell'ambito delle attività industriali - settore movimentazione di merci relativo ad altri trasporti terrestri (INPS CSC 11505 CA 3A), sottoponendo la contribuzione dovuta dalla società al relativo settore merceologico, con obbligo del pagamento della contribuzione relativa alla disoccupazione involontaria (DS) e Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIG) e, stante la dimensione aziendale (superiore a 15 lavoratori), quest'ultima provvedeva a pagare il contributo previsto per CIG straordinaria e mobilità (CIGS).
3 Successivamente, l inviava alla cooperativa diverse note di rettifica CP_1 comunicandole l'esistenza di importi a credito a suo favore.
Dall'interrogazione del proprio cassetto fiscale, la apprendeva che Parte_3
l' aveva attribuito all'azienda il codice 4A, invece del codice 3A richiesto dalla CP_1 stessa al momento dell'apertura della matricola.
La variazione del codice di attribuzione aveva precluso all'azienda e al lavoratore di accedere alla CIG, comportando il rigetto da parte dell' della richiesta CP_1
d'indennità di mobilità, presentata da in data 26.11.2013 a seguito della Pt_1 conclusione della procedura di licenziamento collettivo, mediante sottoscrizione in data 31.01.2014 da parte dei soci della cooperativa di un verbale di Parte_3 accordo per il licenziamento e la messa in mobilità di tutti i lavoratori.
Infatti, nella motivazione del rigetto da parte dell' della richiesta d'indennità di CP_1 mobilità si legge: “l'indennità di mobilità presentata il 26/11/2013, è stata respinta in Cod quanto l'azienda , CSC 11505 3A4A, presso la S.V., ha Parte_3 lavorato non è destinataria di CIG…”
Di conseguenza, il lavoratore, al posto dell'indennità di mobilità aveva ottenuto da l'indennità di disoccupazione che era di importo inferiore rispetto a quello CP_1 previsto per l'indennità di mobilità.
Il ricorrente si era, quindi, rivolto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, chiedendo la condanna dell' al pagamento in favore del lavoratore Controparte_4 delle superiori somme da erogare a titolo d'indennità di mobilità.
Il Tribunale di Catania con sentenza n. 4153/2020 R.G.S., passata in giudicato (come da attestazione acquisita nel corso del processo), condannava l al pagamento in CP_1 favore dell'odierno ricorrente della somma lui spettante a titolo di mobilità.
Il ricorrente si è, quindi, rivolto a questo Tribunale, formulando la domanda sopra riportate che l' ha chiesto di rigettare per le ragioni di cui alla memoria di CP_1 costituzione.
Sull'eccezione sollevata dall' di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in CP_1 favore del giudice amministrativo dinanzi al quale il ricorrente dovrebbe promuovere giudizio di ottemperanza, questo Giudice richiama l'ordinanza depositata il 12.06.2024, laddove ha chiarito che la sentenza n. 4153/2020 del Tribunale di Catania costituisce una condanna generica e che la quantificazione di quanto dovuto presuppone un accertamento nel merito del rapporto sottostante che non può essere effettuato nell'ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, ma solo nell'ambito di un giudizio innanzi al giudice ordinario.
L'eccezione viene, quindi, rigettata.
Quanto al merito, nel corso del processo è stata disposta una C.t.u. contabile al fine di determinare le differenze eventualmente dovute al ricorrente secondo quanto disposto
4 dalla sentenza definitiva del Tribunale di Catania, giudice del lavoro, n. 4153/2020 con il seguente quesito: “Letti ed esaminati i fatti di causa, sentite le parti e/o i loro C.t.p., calcoli la somma spettante al ricorrente a titolo di indennità di mobilità, tenuto conto di quanto già percepito dallo stesso a titolo di disoccupazione per il periodo oggetto di causa e della somma percepita indicata nel verbale dell'1.03.2024.”
Con relazione del 03.02.2025, sul cui contenuto le parti non hanno formulato osservazioni critiche, il C.t.u. Dott. , ha dato atto della metodologia Persona_1 adottata per lo svolgimento dell'incarico, dei dati oggettivi esaminati e ha concluso in questi termini “1) la somma netta spettante al ricorrente a titolo di indennità di mobilità per il periodo oggetto di causa è pari a euro 17.942,21;
2) le somme nette percepite dal ricorrente a titolo di disoccupazione e mobilità per il periodo oggetto di causa ammontano ad un totale di euro 9.040,37;
3) La somma netta percepita dal ricorrente indicata e riconosciuta dallo stesso nel verbale di udienza dell'1.03.2024”e riferita al periodo oggetto di causa è pari a euro 7.361,68;
4) la somma netta residua spettante al ricorrente a titolo di indennità di mobilità e riferita al periodo oggetto di causa è pari a euro 1.540,16”.
In assenza di osservazioni delle parti, le argomentazioni ed i conteggi di cui alla c.t.u. appaiono conformi ai criteri previsti dalle norme di riferimento ed esenti da errori e da vizi di altro genere, sicché possono essere recepiti nella presente decisione.
Segue la condanna di al pagamento in favore del ricorrente della somma netta CP_1 di €1.540,16, per il titolo dedotto in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
3) In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore di delle spese di lite che, avuto riguardo Parte_4 alla natura ed al valore della controversia, e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022, vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di risultato soccombente. CP_1
Esse sono liquidate come da decreto depositato il 24.02.2025.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_4 netta residua ad egli spettante a titolo di indennità di mobilità e riferita al periodo oggetto di causa pari a euro 1.540,16;
5 2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.320,00 per CP_1 compenso, oltre contributo se dovuto e versato e oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate con decreto CP_1 emesso in data 24.02.2025.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. ssa Emilia Antenore
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