Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 315/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – indennità COVID - D.L. 18/2020 promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, giusta procura in atti
–
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Bat- tiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò, Vagliasindi
Riccardo, per procura generale alle liti –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1261 dell'1.4.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Ca- tania rigettava il ricorso proposto da avverso l'avviso di accer- Parte_1 tamento n. 8100000142778 del 05.02.2021, con il quale l gli aveva ri- CP_1 chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di indennità per emergen- za Covid-19.
Il ricorrente allegava di aver legittimamente percepito la predetta indennità ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, atteso che era lavora-
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tore autonomo iscritto alle gestioni speciali dell'Ago, ricoprendo altresì la cari- ca di Sindaco presso il Comune di Camporotondo Etneo.
Eccepiva, altresì, la non ripetibilità dei pagamenti per violazione del combinato disposto di cui agli art. 52 L 88/89 e 13 L. 442/92, se non in caso di dolo dell'assicurato.
Il Tribunale, richiamata la normativa emergenziale di riferimento, riteneva che il ricorrente, sebbene fosse in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per usufruire dell'indennità COVID, in quanto socio accomandatario di una società di intermediari di assicurazione, tuttavia, in quanto sindaco, aveva percepito l'indennità di funzione.
Questa, sulla scorta di due pareri resi dal Ministero del lavoro, soddisfaceva, in quanto collegata alla carica e di natura fissa e continuativa, la ratio normativa che giustificava l'incompatibilità con le indennità Covid-19.
Infine, non poteva trovare applicazione la normativa relativa alla irripetibilità invocata dal ricorrente, avente ambito di applicazione “specificatamente previ- denziale”.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso dell'8.4.2022. Resi- steva al gravame l'ente appellato.
La causa veniva posta in decisione in data 27.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia, nell'ambito di una molteplicità di vizi della sentenza indicati nel motivo, anche la violazione e fal- sa applicazione dell'art. 28 del D.L. 18/2020.
Afferma, anche sulla scorta di altro precedente del medesimo Tribunale (sen- tenza 4668/2021), che il parere del Ministero del Lavoro richiamato nella sen- tenza impugnata non possa introdurre una deroga alla norma di legge in forza della quale, «essendo l'appellante un lavoratore autonomo, lo stesso ha perce- pito legittimamente l'indennità emergenziale Covid 19, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18». Peraltro, lo stesso ha «sospeso gli CP_1 indebiti» in attesa di ricevere istruzioni ministeriali.
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2. Con il secondo motivo, articolato in due capi, l'appellante critica la sentenza per violazione degli art. 52 della L. 88/1989 e 13 della L. 442/1992, nonché per difetto d'istruttoria e omessa motivazione dell'atto impugnato.
Osserva che è di generale applicazione, in materia previdenziale e assistenziale, il principio di non ripetibilità dei pagamenti, fissato dal citato art. 52, la cui er- rata erogazione non sia addebitabile al percipiente, rispetto al principio di ripe- tibilità generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi «privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo».
3. In altro capo del secondo motivo, l'appellante solleva la critica di omessa pronuncia in merito all'eccezione di difetto di istruttoria e motivazione dell'atto impugnato e violazione del diritto di difesa, osservando che «l CP_1 avrebbe dovuto fornire l'indicazione precisa delle motivazioni e le fonti di pro- va per cui è giunto a richiedere la restituzione delle somme legittimamente per- cepite a titolo di indennità Covid 19 dal Dott. , ai sensi dell'art. 28 del Parte_1
D.L. 18/2020».
4. L'appello è infondato.
4.1. Osserva il collegio che l'indennità in parola, conformemente alle indica- zioni del testo della legge (cfr. premessa del decreto-legge) e dell'interpretazione della Suprema Corte (cfr. Cass. 7237/2024), è una misura di sostegno volta a supportare l'esercente commerciale che ha subìto una perdi- ta reddituale a seguito dei limiti e delle restrizioni imposti dalla legislazione emergenziale. Essa ha natura assistenziale (Cass. 30820/2024).
Tanto che l'art. 84, comma 13, del D.L. 34/2020, nel prevedere che «le inden- nità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il bene- ficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità», chiaramente esclude il diritto all'indennità se già si gode di una prestazione (come il “reddito di cittadinanza”) che ha finalità non assisten- ziale ma di integrazione sociale “condizionata” (cfr. Corte Cost. 59/2024).
A maggior ragione, allora, l'indennità in parola è incompatibile con l'indennità percepita per lo svolgimento della funzione di sindaco del Comune, prevista
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dall'art. 82 del TUEL, che, «secondo l'insegnamento della giurisprudenza am- ministrativa e contabile, ha essenzialmente lo scopo di rifondere l'amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese con- nesse con l'espletamento del pubblico mandato» (Corte dei Conti, Lombardia,
Sez. contr., Delib., 08/02/2017, n. 18; Corte di Conti, Sicilia, Sez. contr., De- lib., 22/12/2021, n. 194).
4.4. Anche il secondo motivo è infondato.
L'art. 52, comma 2 della L. 88/1989 « riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica (idem Cass. n.
10274/2021)» (Cass. 3545/2025). Nella specie, trova senz'altro applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2033 cod. civ.
4.5. Non rileva, infine, l'eccepita genericità della motivazione del provvedi- mento di indebito.
Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesi- stenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei pre- supposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di es- sa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Il giudice del lavoro e della previdenza è giudice del rapporto, non dell'atto ed è tenuto ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'accesso alla prestazione e per il suo godimento, non essendo il giudizio limi- tato dalla motivazione data al diniego in sede amministrativa.
Peraltro, lo stesso odierno appellante, con la nota del 25.2.2021 in atti, nel con- testare la richiesta dell'Istituto, ha chiaramente indicato di aver perfettamente compreso la motivazione del provvedimento.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) tenuto conto del valore della controversia.
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6. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell , che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso spese generali al 15%. CP_1
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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