Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2509/2023 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1
FACCIOLLA
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE
resistente Oggetto: riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio reso nell'anno 2013; differenze retributive. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato il Prof. conveniva in Parte_1 giudizio il e, premesso di stato essere Controparte_1 un docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.1996 ed economica dal 29.10.1996, in quiescenza dal 31.08.2022, esponeva che nell'anzianità complessiva risultante dalla ricostruzione della carriera il non ha attribuito al servizio svolto nell'anno 2013 CP_1 alcuna valenza giuridica ed economica, rimanendo, quindi, il servizio medesimo del tutto escluso dal computo dell'anzianità. Lamentava che il mancato riconoscimento di detto anno ai fini giuridici, economici e previdenziali con consequenziale esclusione del relativo servizio dal computo ai fini dell'anzianità è illegittimo e non corrispondente all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento.
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ritenere, accertare e dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente affinché anche l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi, oltre che per il ricalcolo del trattamento di fine servizio;
-Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013; in subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo, alla data della cessazione dal servizio e condannare pertanto parte resistente al riconoscimento anche dell'anno 2013 come utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le consequenziali differenze retributive per l'importo di € 8.007,29, oltre accessori di legge (ovvero per la somma ritenuta di giustizia); in subordine e senza recesso, condannare pertanto parte resistente a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo, alla data della cessazione dal servizio;
-in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a recuperare la quota di progressione stipendiale maturata all'atto della cessazione del servizio ovvero ad ottenere un assegno una tantum riassorbibile a valere sulla retribuzione. Per effetto di quanto sopra, disporre in ogni caso l'adeguamento del 2 trattamento di fine servizio, nella misura indicata in parte espositiva e sulla scorta dei conteggi prodotti, e di quello pensionistico ordinando all Controparte_3 convenuto ogni adempimento al riguardo. Condannare il Controparte_1 al pagamento delle differenze stipendiali e di fine rapporto nella complessiva misura di € 8.560,59 ovvero in quell'altra ritenuta di giustizia, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenziali”. Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1 sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
§ Veniva fissata per la decisione l'udienza del 28.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte con termine per il deposito alla data del 22.05.2025. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 21.05.2025.
§ È infondata l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal convenuto
. CP_1
Su punto si osserva che secondo la Corte di Cassazione (vedi ordinanza n. 2232/2020 del 30 gennaio 2020) non vi sono vincoli temporali per la ricostruzione di carriera, ossia non sussiste il termine di 10 anni di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data della conferma in ruolo del lavoratore assunto;
la logica prevalente è quella della massima tutela dell'interesse ad agire da parte del lavoratore in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto. Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativa al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta al dipendente. Nel caso di specie le differenze retributive richieste riguardano il periodo 2017/2022. Con riferimento alla domanda subordinata le differenze attengono al periodo 01.09.2015/31.01.2018. Il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto con una prima diffida ricevuta dal in data 16.06.2018, con una seconda diffida CP_1 pervenuta all'Amministrazione in data 09.02.2023 e con la notifica del ricorso eseguita in data 25.09.2023. Ne consegue che le pretese azionate non sono estinte per prescrizione. 3 § Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione. Come argomentato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama poiché condivisa anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo”. 4 Tale approdo sembrava aver ricevuto una successiva conferma da parte della Suprema Corte che con l'ordinanza della Sezione Lavoro n. 16133/2024 ha così argomentato sulla questione, giustificando un orientamento di merito favorevole all'assunto della parte ricorrente “3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a CP_4 pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”. La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 13619/2025, pubblicata il 21.05.2025, ha affermato principi che superano l'orientamento di una parte della giurisprudenza di merito, formatosi proprio sulla base della sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 66/2024 (oggetto del relativo ricorso) e 5 dell'ordinanza n. 16133/2024: “…2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo 6 che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 7 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di CP_1 sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, 8 venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”. La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo, ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso. Alla luce del recente intervento, la domanda va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici (per quanto possa rilevare, atteso il collocamento in quiescenza del ricorrente) e senza effetti di tipo economico, con conseguente rigetto della domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive. CP_1
§ Deve in ogni caso riconoscersi il diritto del ricorrente, alla corresponsione delle differenze retributive rivendicate, “pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013”, relative al ritardato riconoscimento della fascia stipendiale 28/34. Ha dedotto il : “Si fa presente che il sig. Controparte_1
in quiescenza dal 1.09.2022, diversamente da come indicato nel Parte_1 ricorso (ove si indicata un mancato passaggio alla fascia 28/34 la data del 31.12.2016), risulta già inquadrato nella fascia 28/34 alla data del 1.09.2015 (come risulta da decreto di inquadramento prot. 10659 del 11.12.2021 vistato del l n.5424 del 20.12.2021)” (cfr. pag. 4 della memoria). Di contro, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente e come risultante dalla documentazione versata in atti, l'aumento stipendiale è avvenuto solo con decorrenza dal mese di febbraio 2018 (cfr. i cedolini paga relativi ai mesi di gennaio e dicembre 2017 e a febbraio 2018, allegato n. 6 al ricorso). I benefici economici derivanti dai decreti di ricostruzione della carriera n. 3209 del 13/12/2015 e n. 10659 del 11/12/2021 non sono stati, infatti, applicati sulla progressione economica del ricorrente alla data del 01/09/2015. Il ricorrente, infatti, risultava ancora inquadrato nella fascia 21 fino al 01/02/2018.
9 Il consulente tecnico d'ufficio (cfr. la relazione integrativa) ha, pertanto, calcolato, anche in ragione delle osservazioni della parte, che in ragione di tale ritardo nel riconoscimento (avvenuto solo formalmente con i citati decreti di ricostruzione della carriera) è dovuto al ricorrente, “pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013”, l'importo di euro 7.102,28 a titolo di differenze stipendiali e di TSF, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.
§ Le spese di lite, tenuto conto del rigetto di un capo della domanda, seguono la parziale soccombenza. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere al ricorrente la somma di euro 7.102,28, oltre interessi
[...] legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il , in persona del p.t., alla Controparte_1 CP_2 rifusione delle spese di lite che, già compensate al 50%, liquida in euro 1.347,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per competenze e in euro 118,50 per esborsi, con distrazione. Pone a carico del , in persona del p.t., le Controparte_1 CP_2 spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cosenza, 26/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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