Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2005, n. 12186
CASS
Sentenza 3 febbraio 2005

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La disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nella parte in cui impone al P.M. l'obbligo di rinnovare l'esame del soggetto autore di dichiarazioni eteroaccusatorie, non può trovare applicazione dopo la chiusura delle indagini preliminari, segnata dall'avviso di conclusione delle stesse previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., che introduce una fase ontologicamente e cronologicamente diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2005, n. 12186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12186
    Data del deposito : 3 febbraio 2005

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