Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
La disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nella parte in cui impone al P.M. l'obbligo di rinnovare l'esame del soggetto autore di dichiarazioni eteroaccusatorie, non può trovare applicazione dopo la chiusura delle indagini preliminari, segnata dall'avviso di conclusione delle stesse previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., che introduce una fase ontologicamente e cronologicamente diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2005, n. 12186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12186 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 03/02/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 167
Dott. IPPOLITO FR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 35073/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori:
- avv. MANAGÒ Antonio per US EL, nato a [...] il [...];
- avv. D'ASCOLA ZO Nico per US ZO, nato a [...] il [...];
- avv. BARTOLO Adriana per LL FR, nato a [...] il [...];
e personalmente da:
- AR IU, nato a [...] il [...];
- IC LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 13.3.2003 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. GERACI ZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per RU ZO limitatamente al capo C) e ai punti concernenti la determinazione della pena;
l'inammissibilità del ricorso del PI;
il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avv. MANAGÒ per US EL;
avv. ALBANESE per AR;
avv. D'ASCOLA per US ZO;
i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza 13.3.2003, in parziale riforma della sentenza 7.12.2001 del gup della stessa città:
rideterminava la pena inflitta a US EL in anni 10 di reclusione (capi A, B, C, D);
- assolveva US ZO dal reato di cui al capo A) e rideterminava la pena per i residui reati di cui al capi B), C, D), in anni 9 e mesi 4 di reclusione;
- rideterminava la pena inflitta a LL FR in anni 3 di reclusione (capo B);
- rideterminava la pena inflitta a AR IU in anni 3 e mesi 8 di reclusione (capi A, B);
rideterminava la pena inflitta a IC LU in anni 4 e mesi 4 di reclusione (capi A, C, H, I, L).
2. La sentenza considera preliminarmente le questioni processuali prospettate dalle difese degli imputati, e segnatamente:
a) utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratori di giustizia. Ritiene la Corte di merito, aderendo alle valutazioni del gup, che l'art. 25 l. 13.2.2001, n. 45, in base al principio "tempus regit actum", non riguardi le posizioni dei collaboratori condannati con sentenza definitiva, ne' quelle dei collaboratori che non hanno esaurito la collaborazione in precedenza iniziata;
b) violazione dell'art. 64 c.p.p.. La Corte di merito osserva che alla data di entrata in vigore della l. 63/2001, che ha novellato l'art. 64 c.p.p., il procedimento non si trovava più nella fase delle indagini preliminari, onde il P.M. non avrebbe potuto procedere alla rinnovazione degli atti in precedenza acquisiti.
3. Sulla attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità la sentenza impugnata argomenta escludendo la sussistenza di motivi di astio o di rancore o altre ragioni legittimanti false incolpazioni. Così come si sofferma in linea di principio sui riscontri esterni, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia e specificando come gli "altri elementi" di prova non devono avere autonoma valenza probatoria e possono consistere in ulteriori chiamate in correità in base alla regola della "convergenza del molteplice".
Per quanto riguarda i singoli chiamanti in correità, la decisione esamina la posizione di PI LU, il quale ha ammesso la propria responsabilità, si è autoaccusato di gravi delitti per i quali non era indagato, ha riferito in dettaglio il traffico di stupefacenti di cui gli inquirenti non erano a conoscenza specificando il suo ruolo all'interno dell'associazione. Analoghe considerazioni svolge relativamente a GE VI, IE AO, GU AN, AM CO, EL ND, IN AL, PA CL (mentre considera marginali le dichiarazioni di EC PO, TI FR e TA IU). Procede quindi alla ricostruzione delle vicende della c.d. cosca D'GO (cui si riferiscono i capi A e C) e della c.d. cosca "B (cui si riferiscono i capi B e D) e alla faida interna alla prima da cui prese vita la seconda a seguito di una divergenza circa la spartizione del ricavo della vendita di una cospicua quantità di stupefacente, che vide in primo piano EL IU e ME OM e diede luogo a numerosi omicidi. Per quanto concerne le singole posizioni la sentenza richiama ampiamente le dichiarazioni di vari pentiti, fra loro riscontrantesi, ravvisando adeguati motivi di riscontro reciproci per quanto concerne i fratelli US ZO e US EL, salvo escludere per il primo la partecipazione alla cosca mafiosa D'OS sulla base delle dichiarazioni del AM. Relativamente a LL FR, la sentenza valorizza soprattutto le dichiarazioni di GE, TI TA e AM. Relativamente a AR IU evidenzia le dichiarazioni dello stesso GE, del PI, del IN, del PA e dello IE.
Infine, per quanto concerne IC LU, la sentenza si fonda sulle sue dichiarazioni autoaccusatorie e sui riscontri dello IE. Esclude la continuazione fra il reato di cui al capo C) e analogo reato per cui è stato condannato dalla Corte d'appello di Trento, ritenendo che l'imputato allontanandosi dalla Calabria abbia successivamente dato vita a un'attività del tutto autonoma in Trentino, svincolata da rapporti con la cosca D'OS.
4. Ricorre la difesa di US CE per:
- violazione dell'art. 191 c.p.p. in relazione all'art. 25 l. 13.2.2001, riferendosi alla giurisprudenza favorevole all'interpretazione secondo cui le dichiarazioni dei collaboranti antecedenti a questa legge sono utilizzabili in pendenza del termine di 180 giorni entro cui si deve provvedere alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ma divengono inutilizzabili a cominciare dall'eventuale inutile scadenza di detto termine;
- violazione dell'art. 64 c.p.p., come novellato dalla l. 63/2001, in quanto, benché fossero scaduti i termini della fase delle indagini preliminari e fosse stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio, la fase delle indagini preliminari non poteva definirsi conclusa e il P.M. poteva rinnovare gli interrogatori dei collaboranti;
- violazione degli artt. 192, c. 2 e 3, 328 bis, c.p.p. in quanto la Corte di merito non poteva fare riferimento ad altra decisione in cui si riconosceva l'esistenza sul territorio di Sant'Ilario dello Jonio della stessa associazione di stampo mafioso;
in ogni caso per la genericità delle chiamate in correità e per il macroscopico errore nella indicazione da parte di TI FR della partecipazione dell'imputato a una specifica riunione, quando questi era detenuto;
- violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione ai reati attinenti agli stupefacenti per la genericità delle chiamate in correità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'avvenuta assoluzione del correo TA RE;
difetto di motivazione in ordine alla natura armata delle associazioni;
- violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.. 5. Analoghe censure in ordine alla violazione dell'art. 192 c.p.p. vengono mosse dalla difesa di US VI, oltre la contraddittorietà della condanna per il reato di cui al capo C) in presenza dell'assoluzione per il reato di cui al capo A). Altre censure riguardano l'applicazione delle pene di cui al d.p.r. 309/90 in presenza di condotte eventualmente riferibili al vigore della legge 685/75. 6. La difesa di LL FR propone - analogamente alla difesa di RU EL l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti per violazione dell'art. 64 c.p.p. in conseguenza della disciplina introdotta dalla l. 63/2001. SI duole ancora del difetto di motivazione per la dichiarazione di responsabilità ex art. 416 bis c.p.; della mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 418 c.p., del diniego di concessione delle attenuanti generiche.
7. AR IU lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine ai reati associativi.
8. IC LU denuncia la mancanza e illogicità della motivazione in ordine al diniego della continuazione fra il reato di cui al capo B) e quello oggetto di decisione da parte della Corte d'appello di Trento.
9. Questa Sezione, con ordinanza 6.7.2004, rimetteva la decisione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla interpretazione dell'art. 25 l. 13.2.2001, n. 45, e all'applicabilità dell'art. 64 c.p.p. ai procedimenti penali in corso.
10. Il Presidente di questa Suprema Corte, con provvedimento in data 14.7.2004, ha restituito gli atti a questa sezione rilevando che in ordine alla prima questione non è ravvisabile contrasto di giurisprudenza;
in ordine alla seconda che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio per cui è configurabile a carico del P.M. l'obbligo di rinnovare l'esame del soggetto autore di dichiarazioni eteroaccusatorie, secondo la norma transitoria dell'art. 26, c. 2, l. n. 62, solo nel caso in cui il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari alla data di entrata in vigore della medesima legge.
11. La difesa del RT, con memoria aggiunta, ribadisce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima delle questioni processuali proposte da vari ricorrenti, attinente alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese successivamente al decorso dei 180 giorni dall'entrata in vigore della l. 13.2.2001, appare infondata sotto un duplice profilo.
Anzitutto - come ha rilevato il P.G. - la doglianza è generica non avendo la difesa evidenziato quali dichiarazioni siano inutilizzabili, ne' quale incidenza eventualmente abbiano sulla decisione del giudice di merito.
In secondo luogo questa sezione aderisce alla tesi giurisprudenziale maggioritaria (Casa., sez. 1^, 8.3.2002, Pranno;
sez. 6^ 4.6.2003, Torrisi) secondo cui la norma dell'art. 25 l. 13.2.2005 non riguarda le posizioni dei collaboratori di giustizia che hanno esaurito la collaborazione o hanno in corso una collaborazione iniziata precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa. In ogni caso, al limite anche ad accedere all'opposta tesi (Cass., sez. 5^, 13.3.2002, Bagarella) in base alla quale si deve procedere alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro 180 giorni dal vigore della legge stessa, pena la inutilizzabilità delle dichiarazioni, non è dato rilevare, dalla lettura della sentenza impugnata, alcun superamento del predetto termine nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
2. La seconda questione processuale comune ad alcuni ricorrenti, relativa all'applicabilità dell'art. 64 c.p.p. ai procedimenti in corso (in base alla norma di cui all'art. 26, c. 2, l. 1.3.2001, n. 63), appare altrettanto priva di fondamento.
Si deve, infatti, rilevare che la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. è esclusa dal fatto che le indagini preliminari si erano nel caso concluse con l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Aderendo alla tesi prospettata dal P.G. all'odierna udienza, ai osserva che la fase che inizia, dopo la chiusura formale delle indagini preliminari (segnata dall'avviso di cui all'art. 415 c.p.p.) è ontologicamente e cronologicamente diversa dalle indagini preliminari, cui è stata posta la parola "fine": con la necessaria conseguenza che il tempo intercorrente fino all'udienza preliminare non è più utilizzabile per la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. così che i precedenti esami restano legittimamente acquisibili.
Vi è da aggiungere, alla luce della giurisprudenza di questa sezione (3.3.2003, Margaglio), che le dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese da un coimputato prima dell'entrata in vigore della legge 1.3.2001, n. 63 e non precedute dall'avvertimento previsto dalla nuova formulazione dell'art. 64, c. 3, lett. c), c.p.p., "sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, senza necessità della loro rinnovazione ai sensi dell'art. 26 della legge citata, in quanto tali dichiarazioni non erano affette da alcuna patologia infialante ne' al momento in cui sono state rese, ne' quando è stata formulata la richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato, in seguito alla quale il giudice ha deciso sulla base di tutti gli atti confluiti legittimamente nel fascicolo del pubblico ministero".
3. Ciò premesso la sentenza impugnata non appare censurabile per quanto concerne la credibilità dei chiamanti in correità (tra i quali principalmente PI LU) essendo la motivazione esauriente per quanto concerne l'ammissione di responsabilità (coinvolgente altri soggetti fra cui gli attuali imputati) anche in relazione a fatti non conosciuti dagli inquirenti, alla puntuale descrizione delle modalità di svolgimento del traffico degli stupefacenti, all'assenza di ragioni di contrasto.
4. Per ciò che riguarda specificamente US CE, il riferimento ad altra decisione concernente l'esistenza sul territorio di Sant'Ilario dello Jonio dell'associazione di stampo mafioso, non appare tale da violare il disposto dell'art. 192 c.p.p., trattandosi di decisione passata in giudicato - come tale acquisibile ex art. 238 bis c.p.p. - in relazione alla quale la decisione impugnata ha sviluppato un'attenta analisi, senza recepirla in modo acritico e correlandola con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Nè ha rilievo il denunciato errore nella indicazione da parte di TI FR della partecipazione di RU EL a una specifica riunione mafiosa, avendo correttamente la sentenza impugnata precisato che la sua presenza nell'organizzazione mafiosa non si focalizza in un singolo episodio (in relazione al quale la memoria del collaborante può tradire).
In ultima analisi in relazione ai reati associativi di cui all'art. 416 bis c.p. (capi A e B) la sentenza impugnata non appare carente di motivazione, stante la precisa ricostruzione delle vicende dell'originaria cosca D'GO e della falda interna, da cui nacque la secessionista cosca "B, sulla base di numerose dichiarazioni di collaboranti (della cui credibilità si è fatto cenno), e della loro imponente convergenza.
Infine, per quanto riguarda la natura armata dell'associazione, la doglianza - già inammissibile in appello essendo stata proposta genericamente in relazione a "tutte" le circostanze aggravanti senza lo svolgimento di alcun motivo a sostegno - non può essere riproposta in sede di legittimità per violazione dell'ultimo comma dell'art. 806 c.p.p..
5. Diversamente è a dirsi per quanto concerne i reati associativi contestati al RU EL relativamente al traffico di sostanze stupefacenti (capi C e D). La sentenza impugnata, infatti, mentre dedica ampio spazio all'attività associativa connessa alla commissione di reati comuni, sostanzialmente ignora il traffico degli stupefacenti, dando in qualche modo per "scontato" che i sodalizi criminosi (l'uno filiazione dell'altro) di cui il RU ZO è partecipe in posizione direttiva fossero dediti congiuntamente anche al traffico degli stupefacenti.
In realtà dal testo della sentenza impugnata si evince con certezza l'inserimento a livello dirigenziale dell'imputato nelle due cosche mafiose, la seconda nata dalla secessione all'interno della prima, ma non si fa riferimento utile all'attività del traffico di sostanze stupefacenti, così da apparire evidente il difetto di motivazione sul punto.
Sotto questo profilo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Messina per una rivalutazione del materiale probatorio ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dei reati di cui ai capi C) e D).
6. Gli altri motivi di ricorso, attinenti essenzialmente alle attenuanti generiche e alla misura della pena, restano assorbiti spettando al giudice del rinvio rivalutare la posizione del ricorrente a seconda dell'esito del giudizio di merito sui punti oggetto di rinvio.
7. Le stesse osservazioni possono essere estese senza ulteriori approfondimenti alla posizione di US VI relativamente al capi C) e D).
Peraltro la doglianza relativa alla mancata assoluzione dal reato di cui al capo B), pur in presenza dell'assoluzione dal reato di cui sub A), non appare contraddittoria, data la complessa vicenda della successione nel tempo di due cosche, l'una filiazione dell'altra attraverso aspri contrasti. Nè la difesa argomenta in modo perspicuo, limitandosi ad argomentare, sulla base di considerazioni che attengono essenzialmente al merito delle dichiarazioni dei collaboranti.
Le censure difensive propongono un teorema indimostrato, secondo cui se il ricorrente non era parte della cosca D'GO non poteva conseguentemente essere parte della cosca "B. E non sorreggono il preteso teorema con alcun argomento idoneo a scalfire il quadro probatorio tracciato dalla sentenza impugnata. Consegue che anche per questo ricorrente le doglianze concernenti la pena devono ritenersi assorbite, spettando al giudice del rinvio la eventuale rideterminazione della pena in considerazione dell'esito del nuovo giudizio in ordine ai capi di imputazione per cui si è pronunciato l'annullamento con rinvio.
8. Infondato appare il ricorso proposto nell'interesse di LL NC, condannato per il solo reato di cui al capo B), poiché fondato essenzialmente su valutazioni di fatto del materiale probatorio acquisito.
L'aspetto più rilevante del ricorso concerne l'invocata qualificazione del fatto reato ai sensi dell'art. 418 c.p.p.. La tesi difensiva non può essere accolta, in quanto le condotte accertate e sostanzialmente ammesse (svolgere il ruolo di autista di un capo mafia, aiutarlo durante la latitanza) non possono essere obiettivamente collocate come attività esterne al sodalizio mafioso in presenza della piena consapevolezza della "figura" dell'assistito e del "servizio" prestato nel corso della attività criminale del soggetto. Sotto questi profili la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata.
9. Anche il ricorso proposto da RT IU propone contestazioni in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori, in particolare quelle di GE VI e di PI LU.
In realtà la convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti, cui ai menzionati GE e PI si aggiungono IN e PA CL, è tale da escludere che le dichiarazioni non si riscontrino reciprocamente, così da fornire un quadro probatorio coerente e univoco.
10. Infine le doglianze del PI appaiono manifestamente infondate, poiché il diniego della continuazione fra i fatti commessi in Calabria e quelli commessi in Trentino, dove il ricorrente si era rifugiato riprendendo in altro contesto l'attività criminosa, non consentono - così come ha chiaramente evidenziato la sentenza impugnata - di evidenziare un disegno criminoso unitario, bensì un percorso criminoso discontinuo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RU EL e RU ZO limitatamente ai capi C) e D) loro ascritti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Messina;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti;
dichiara inammissibile il ricorso di PI LU, che condanna al pagamento di 1000,00 euro alla cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi di RI FR e di RT IU, che condanna in solido con il PI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2005