Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 7014
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Sentenza 28 gennaio 2003

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I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere tratti da qualsiasi elemento di indagine, con esclusione soltanto di quelli che non hanno, sin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento. Ne consegue che, a fini cautelari, possono essere utilizzate anche dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza "de relato" previsto dall'art. 195, comma 4, stesso codice, dato l'alto grado di probabilità che quelle dichiarazioni divengano prove in sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 7014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7014
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

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