Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere tratti da qualsiasi elemento di indagine, con esclusione soltanto di quelli che non hanno, sin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento. Ne consegue che, a fini cautelari, possono essere utilizzate anche dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza "de relato" previsto dall'art. 195, comma 4, stesso codice, dato l'alto grado di probabilità che quelle dichiarazioni divengano prove in sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 7014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7014 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE
Dott. FAZZIOLI EDOARDO "
Dott. MOCALI PIERO "
Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT IU. N. IL 28/09/1976;
avverso l'ORDINANZA del 18/04/2002 del TRIB. della LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
nessuno è presente per il difensore.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 Aprile 2002 il tribunale di Messina confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta in data 10 aprile 2002 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di AN IU indagato per il delitto di tentato omicidio aggravato nei confronti di CA ES e dei connessi reati di detenzione e porto di arma da fuoco.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il AN, con atto personalmente sottoscritto, denunziando:
a) la violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. in quanto il p.m. non ha provveduto a trasmettere gli atti relativi ad una rapina a danno dello stesso CA, dalla quale sarebbe risultato che il CA aveva reagito ferendo con un coltello il AN, nonché "gli atti inerenti all'accertamento tecnico finalizzato al prelievo delle particelle- residui di polvere da sparo eseguiti sul AN e degli atti relativi al coindagato TR RE. Omissione tanto più importante in quanto tali atti costituirebbero l'antefatto di quello per cui è processo e porterebbero a configurare, in quanto indagato di reato connesso, diversamente la posizione del CA;
b) la violazione dell'art. 195, comma 7, c.p.p. per avere utilizzato ai fini della valutazione della gravità degli indizi le confidenze del CA che intendeva mantenere l'anonimato.
Tali dichiarazioni, peraltro, non avrebbero potuto essere utilizzate neanche ai sensi dell'art. 195, comma 4, c.p.p. non essendo consentito agli ufficiali ed agli agenti di p.g. di deporre sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 357, comma 2, c.p.p.;
c) la violazione dell'art. 267 c.p.p. poiché il decreto con il quale sono state disposte le intercettazioni nei confronti del CA non sarebbe motivato con particolare riferimento all'urgenza ed alla "assoluta necessità ai fini della prosecuzione delle indagini", in quanto "essendovi già indizi di reato a carico del ricorrente, trattavasi soltanto di acquisire elementi di prova, altrimenti non acquisibili".
3. I motivi di ricorso sono infondati.
L'art. 309, comma 5, c.p.p. impone all'autorità giudiziaria procedente di trasmettere tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1,, c.p.p. e gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato.
Nel caso di specie il tribunale ha affermato, e la circostanza non è contraddetta dal ricorrente, che il p.m. ha trasmesso tutti gli atti di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p. (peraltro, l'ordinanza di custodia cautelare venne emessa contestualmente alla mancata convalida del fermo di p.g.), per cui non si ravvisa la violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. Va aggiunto che se per finalità difensive il ricorrente avesse voluto ampliare il tema di indagine che per il tribunale era rappresentato soltanto dai fatti risultanti dagli atti di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p., avrebbe potuto, come correttamente affermato nell'ordinanza impugnata, chiedere formalmente l'acquisizione degli atti del diverso procedimento, ovvero esibirli direttamente all'udienza camerale, essendo espressamente previsto dall'art. 309, comma 10, che il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza".
Quanto poi alla omessa trasmissione degli atti concernenti il prelievo degli stubs, non può che confermarsi la statuizione del tribunale, avendo questa corte affermato, con giurisprudenza consolidata, che "gli elementi favorevoli, menzionati nell'art. 309, comma 5, c.p.p., non possono consistere in mere asserzioni difensive, .. dovendo, invece, concretarsi in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del p.m., che servano in concreto a discolpare l'indagato". Circostanza che non ricorre nel caso di specie, essendo il verbale di prelievo degli stubs un atto del :tutto neutro.
Con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CA occorre tenere presente che l'art. 273 c.p.p. non richiede per la emissione delle misure cautelari la prova della responsabilità della persona sottoposta alle indagini, ma soltanto la sussistenza a suo carico di gravi indizi de colpevolezza. Questi consistono negli "elementi" raccolti dalla p.g. o dal p.m., nelle forme previste dalle disposizioni che li regolano, dei quali il giudice è chiamato a valutarne la "gravità", non soltanto con riferimento alla loro "forza persuasiva" in ordine alla colpevolezza dell'indagato, ma anche con riferimento al grado di probabilità che tali elementi possano divenire prove nel dibattimento. La misura cautelare, infatti, in tanto può essere applicata in quanto per ragioni di ordine pubblico, indicate tassativamente dall'art. 274 c.p.p., si renda necessario anticipare l'esecuzione di una sentenza di condanna, con la conseguenza che nessuna misura può essere disposta (vedi al riguardo gli artt. 275, comma 2 e 2bis, c.p.p.), allorché il giudice, con una valutazione resa allo stato degli atti, ritenga che gli elementi raccolti non siano idonei, anche se diverranno prove, a persuadere della colpevolezza del soggetto indagato ovvero che non potranno essere, per difetti intrinseci o per disposizione di legge, essere utilizzati ai fini della formazione della prova.
Ne deriva, come si desume da una lettura coordinata dell'art. 273, comma 1 e 1bis, c.p.p., che il giudice può utilizzare ai fini del giudizio sulla gravità degli indizi qualsiasi elemento di indagine con esclusione soltanto di quelli, indicati espressamente dall'art.273, comma 2, c.p.p. che non hanno, sin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento per cui ogni limitazione della libertà personale disposta sulla loro base risulterebbe chiaramente illegittima.
Le dichiarazioni del CA non rientrano in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 273, comma 2. Il CA, infatti, non è un confidente della polizia giudiziaria (art. 203 c.p.p.), non essendosi mai i carabinieri rifiutati di fare il suo nome ed avendo anzi richiesto ed ottenuto di intercettarne le conversazioni proprio al fine di indurlo a testimoniare;
non rientra neanche nel divieto di utilizzazione della testimonianza indiretta prevista dall'art.195, comma 7, c.p.p. in quanto il CA deve riferire su fatti di cui
è a diretta conoscenza, trattandosi di persona informata dei fatti in quanto soggetto passivo e persona offesa dal delitto di tentato omicidio.
Non è applicabile, infine, limitatamente alla posizione del CA la disposizione dell'art. 195, comma 4, c.p.p. Il divieto che il suddetto articolo pone alla polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti costituisce una evidente applicazione del principio che la prova deve essere formata in dibattimento nel contraddittorio delle parti. Si è in presenza, quindi, di una inutilizzabilità assoluta, ma non originaria di un elemento di prova. Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non riversate in una testimonianza, non possono, infatti, confluire nel dibattimento neanche sotto la forma di testimonianza "de relato" da parte della polizia giudiziaria. Siffatta inutilizzabilità non implica, tuttavia, che le notizie assunte dalla polizia giudiziaria nell'esercizio di una attività tipica di indagine non siano elementi di prova utilizzabili ai fini della valutazione della gravità degli indizi atteso che non vi è alcuna ragione per dubitare che tali elementi abbiano un'alta probabilità di divenire prove nel dibattimento attraverso l'assunzione della persona informata dei fatti come testimone. Non specifico ed infondato è, infine, il motivo concernente il difetto di motivazione del provvedimento con il quale sono state autorizzate le intercettazioni ambientali.Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto indicare puntualmente le ragioni per le quali la motivazione "per relationem", nella specie adottata, non dava conto - a suo avviso - della esistenza dei presupposti (assoluta necessità ai fini della prosecuzione delle indagini) richiesti dalla legge, anziché limitarsi ad una generica denunzia del decreto del gip;
la circostanza, poi, che fosse noto l'autore del reato non impediva certamente di chiedere ed ottenere l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni, in quanto la "prosecuzione delle indagini" può rilevarsi assolutamente indispensabile, non soltanto per individuare l'autore del reato, ma per acquisire ulteriori elementi di colpevolezza nei confronti di persona già indagata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 23, legge 332/95.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni di cui all'art. 23, legge332/95 .
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 FEBBRAIO 2003.