Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità è applicabile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. (Fattispecie relativa alla detenzione di coltello a serramanico non a scatto)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2010, n. 16767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16767 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 355
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 25875/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA SQ UR N. IL 10/09/1989;
avverso la sentenza n. 644/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 16/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. IACOVIELLO Francesco MA, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 16 febbraio 2009 e depositata il 17 aprile 2009, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 21 novembre 2007 di condanna alla pena dell'arresto in mesi uno e dell'ammenda in Euro centocinquan-ta, a carico di AS MA AL, imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 18 aprile 1975, n.110, art. 4, comma 2, per aver portato, fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo un coltello dotato di "lama cm. 11,5", il 19 agosto 2006 in Terme Vigilatore.
In relazione alle deduzioni formulate col gravame la Corte territoriale ha motivato: la prova è offerta dal processo verbale di perquisizione e di sequestro del corpo del reato;
la polizia giudiziaria colse l'appellante, datosi alla fuga, in possesso del "coltello a serramanico non a scatto", dopo un inseguimento per tre chilometri;
è irrilevante la circostanza che AL portasse il coltello nel sottosella del proprio motociclo;
infatti, in qualsiasi momento, poteva agevolmente e immediatamente prendere e usare l'arma;
non può essere concessa la attenuante del caso lieve, prevista dalla legge esclusivamente in relazione al porto degli oggetti atti a offendere, mentre nella specie si tratta di una arma da taglio;
la pena inflitta "è del tutto congrua in relazione ai dotti e alla personalità dell'imputato".
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto del 1 luglio 2009, col quale sviluppa quattro motivi. 2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art.4, comma 2, opponendo: nella specie ricorre non la ipotesi del porto,
bensì quella del trasporto, essendo il coltello custodito nella sottosella del veicolo;
difetta il requisito della utilizzabilità, in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona;
il coltello non eccede le misure indicate dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80, regolamento del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara di denunziare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "b)", inosservanza o erronea applicazione dell'art. 530 c.p., comma 2, reiterando le deduzioni formulate col precedente mezzo e affermando: la lama del coltello è di "circa quattro centimetri"; il ciclomotore non era di sua proprietà; non aveva la agevole disponibilità del coltello. 2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione, ribadendo: il "il sottosella (..) è zona del motociclo non agevolmente accessibile" e, inoltre, censurando il diniego della attenuante del caso di lieve entità, incongruamente operato dalla Corte territoriale con richiamo di un arresto di legittimità che fissa il principio della applicabilità della attenuante al porto di coltelli a serramanico (non a scatto). 2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, ancora ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al all'immotivata reiezione del terzo motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio in dipendenza delle circostanze attenuanti generiche, sussistendo, in proposito contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, per non avere operato (nel dispositivo) la riduzione della pena base dell'arresto (quantificata nella parte motiva in ragione di un terzo.
3. - Il ricorso è fondato, limitatamente, al diniego della attenuante speciale del caso lieve, prevista dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, e al conseguente trattamento sanzionatorio.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha fissato il principio di diritto, secondo il quale: "la circostanza attenuante di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, è applicabile al porto di tutte le armi improprie, indicate nell'art. 4 cit., comma 2, posto che tali armi sono comprese nella espressione oggetti atti ad offendere" (sentenza, 27 novembre 1982, n. 861/1983, Paola, massima n. 157193). E, con specifico riferimento al porto di coltelli di qualsiasi tipo (purché non si tratti di mollette o coltelli a scatto e, cioè, di armi in senso proprio) l'orientamento dominante della giurisprudenza di questa Corte ha positivamente risolto la questione della possibilità della concessione della attenuante in parola (Sez. 1, 2 luglio 1997, n. 7882, Milizia, massima n. 208265, con riferimento a un coltello da falegname;
Sez. 1, 27 gennaio 1997, n. 510, Mondo, massima n. 206975, in relazione a un coltello a serramanico;
Sez. 1, 11 dicembre 1996, n. 1664, Feretti, massima n. 206935 e Sez. 1, 11 ottobre 1985, n. 442/1986, Macca, massima n. 171590, in tema di porto un coltello per la pesca subacquea;
Sez. 3, 17 giugno 1983, n. 7707, Scalese, massima n. 160342; contra: Sez. 2, 25 giugno 1985, n. 10641, Vincenzi, massima n. 171047 e Sez. Feriale, 28 luglio 2009, n. 33396, Balacco, massima n. 244643).
E, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della diminuente de qua la valutazione del giudice di merito non deve essere "ancorata a considerazioni meramente oggettive sulle quantità o qualità (..) delle armi improprie (..), ma deve tener conto anche di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona che accompagnano e caratterizzano l'illegittimo porto" (Cass., Sez. 1, 11 maggio 1984, n. 8346, Greco, massima n. 166018). 4. - Resta assorbito il quarto motivo di ricorso relativo alla commisurazione della pena detentiva.
5. - Per il resto il ricorso è manifestamente infondato. 5.1 - Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. È appena il caso di aggiungere che dopo alcuni remoti, difformi arresti l'orientamento di questa Corte è - da svariati lustri - pacificamente consolidato sul punto della intervenuta abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 1386/1998, Murabito,
massima n. 209842; Sez. 1, 21 febbraio 1994, n. 3257, Farina, massima n. 199105; Sez. 1, 16 novembre 1993, n. 2776/1994, De Palo, massima n. 196794; Sez. 1, 19 maggio 1993, n. 450, Arditi, massima n. 195503;
Sez. 1, 18 marzo 1986, n. 7194, Rapisarda, massima n. 173356; Sez. 1, 8 giugno 1984 n. 9186, Cenzon, massima n. 166327). 5.2 - Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorret-ta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5.3 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della attenuante del caso di lieve entità;
il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania, la quale si uniformerà al principio di diritto enunciato in ordine alla valutazione della attenuante, e il rigetto, nel resto del ricorso, con conseguente formazione del giudicato, ai sensi dell'art.624 c.p.p., comma 1, nella parte della sentenza relativa all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla attenuante del caso di lieve entità; rinvia per nuovo giudizio, sul punto, alla Corte di appello di Catania e rigetta, nel resto, del ricorso. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010