Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
L'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. Poiché la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dagli artt. 671 cod. proc. pen, 187 e 188 delle norme di attuazione, ne deriva che, a maggior ragione l'istituto della continuazione può essere applicato dal giudice della cognizione, ove ritenga la sussistenza dei presupposti di legge, non essendo di ostacolo la definitività della pena inflitta per un fatto già giudicato con sentenza irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 15/11/1999
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 1697
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 18750/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OC TO, n. a Campobello di Mazara il 12.4.1943
avverso la sentenza in data 25 gennaio 1999 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Maddalena Giardina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 25 marzo 1998, il Tribunale di Marsala condannava OC TO alla pena di anni due di reclusione quale responsabile del reato di cui agli artt. 81, 378 c.p. (accertato in Campobello di Mazara in epoca anteriore e prossima al 14 agosto 1993), per avere aiutato ES IO a sottrarsi alle ricerche dell'autorità.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 25 gennaio 1999, confermava la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il CE, a mezzo del difensore, il quale, con un primo motivo, ha denunciato il difetto di motivazione sul punto, dedotto in appello, della violazione del principio di territorialità della giurisdizione penale italiana, posto che la condotta delittuosa (consegna da parte dell'imputato al latitante ES di documenti di identità falsi) avvenne totalmente in territorio svizzero, non essendovi alcuna prova che una frazione di tale condotta sia avvenuta, come assunto dai giudici di merito, nel territorio italiano. In particolare, si sottolinea che il preteso contatto telefonico tra il latitante e l'imputato si desume illogicamente da un tabulato telefonico, che in realtà documenta solo una chiamata telefonica dal residence ove alloggiava il ES alla utenza italiana della moglie del CE, della quale non si conosce il contenuto;
che, al contrario, tale contatto telefonico non poteva riguardare l'accordo per la consegna di documenti falsi, posto che la telefonata avvenne in epoca successiva alla loro dazione, che risale all'anno 1991, come si ricava dalle dichiarazioni del ES e dalla data di rilascio della carta di identità (12 aprile 1991);
che neppure poteva considerarsi provato che l'imputato aveva portato i documenti dalla Italia in Svizzera. Trattandosi, dunque, di fatto accertato in territorio svizzero, e mancando la richiesta del Ministro della giustizia, mancava la condizione di procedibilità prevista dall'art. 9 comma secondo c.p.. In secondo luogo, il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, trattandosi di fatto da collocare temporalmente nell'estate del 1991.
Infine, si denuncia il difetto di motivazione in punto di determinazione della pena, considerata eccessiva. Diritto
Il primo motivo di ricorso che, attenendo a una condizione di procedibilità va esaminato prioritariamente, è infondato. È pacifico che il CE consegnò dietro compenso, in varie occasioni, al latitante ES (che si trovava in Svizzera) suoi documenti di identità (tra i quali una carta di identità rilasciata dal Comune di Mazara del Vallo e una patente di guida rilasciata dalla Prefettura di Trapani), che a successivi controlli risultarono falsificati con l'apposizione della foto del ES. I fatti devono considerarsi essere stati commessi, sia pure parzialmente, nel territorio italiano, ex art. 6 comma secondo c.p., posto che, pur volendo prescindere dall'episodio contestato della telefonata intercorsa tra il latitante e il CE, è comunque certo che quest'ultimo si sia recato in Svizzera per consegnare al ES i documenti. Le azioni favoreggiatrici, conclusesi con la consegna dei documenti in territorio svizzero, iniziarono dunque in Italia, da dove per l'appunto il CE parti per raggiungere il latitante, avendo evidentemente previamente convenuto con il medesimo una simile condotta (cfr., per analoga fattispecie, Cass., sez. V, 12 ottobre 1967, Giannandrea;
nonché, in tema di consegna di stupefacenti all'estero, ma concordata in Italia, Cass., sez. VI, 29 settembre 1987, Alan). Merita invece accoglimento la seconda censura, non avendo la Corte di merito esposto le ragioni per le quali, al di là del tenore formale del capo di imputazione, debba effettivamente ritenersi che i fatti siano stati commessi in epoca anteriore e prossima al 14 agosto 1993, data della cattura del ES, e non, come invece dedotto dalla difesa, nell'estate del 1991. Non risultano infatti dalla sentenza di appello, ne' da quella di primo grado, precisi riferimenti temporali, sia pure induttivamente ricavati dalle risultanze processuali, circa il momento di cessazione della continuazione (e cioè la data in cui è collocabile l'ultima dazione di documenti di identità da parte del CE al ES). Al contrario, dalle dichiarazioni del ES, risulta che una consegna di documenti avvenne nell'estate del 1991 e che in altra occasione, non temporalmente individuata, avvenne una ulteriore consegna di documenti da parte del CE: e tale ulteriore episodio, in mancanza di contrari elementi offerti dai giudici di merito, deve collocarsi, in base al principio del favor rei, in epoca prossima all'unico episodio temporalmente definito, con la conseguenza che risulta ampiamente decorso da tale epoca il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi ex artt. 157 e 160 c.p. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000