Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 225
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Sentenza 13 gennaio 2000

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L'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. Poiché la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dagli artt. 671 cod. proc. pen, 187 e 188 delle norme di attuazione, ne deriva che, a maggior ragione l'istituto della continuazione può essere applicato dal giudice della cognizione, ove ritenga la sussistenza dei presupposti di legge, non essendo di ostacolo la definitività della pena inflitta per un fatto già giudicato con sentenza irrevocabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 225
    Data del deposito : 13 gennaio 2000

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