Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
Anche nel rito del lavoro, il giudice di appello, in relazione al dovere, imposto dall'art. 112 cod. proc. civ., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cui fa riscontro l'onere gravante sull'appellante, ex art. 434 cod. proc. civ., di proporre specifici motivi di appello), non può ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la sussistenza o sufficienza della prova di essi non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta nel gravame ed essendosi conseguentemente formato sull'accertamento di quei fatti il giudicato interno (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di differenze retributive proposta da un informatore farmaceutico nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, aveva riformato la sentenza di accoglimento del giudice di primo grado ritenendo il rapporto di lavoro di natura non subordinata, mentre l'appello della datrice di lavoro si era fondato esclusivamente sulla asserita nullità del medesimo rapporto per essere il lavoratore sfornito del diploma di laurea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI GUGLIELMO - Presidente -
Dott. DE LUCA MICHELE - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI CORRADO - Consigliere -
Dott. TOFFOLI SAVERIO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI DA PA rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Giovanni Bisogni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Giovanni Russo Spena, in via L. Capuana n.163 Roma.
- ricorrente -
contro
ESSETI FARMACEUTICI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Tomaso Iovino, con il quale selettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Mario Massano, in Roma, via Otranto n.36.
- costituito -
avverso la sentenza del Tribunale di LI n.763 del 15/2/1999 - R.G. 42462/1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Tommaso Jovino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di LI (sezione distaccata di Barra), depositato il 30 giugno 1994, LE Di UI esponeva di essere stato assunto dalla SS SA (poi trasformatasi in SS Farmaceutici SPA) in data 10 settembre 1994 con mansioni di informatore medico scientifico, e di essere stato licenziato oralmente nell'aprile 1994. Chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte durante il rapporto, nonché alla corresponsione, a titolo di risarcimento danni, delle retribuzioni che gli sarebbero spettate ove avesse continuato a prestare la sua opera. Il Pretore, con sentenza dell'8 febbraio 1997, in accoglimento del ricorso, condannava la società convenuta al pagamento della somma di L. 23.919.610, nonché delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso alla effettiva reintegra.
Il Tribunale di LI, sull'appello proposto dalla Ellepi Farmaceutici SpA, ritenuta la infondatezza della eccezione, sollevata dall'appellante, di nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, ha tuttavia, in riforma della sentenza impugnata, rigettato la domanda del Di UI.
A fondamento della decisione il Giudice del gravame ha osservato che il lavoratore non aveva fornito, ne' in primo grado ne' in sede di gravame, alcuna prospettazione o allegazione probatoria idonea a configurare, nel rapporto dedotto, i connotati della subordinazione. Avverso tale pronuncia LE Di UI propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La SpA SS Farmaceutici resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso LE Di UI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, per avere il Tribunale deciso oltre i limiti della domanda e, comunque. per essersi pronunciato d'ufficio su eccezioni proponibili soltanto dall'appellante. In particolare il Di UI rileva che la società datrice di lavoro, contumace in primo grado, con il ricorso in appello non aveva in alcun modo contestato l'accertata natura subordinata del rapporto, essendosi limitata ad eccepire la nullità del rapporto, per non essere il lavoratore in possesso del diploma di laurea richiesto dall'art. 9, comma 2^, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541, ed avendo anzi esplicitamente e formalmente riconosciuto il diritto del lavoratore, sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto, a percepire il trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva.
Il ricorso merita accoglimento.
Il vizio di ultrapetizione assume una particolare connotazione con riferimento alla sentenza di appello, occorrendo fare riferimento, nella verifica della sussistenza di tale vizio, non già alle domande originariamente proposte, bensì ai motivi di impugnazione. Costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata che l'appello non ha effetto pienamente devolutivo, in quanto il requisito della specificità dei motivi di appello, sancito dall'art. 434 cpc, rafforzato dal principio della non devoluzione automatica di cui all'art. 346 cpc, comporta che il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure proposte dall'appellante, e non può quindi estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna censura. Nel caso di specie la statuizione del Pretore che, ritenuta la natura subordinata del rapporto, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate, nonché di quelle spettanti fino alla reintegrazione del lavoratore oralmente licenziato, è stata impugnata esclusivamente sotto il profilo del mancato rilievo della nullità del rapporto, per essere il Di UI sfornito del diploma di laurea richiesto dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 per l'espletamento della attività di informatore farmaceutico.
Nè potrebbe sostenersi che l'appellante, attraverso la dedotta nullità del rapporto, avesse inteso sottoporre al giudice del gravame l'esame dell'intera controversia, e cioè il complessivo accertamento del rapporto, ivi compresa, implicitamente, la natura dello stesso.
L'appellante infatti non solo ha esplicitamente invocato, con riferimento agli effetti e alle conseguenze della dedotta nullità, la disciplina di cui all'art. 2126 c.c., che riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato, ma ha altresì affermato e riconosciuto la applicabilità al rapporto in questione della contrattazione collettiva del settore, ed ha inoltre esplicitamente richiesto di riconoscersi il diritto dell'attuale ricorrente al conseguente trattamento economico limitatamente, per effetto della dedotta nullità del rapporto, al periodo in cui il rapporto stesso aveva avuto esecuzione.
Pertanto l'accertata natura subordinata del rapporto non solo non è oggetto di alcuna censura in sede di gravame (per cui in relazione alla stessa si è formato il giudicato interno), ma è anzi implicitamente affermata e confermata dall'appellante. Ne consegue che il giudice di appello non poteva (non essendogli consentito, ex artt. 112 e 434 c.p.c.) mettere in discussione l'accertata natura subordinata del rapporto, ma doveva limitarsi all'esame dell'unico punto devoluto in appello, relativo alla eccepita nullità del rapporto e alle conseguenze dalla stessa derivanti in relazione alle pretese azionate dal lavoratore. La sentenza impugnata va pertanto cassata, ed il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: "Il giudice di appello, in relazione al dovere, imposto dall'art. 112 c.p.c., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda (a cui fa riscontro l'onere gravante sull'appellante, ex art 434 c.p.c., di proporre specifici motivi di appello), non può ritenere provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la sussistenza o sufficienza della prova di essi non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta in appello, ed essendosi conseguentemente formato sull'accertamento di quei fatti il giudicato interno. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa la impugnata sentenza;
Rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002