Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 191
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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Anche nel rito del lavoro, il giudice di appello, in relazione al dovere, imposto dall'art. 112 cod. proc. civ., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cui fa riscontro l'onere gravante sull'appellante, ex art. 434 cod. proc. civ., di proporre specifici motivi di appello), non può ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la sussistenza o sufficienza della prova di essi non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta nel gravame ed essendosi conseguentemente formato sull'accertamento di quei fatti il giudicato interno (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di differenze retributive proposta da un informatore farmaceutico nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, aveva riformato la sentenza di accoglimento del giudice di primo grado ritenendo il rapporto di lavoro di natura non subordinata, mentre l'appello della datrice di lavoro si era fondato esclusivamente sulla asserita nullità del medesimo rapporto per essere il lavoratore sfornito del diploma di laurea).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 191
    Data del deposito : 9 gennaio 2002

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