CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21197 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL TI nato a [...] il [...] OT EL ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2026 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria;
RITENUTO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, emessa l’1 luglio 2021, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti in ordine al reato di truffa a compagnia assicurativa, in quanto estinto per prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte Penale Sent. Sez. 2 Num. 21197 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 07/05/2026 2 territoriale ignorato il primo motivo di appello, con il quale era stata chiesta la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, statuizione che si assume essere di portata prevalente rispetto a quella di estinzione del reato per prescrizione, anche tenuto conto della conferma delle statuizioni civili che la declaratoria di improcedibilità invocata dai ricorrenti farebbe venir meno. Questi ultimi, a sostegno della censura, ripercorrono gli accertamenti descritti dalla sentenza di primo grado, dimostrativi del fatto che la querela della Compagnia di assicurazioni costituitasi parte civile era stata sporta il 30 giugno 2017, allorquando era spirato il termine di tre mesi decorrente dal momento nel quale la persona giuridica offesa dal reato aveva avuto piena cognizione del carattere truffaldino della richiesta di risarcimento inoltrata dal ricorrente EL BA ed inerente ad un falso sinistro. Tale piena conoscenza si era avuta, secondo i ricorrenti, al massimo nel dicembre del 2015, avendo la parte civile spedito all’imputato una raccomandata con la quale lo si informava della impossibilità di procedere al risarcimento del danno. Per altro verso, sempre nel primo motivo di appello ignorato dalla Corte territoriale, si era censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva rilevato l’invalidità della querela, per l’assenza della firma congiunta del rappresentante legale della società e del suo delegato, il quale non aveva personalmente presentato la querela ma aveva, a sua volta, delegato un legale per il deposito dell’atto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati. Premesso che la declaratoria di prescrizione del reato, in presenza di una conferma delle statuizioni civili, avrebbe dovuto conformarsi ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., l’esame dell’atto di appello rivela che la Corte territoriale ha effettivamente ignorato il primo motivo di tale impugnazione. In esso era stata richiesta la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, sulla base di una serie di valutazioni tratte dal merito del giudizio, per quanto inerente al momento nel quale la parte civile aveva preso piena conoscenza del fatto e con riguardo alla validità formale dell’atto di querela. Ciò posto, non è dubbio che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per prescrizione, essendosi affermato il principio finanche in caso di morte dell'imputato, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, [...], Rv. 245163-01). Dovendo essere necessari, per rispondere al primo motivo di appello, accertamenti in fatto preclusi al giudizio di cassazione ed inerenti alla stessa legittimità dell’esercizio 3 dell’azione penale, con effetti a cascata sulle statuizioni civili, l’annullamento con rinvio della sentenza deve essere effettuato al giudice penale, in applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale). (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704-01; Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, [...], Rv. 283229-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 07/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SE AR EL UT
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria;
RITENUTO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, emessa l’1 luglio 2021, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti in ordine al reato di truffa a compagnia assicurativa, in quanto estinto per prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte Penale Sent. Sez. 2 Num. 21197 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 07/05/2026 2 territoriale ignorato il primo motivo di appello, con il quale era stata chiesta la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, statuizione che si assume essere di portata prevalente rispetto a quella di estinzione del reato per prescrizione, anche tenuto conto della conferma delle statuizioni civili che la declaratoria di improcedibilità invocata dai ricorrenti farebbe venir meno. Questi ultimi, a sostegno della censura, ripercorrono gli accertamenti descritti dalla sentenza di primo grado, dimostrativi del fatto che la querela della Compagnia di assicurazioni costituitasi parte civile era stata sporta il 30 giugno 2017, allorquando era spirato il termine di tre mesi decorrente dal momento nel quale la persona giuridica offesa dal reato aveva avuto piena cognizione del carattere truffaldino della richiesta di risarcimento inoltrata dal ricorrente EL BA ed inerente ad un falso sinistro. Tale piena conoscenza si era avuta, secondo i ricorrenti, al massimo nel dicembre del 2015, avendo la parte civile spedito all’imputato una raccomandata con la quale lo si informava della impossibilità di procedere al risarcimento del danno. Per altro verso, sempre nel primo motivo di appello ignorato dalla Corte territoriale, si era censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva rilevato l’invalidità della querela, per l’assenza della firma congiunta del rappresentante legale della società e del suo delegato, il quale non aveva personalmente presentato la querela ma aveva, a sua volta, delegato un legale per il deposito dell’atto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati. Premesso che la declaratoria di prescrizione del reato, in presenza di una conferma delle statuizioni civili, avrebbe dovuto conformarsi ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., l’esame dell’atto di appello rivela che la Corte territoriale ha effettivamente ignorato il primo motivo di tale impugnazione. In esso era stata richiesta la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, sulla base di una serie di valutazioni tratte dal merito del giudizio, per quanto inerente al momento nel quale la parte civile aveva preso piena conoscenza del fatto e con riguardo alla validità formale dell’atto di querela. Ciò posto, non è dubbio che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per prescrizione, essendosi affermato il principio finanche in caso di morte dell'imputato, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, [...], Rv. 245163-01). Dovendo essere necessari, per rispondere al primo motivo di appello, accertamenti in fatto preclusi al giudizio di cassazione ed inerenti alla stessa legittimità dell’esercizio 3 dell’azione penale, con effetti a cascata sulle statuizioni civili, l’annullamento con rinvio della sentenza deve essere effettuato al giudice penale, in applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale). (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704-01; Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, [...], Rv. 283229-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 07/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SE AR EL UT