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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8312 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 15234 /2024 R.G. lav. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALLOCATI NERINO, con CP_1 elezione di domicilio in VIA R. GOMEZ DE AYALA N. 6, NAPOLI;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti ANGELO ABIGNENTE, CP_2
OV NI e OR AN UO , con elezione di domicilio in VIA CARLO POERIO 90, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ind. utilizzazione professionale +per assenza residenza su ferie CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29-6-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di prestare servizio dal 20-12-2018 alle dipendenze di , presso l'Impianto CP_2
Divisione Trasporti Regionali Campania di Napoli Campi Flegrei, da ultimo con inquadramento nella figura professionale di Capo Treno, parametro retributivo B1- Tecnici Specializzati di cui al ccnl Area Attività Ferroviarie, esponeva di avere percepito in modo continuativo e non occasionale l'indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale ex artt. 77 e 31 del ccnl di settore, connesse con l'espletamento delle mansioni;
lamentava che il compenso per le giornate di ferie fruite, non era stato equiparato alla retribuzione corrisposta nei normali periodi di servizio, in quanto, non erano state computate per intero l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale, relativamente alla parte variabile, in violazione della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tanto premesso ha adito, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, per sentir dichiarare la nullità e/o la inopponibilità del combinato disposto dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016, laddove escludono le predette indennità dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, per le causali predette, per il periodo dal 18-7-2007 all'attualità, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la società convenuta che, con varie argomentazioni, ha contestato l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto. Ha eccepito, altresì, la prescrizione dei crediti.
***** La domanda risulta fondata secondo le considerazioni che seguono. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie delle indennità contrattuali di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale, senza esclusione della parte variabile. Ai fini della soluzione della controversia giova l'insegnamento della Suprema Corte, che, secondo consolidati arresti, ha affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C520/06, Schultz- Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Parte_1
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario, poi, tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a Parte_1 interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). In tale prospettiva, non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. Secondo la Suprema Corte, deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). Alla stregua dei principi espressi, nella fattispecie in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. E' pacifico, in particolare, che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non sono erogati dalla società i compensi per indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016- e cd IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016-, calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto). Quanto alla natura retributiva delle indennità in esame, l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dalla Suprema Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; da ultimo, in controversia analoga nei confronti di
, Cass. n. 13932 del 20/05/2024; v. anche Cass. n. 25840 del 27/09/2024). CP_2
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno e Macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. Ad analoghe conclusioni la Suprema Corte è pervenuta anche circa la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, essendo medesima la ratio atteso il collegamento funzionale con le mansioni tipiche e la corresponsione per i periodi di lavoro, sicché la erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile (v. Cass. n. 13932 del 20/05/2024 cit.). Con particolare riferimento, poi, alla indennità di utilizzazione professionale (IUP) non merita pregio la tesi per la quale questa dovrebbe essere ridotta solo parzialmente (nella sola componente variabile) durante il periodo di ferie, e che ciò non scoraggerebbe l'effettivo utilizzo delle ferie stesse.
L'argomentazione, come già ritenuto da altra giurisprudenza di questo Tribunale (v. sent. n. 4118 del 3-7-2024, rel dott. ) non può essere condivisa. Persona_2
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente. Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore. In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è quindi tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Il confronto deve, quindi, essere effettuato, come stabilito dalla giurisprudenza citata, non sull'intero anno di retribuzione, ma nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera e mensile. Elementi questi che evidenziano una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione dello stipendio causata dal godimento delle ferie, sia nel suo complesso che specificamente riferita alla componente variabile della IUP. L'indennità in questione è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro. Parimenti deve ulteriormente ritenersi la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. Non dubitabile che le indennità vengano erogate in quanto connesse ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali. Sostanzialmente non contestata (v. anche buste paga) è la continuatività della loro erogazione. Neppure avrebbe pregio sostenere l'inscindibilità delle clausole contrattuali e, in particolare, l'inammissibilità della domanda di nullità parziale delle singole pattuizioni, nella sola parte in cui escludono le indennità in esame dal calcolo della retribuzione per ferie. Va ricordato che il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. n. 18794 del 04/07/2023). E' necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. SS.UU. n. 41994 del 30/12/2021; Cass. n. 11188 del 26/04/2024; Cass. n. 15146 del 30/05/2023). Occorre, cioè, che la parte interessata a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, dimostri che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Di tale essenzialità ovvero dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, la parte convenuta, interessata all'estensione della nullità, non si ritiene abbia fornito adeguata e rigorosa dimostrazione. Non è certo sufficiente, ai predetti fini, che le parti collettive abbiano apoditticamente dichiarato la inscindibilità della clausole, occorrendo che l' essenzialità sia desumibile dall'interesse effettivamente perseguito dalla volontà dei contraenti. E si è detto che le indennità in esame sono state volte a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro. Infondata è l'eccezione di prescrizione. Operano in materia i principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità alla stregua dei quali “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 06/9/2022; Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022). Decorrendo la prescrizione solo dalla cessazione del rapporto, nella specie, il termine non ha avuto ancora decorso. E', poi, appena il caso di escludere l'inammissibilità della domanda di solo accertamento del diritto, sulla base del principio per il quale “anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum” (v. ex multis Cass. n. 23855 del 05/09/2024). Ne consegue il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, nella parte in cui limitano, per il personale di bordo l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, al solo importo fisso di € 4,50, e nella parte in escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive dal 20-12-2018 al 29- 6-2024 da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 750,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 13/11/2025 .
il Giudice
Dott.ssa Giovanna Picciotti
, con il patrocinio dell'avv. ALLOCATI NERINO, con CP_1 elezione di domicilio in VIA R. GOMEZ DE AYALA N. 6, NAPOLI;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti ANGELO ABIGNENTE, CP_2
OV NI e OR AN UO , con elezione di domicilio in VIA CARLO POERIO 90, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ind. utilizzazione professionale +per assenza residenza su ferie CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29-6-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di prestare servizio dal 20-12-2018 alle dipendenze di , presso l'Impianto CP_2
Divisione Trasporti Regionali Campania di Napoli Campi Flegrei, da ultimo con inquadramento nella figura professionale di Capo Treno, parametro retributivo B1- Tecnici Specializzati di cui al ccnl Area Attività Ferroviarie, esponeva di avere percepito in modo continuativo e non occasionale l'indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale ex artt. 77 e 31 del ccnl di settore, connesse con l'espletamento delle mansioni;
lamentava che il compenso per le giornate di ferie fruite, non era stato equiparato alla retribuzione corrisposta nei normali periodi di servizio, in quanto, non erano state computate per intero l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale, relativamente alla parte variabile, in violazione della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tanto premesso ha adito, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, per sentir dichiarare la nullità e/o la inopponibilità del combinato disposto dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016, laddove escludono le predette indennità dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, per le causali predette, per il periodo dal 18-7-2007 all'attualità, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la società convenuta che, con varie argomentazioni, ha contestato l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto. Ha eccepito, altresì, la prescrizione dei crediti.
***** La domanda risulta fondata secondo le considerazioni che seguono. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dell'istante all'inclusione nel calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie delle indennità contrattuali di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale, senza esclusione della parte variabile. Ai fini della soluzione della controversia giova l'insegnamento della Suprema Corte, che, secondo consolidati arresti, ha affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C520/06, Schultz- Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Parte_1
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario, poi, tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a Parte_1 interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). In tale prospettiva, non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. Secondo la Suprema Corte, deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). Alla stregua dei principi espressi, nella fattispecie in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. E' pacifico, in particolare, che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non sono erogati dalla società i compensi per indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016- e cd IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016-, calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto). Quanto alla natura retributiva delle indennità in esame, l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dalla Suprema Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; da ultimo, in controversia analoga nei confronti di
, Cass. n. 13932 del 20/05/2024; v. anche Cass. n. 25840 del 27/09/2024). CP_2
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno e Macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. Ad analoghe conclusioni la Suprema Corte è pervenuta anche circa la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, essendo medesima la ratio atteso il collegamento funzionale con le mansioni tipiche e la corresponsione per i periodi di lavoro, sicché la erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile (v. Cass. n. 13932 del 20/05/2024 cit.). Con particolare riferimento, poi, alla indennità di utilizzazione professionale (IUP) non merita pregio la tesi per la quale questa dovrebbe essere ridotta solo parzialmente (nella sola componente variabile) durante il periodo di ferie, e che ciò non scoraggerebbe l'effettivo utilizzo delle ferie stesse.
L'argomentazione, come già ritenuto da altra giurisprudenza di questo Tribunale (v. sent. n. 4118 del 3-7-2024, rel dott. ) non può essere condivisa. Persona_2
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente. Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore. In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è quindi tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Il confronto deve, quindi, essere effettuato, come stabilito dalla giurisprudenza citata, non sull'intero anno di retribuzione, ma nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera e mensile. Elementi questi che evidenziano una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione dello stipendio causata dal godimento delle ferie, sia nel suo complesso che specificamente riferita alla componente variabile della IUP. L'indennità in questione è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro. Parimenti deve ulteriormente ritenersi la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. Non dubitabile che le indennità vengano erogate in quanto connesse ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali. Sostanzialmente non contestata (v. anche buste paga) è la continuatività della loro erogazione. Neppure avrebbe pregio sostenere l'inscindibilità delle clausole contrattuali e, in particolare, l'inammissibilità della domanda di nullità parziale delle singole pattuizioni, nella sola parte in cui escludono le indennità in esame dal calcolo della retribuzione per ferie. Va ricordato che il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. n. 18794 del 04/07/2023). E' necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. SS.UU. n. 41994 del 30/12/2021; Cass. n. 11188 del 26/04/2024; Cass. n. 15146 del 30/05/2023). Occorre, cioè, che la parte interessata a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, dimostri che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Di tale essenzialità ovvero dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, la parte convenuta, interessata all'estensione della nullità, non si ritiene abbia fornito adeguata e rigorosa dimostrazione. Non è certo sufficiente, ai predetti fini, che le parti collettive abbiano apoditticamente dichiarato la inscindibilità della clausole, occorrendo che l' essenzialità sia desumibile dall'interesse effettivamente perseguito dalla volontà dei contraenti. E si è detto che le indennità in esame sono state volte a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro. Infondata è l'eccezione di prescrizione. Operano in materia i principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità alla stregua dei quali “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 06/9/2022; Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022). Decorrendo la prescrizione solo dalla cessazione del rapporto, nella specie, il termine non ha avuto ancora decorso. E', poi, appena il caso di escludere l'inammissibilità della domanda di solo accertamento del diritto, sulla base del principio per il quale “anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum” (v. ex multis Cass. n. 23855 del 05/09/2024). Ne consegue il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, nella parte in cui limitano, per il personale di bordo l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, al solo importo fisso di € 4,50, e nella parte in escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive dal 20-12-2018 al 29- 6-2024 da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 750,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 13/11/2025 .
il Giudice
Dott.ssa Giovanna Picciotti