Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 19359/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 02/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA nato il giorno 03/10/2004 a Ballsh (Albania), C.U.I. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE -
- 1 -
in via istruttoria convocare il ricorrente per interrogarlo liberamente ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”. conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: in via pregiudiziale nel rito: - rigettarsi la richiesta di remissione in termini in quanto infondata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso;
nel merito: - rigettare il ricorso proposto e tutte le domande ivi poste, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 22/12/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1245/2023, reso in data 05/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 26/06/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 16/03/2023, prot. nr. 0053177, reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 31/10/2024 e depositato il giorno 06/11/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 8 e 9 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 28/11/2024, è stata rigettata la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 25/02/2025, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 4 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 26/02/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
- 2 - Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 02/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. Va precisato, in limine, che la presente controversia è disciplinata dall'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011, avendo ad oggetto l'impugnazione di provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Orbene, proprio tenuto conto delle particolarità che connotano la regolamentazione de qua, ritiene il Collegio che l'esame del merito della controversia sia precluso poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio normativamente previsto a pena di inammissibilità. La tardività del ricorso è dato oggettivo ed incontestabile nonché circostanza pacifica tra le parti. Del resto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, è stata altresì formulata istanza di rimessione in termini. Più specificatamente, la difesa ha dedotto testualmente quanto segue: “Come risulta dal verbale di notifica, il provvedimento che qui si impugna è stato notificato all'interessato in data 26.06.2024 alle ore 23.57 in occasione di un controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza della squadra volante in via Nizza n. 6 a Nessun avviso è stato fornito circa CP_1 la natura dell'atto che il ricorrente riceveva in quella occasione e questi non comprendeva né di cosa si trattasse e neanche il fatto che vi fosse un termine per poterlo contestare. Anche con riferimento all'avviso posto in calce al provvedimento stesso, il ricorrente, benché comprenda il significato dei vocaboli in lingua italiana non comprendeva invece il senso sostanziale dell'informazione, e cioè, in breve, che avrebbe dovuto recarsi da un legale il prima possibile. In quel periodo, e precisamente tra il 17.06.2024 ed il 02.08.2024, il giovane era impegnato nello svolgimento di uno stage presso il ristorante 'Al Gufo Parte_1
Bianco' di con orari di lavoro pesanti e prolungati. Il provvedimento gli è infatti stato notificato CP_1 proprio nella zona San Salvario quando una sera ad ora tarda faceva ritorno dal turno lavorativo. Tra l'altro, concluso lo stage era ormai il mese di agosto, quando solitamente gli studi legali chiudono per le vacanze estive. Il ricorrente riferiva solo a metà ottobre, a sua madre, di aver ricevuto un foglio della Questura;
la madre, compreso che si trattava di un provvedimento connesso con la richiesta di protezione speciale, si recava quindi presso lo studio legale della scrivente assieme con il figlio. La parte ricorrente chiede quindi di essere rimessa nei termini per impugnare il provvedimento del Questore di Torino in quando non è possibile imputare la decorrenza del termine al ricorrente, o comunque non esclusivamente: si vogliano considerare, a tal fine, la giovane età, la nazionalità straniera, i modi ed i tempi della notifica, il periodo estivo, la particolare dedizione all'attività lavorativa ed il fatto che fosse per lo più la madre ad avere contezza nello specifico della domanda presentata dal figlio, allora appena maggiorenne” (pagg. 2 e 3 del ricorso). Gli assunti or ora riportati non sono condivisibili.
- 3 - Più specificatamente, ritiene il Collegio che «non sussistono … nella specie i presupposti della rimessione in termini, essendo ex art. 153, 2° comma, cod.proc.civ. richiesta la ricorrenza di una causa non imputabile alla parte che ha determinato la decadenza, 'caratterizzata dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle disposizioni processuali' (Cass. 24/08/2023, n. 25228; Cass. 07/07/2023, n. 19384)» (Cass., III Sez. civile, ordinanza n. 7631/2025). Orbene, è vero che il ricorrente ha ricevuto la notifica del provvedimento di diniego all'esito di un controllo notturno, ma detta circostanza non poteva ingenerare un affidamento incolpevole circa l'inesistenza di conseguenze, tanto più laddove si consideri che egli si descrive come soggetto dotato di “buona conoscenza della lingua italiana” ed “immune da precedenti penali e da pregiudizi di polizia” (pag. 3 del ricorso) nonché come persona che “ha frequentato parte del percorso scolastico in Italia” e che “parla e comprende la lingua e svolge attività di formazione professionale come operatore delle produzioni alimentari” (pag. 7 del ricorso). Il ricorrente, dunque, “pur maggiorenne da un paio d'anni [e pur avendo] finora svolto principalmente attività scolastiche e di formazione, alternate a qualche periodo di stage” (pag. 7 del ricorso), è, per sua stessa ammissione, un giovane adulto, normodotato, in possesso delle capacità e degli strumenti cognitivi che gli consentono di vivere pienamente e consapevolmente la vita nella sua quotidianità. D'altra parte, poi, per orientamento giurisprudenziale granitico, la non imputabilità di cui all'art. 153 c.p.c. deve presentare il carattere dell'assolutezza, non essendo sufficiente la prova di un'impossibilità relativa, vale a dire la semplice difficoltà dell'impedimento. «Né può giovare a suo favore l'essersi attivato per la rimessione in termini in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. 11/11/2020, n. 25289; Cass. 21/11/2023, n. 32296), perché una pluralità di comportamenti iniziali errati e/o negligenti
[ossia, a tutto voler concedere, l'aver asseritamente riferito alla madre - che egli sostiene essere ancora il suo riferimento nel disbrigo delle pratiche burocratiche e da cui sostiene ancora di dipendere economicamente - solo nel mese di ottobre e senza fornire alcuna giustificazione per questo ritardo, quanto gli era invece accaduto alle 23.57 del giorno 26/06/2024 nonché il riferimento, inconferente, alla chiusura estiva degli uffici legali, senza tenere conto del fatto che, tramite il COA, si sarebbe potuto certamente e celermente individuare un avvocato in servizio effettivo anche ad agosto] depongono per la relativa imputabilità a suo carico (Cass. 5/7/2024, n. 18435). La rimessione in termini di cui all'art. 153, 2° comma, cod.proc.civ. presuppone infatti l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (Cass. 26/4/2023, n. 11029). Presupposti, come detto, nella specie invero non ricorrenti» (Cass., III Sez. civile, ordinanza n. 7631/2025). Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto riferimento, invero, a impedimenti che potevano essere rimossi con una condotta mediamente diligente, che egli era perfettamente in grado di tenere. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
- 4 - 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa e dalla totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. DICHIARA il ricorso inammissibile;
-. CONDANNA al rimborso, in favore di parte resistente delle Parte_1 spese di giudizio che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 07/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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