Art. 26. (Verifica sull'attuazione) 1. Il Ministro della sanita', nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul territorio nazionale.
Nota all'art. 26:
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 502/1992 (per il titolo si veda in nota all'art. 8), e' il seguente:
"6. La relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali".
Nota all'art. 26:
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 502/1992 (per il titolo si veda in nota all'art. 8), e' il seguente:
"6. La relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali".