Articolo 26 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 25Articolo 27
Versione
16 aprile 1999
Art. 26. (Verifica sull'attuazione) 1. Il Ministro della sanita', nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul territorio nazionale.
Nota all'art. 26:
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 502/1992 (per il titolo si veda in nota all'art. 8), e' il seguente:
"6. La relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali".
Entrata in vigore il 16 aprile 1999