Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1571
TAR
Sentenza 30 aprile 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione principio del contraddittorio e della partecipazione

    Le violazioni procedimentali dedotte non si rivelano persuasive, in quanto l'Autorità ha avviato una fase preistruttoria plurisoggettiva, relativa ai vari operatori coinvolti, per poi avviare procedimenti singoli onde accertare la responsabilità di ciascuno di essi, per cui il contraddittorio è stato rispettato.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione riguardo all'imputabilità delle condotte

    Il Collegio ritiene che da un numero così ridotto di fattispecie concrete (sei casi, di cui due contestati come errori umani) non sia possibile enucleare con adeguata certezza o anche con consistente plausibilità l'esistenza di una politica aziendale complessivamente non improntata ad un grado di sufficiente diligenza. L'esiguità della base statistica risulta inidonea a determinare valutazioni generali sulla complessiva gestione delle procedure. L'azione amministrativa si rivela viziata da carente istruttoria.

  • Accolto
    Errore umano escludente la responsabilità

    Il Collegio ritiene che da un numero così ridotto di fattispecie concrete (sei casi, di cui due contestati come errori umani) non sia possibile enucleare con adeguata certezza o anche con consistente plausibilità l'esistenza di una politica aziendale complessivamente non improntata ad un grado di sufficiente diligenza. L'esiguità della base statistica risulta inidonea a determinare valutazioni generali sulla complessiva gestione delle procedure. L'azione amministrativa si rivela viziata da carente istruttoria.

  • Accolto
    Violazione principio di legalità e irragionevolezza della sanzione

    Il Collegio ritiene che da un numero così ridotto di fattispecie concrete (sei casi, di cui due contestati come errori umani) non sia possibile enucleare con adeguata certezza o anche con consistente plausibilità l'esistenza di una politica aziendale complessivamente non improntata ad un grado di sufficiente diligenza. L'esiguità della base statistica risulta inidonea a determinare valutazioni generali sulla complessiva gestione delle procedure. L'azione amministrativa si rivela viziata da carente istruttoria.

  • Accolto
    Mancanza di nesso causale e colpa

    Il Collegio ritiene che da un numero così ridotto di fattispecie concrete (sei casi, di cui due contestati come errori umani) non sia possibile enucleare con adeguata certezza o anche con consistente plausibilità l'esistenza di una politica aziendale complessivamente non improntata ad un grado di sufficiente diligenza. L'esiguità della base statistica risulta inidonea a determinare valutazioni generali sulla complessiva gestione delle procedure. L'azione amministrativa si rivela viziata da carente istruttoria.

  • Accolto
    Mancata ostensione di atti

    Il Collegio ritiene che da un numero così ridotto di fattispecie concrete (sei casi, di cui due contestati come errori umani) non sia possibile enucleare con adeguata certezza o anche con consistente plausibilità l'esistenza di una politica aziendale complessivamente non improntata ad un grado di sufficiente diligenza. L'esiguità della base statistica risulta inidonea a determinare valutazioni generali sulla complessiva gestione delle procedure. L'azione amministrativa si rivela viziata da carente istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1571
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1571
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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