Sentenza 30 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01571/2026REG.PROV.COLL.
N. 06337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6337 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore avvocati Elena Cerchi e Filippo Vicariotto, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Wind Tre S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 8591 del 30 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Telecom Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026, il Cons. OB RO e udito l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 149/18/Cons, adottata nella riunione del Consiglio del 15 marzo 2018, ha accertato che la società -OMISSIS- s.p.a. ha violato l’articolo 80, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 259 del 2003 in combinato disposto con gli articoli 17, comma 2, e 18, commi 2 e 5, della delibera n. 4/06/Cons, come modificata dalla delibera n. 274/07/Cons e con l’articolo 5 della delibera 35/10/CIR, per non avere eseguito con la dovuta diligenza le attività di propria competenza nell’ambito delle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 13, del d.lgs. n. 259 del 2003.
L’Autorità, con il detto atto, ha altresì ordinato alla -OMISSIS- di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 170.000,00 (centosettantamila/00) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 13, del d.lgs. n. 259 del 2003, diffidandola dall’intraprendere ogni attività o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta, con la sentenza n. 8591 del 30 aprile 2024, ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- s.p.a. per l’annullamento di tale atto, sicché la Società soccombente ha interposto il presente appello, articolato nei seguenti motivi:
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il 1° motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 legge n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 13, co. 2 e 7, del d.lgs. n. 259 del 2003 e 9 e 10 della delibera 581/15/Cons. Violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione. Difetto di motivazione e di istruttoria.
Se l’AGCom avesse consentito la corretta celebrazione del procedimento e il contraddittorio tra le parti, sarebbe stato possibile evidenziare sin da subito l’estraneità di -OMISSIS- alle problematiche contestate, frutto di disservizi causati esclusivamente da Telecom.
La sentenza avrebbe omesso di considerare che il contraddittorio, per potersi dire rispettato, deve garantire il confronto pieno con la parte interessata, la quale deve essere posta nella condizione di poter esporre le proprie difese rispetto a tutti i fatti rilevanti che emergono nel corso dell’istruttoria.
Errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato infondate le censure di cui al 2° e 3° motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 98 d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione dell’art. 1 e dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981. Violazione del principio di legalità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Violazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 sotto altro profilo. Difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza. Difetto dei presupposti.
L’Autorità non avrebbe condotto un’istruttoria adeguata a dimostrare l’imputabilità a -OMISSIS- delle condotte in esame.
L’AGCom non avrebbe indicato alcuna disposizione violata da -OMISSIS-; ha riconosciuto che i disservizi fossero dipesi dal malfunzionamento dei sistemi di TIM, ha riconosciuto che il comportamento di -OMISSIS- fosse conforme all’ordinario canone della diligenza, ma, tuttavia, ha sanzionato -OMISSIS- perché la diligenza avrebbe dovuto essere maggiore rispetto al canone ordinario.
-OMISSIS- sarebbe stata sanzionata per non essere riuscita ad evitare il verificarsi di un danno causato dal malfunzionamento dei sistemi addebitabile ad un altro professionista.
Errata ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato infondate le censure di cui al 4° motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti per l’irrogazione della sanzione.
L’Autorità avrebbe omesso di considerare come in due casi si fosse verificato un errore umano integrante un errore sul fatto, con conseguente esclusione a monte della responsabilità di -OMISSIS-.
Errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato infondati e ha respinto il 5° motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 98 del d.lgs. n. 259 del 2003. Difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza.
La sentenza, laddove ha ritenuto che la valutazione dell’Autorità non è né irragionevole né arbitraria, sarebbe erronea e fuorviante.
La contestazione degli addebiti riguarderebbe unicamente nove casi, poi ridotti a sei con il provvedimento definitivo; di questi sei, in due vi sarebbe stato un errore umano, che comunque non avrebbe condizionato l’esito della procedura, per cui rimarrebbero soli quattro casi, per di più molto eterogenei tra loro, in ordine ai quali -OMISSIS- avrebbe dimostrato di non avere responsabilità nei disservizi.
Un così esiguo numero di casi non potrebbe essere considerato come manifestazione di una condotta integrante una violazione della normativa in materia di migrazioni e non potrebbe essere indice delle modalità con cui -OMISSIS- organizza le sue procedure.
Errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato infondato e ha respinto il 6° motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 259 del 2003, della delibera 4/06/Cons ed in particolare degli artt. 17 e 18; della delibera 274/07/Cons e della delibera 35/10/Cons. Contraddittorietà rispetto ai fini. Illogicità ed irragionevolezza.
Aderire alla tesi di AGCom significherebbe attribuire a -OMISSIS- una sorta di responsabilità oggettiva.
-OMISSIS-, pur non avendo cagionato le disfunzioni per le quali è stata sanzionata, non solo avrebbe perso il cliente che, in alcuni casi, ha dovuto indennizzare, ma è stata anche sanzionata per una non meglio precisata “non adeguata diligenza”.
Errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato infondati e ha respinto il 7° motivo di ricorso. Travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Illogicità ed irragionevolezza manifeste. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.
L’Autorità non avrebbe dimostrato l’unica circostanza che avrebbe potuto giustificare la sanzione a carico di -OMISSIS-, ovvero che i disservizi si sarebbero verificati anche in assenza del malfunzionamento dei sistemi TIM:
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’8° motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della delibera 581/15/Cons. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La sentenza sarebbe incorsa in errore omettendo di considerare la mancata ostensione di taluni atti da parte dell’Autorità.
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il 9° motivo di ricorso. Violazione della delibera 581/15/Cons. Illogicità irragionevolezza. Illegittimità derivata della sanzione.
In assenza del nesso causale, della colpa e, quindi, di responsabilità da parte di -OMISSIS-, l’Autorità avrebbe dovuto disporre l’archiviazione del provvedimento impugnato.
L’Avvocatura Generale dello Stato, con analitica memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
Telecom s.p.a., a tutela del proprio interesse, ha spiegato consistenti ed articolate difese, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e sostenendo come la corretta imputazione delle responsabilità tra gli operatori rappresenti elemento essenziale per l’effettività del sistema regolatorio e per la tutela dell’utenza.
-OMISSIS- ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
3. L’AGCom, di fronte ai rischi di disservizi nel corso delle procedure di passaggio da un fornitore ad un altro, ha approvato la delibera n. 4/06/Cons, poi modificata dalla delibera n. 274/07/Cons, e un accordo quadro, allegato alla circolare del 9 aprile 2008, che disciplinano gli aspetti necessari a rendere operative le procedure tecniche concordate tra operatori per le attivazioni, migrazioni e portabilità del numero, nonché a consentire di ridurre al minimo i disservizi provocati all’utente finale, assicurando il passaggio da un operatore ad un altro senza soluzione di continuità.
Il novellato art. 80 del d.lgs. n. 259 del 2003, coerentemente con la direttiva n. 2009/136/CE, ha sancito il diritto per gli utenti di ottenere il trasferimento dei propri numeri e la successiva attivazione con il nuovo gestore nel più breve tempo possibile e senza subire interruzioni di servizio superiori a un giorno lavorativo.
L’AGCom ha irrogato la sanzione in argomento, in quanto “la Società non ha realizzato, con la dovuta diligenza, le attività di propria competenza per consentire l’espletamento della procedura di migrazione nei tempi previsti dalla normativa”.
In particolare, l’Autorità procedente ha evidenziato che “la Società, proprio perché consapevole delle criticità in cui versava il sistema wholesale di TIM nella gestione degli ordini di trasferimento delle utenze nel circuito -OMISSIS-, avrebbe dovuto tutelare, con comportamenti improntati a una maggiore diligenza, l’interesse degli utenti a non subire disservizi, sia adempiendo in maniera più puntuale agli oneri informativi in sede di acquisizione di nuovo cliente, sia potenziando le procedure di sincronizzazione”.
L’AGCom ha dettagliatamente descritto sei casi di disservizi ed ha concluso confermando che “la società -OMISSIS- S.p.A. ha realizzato, nelle fattispecie esaminate, condotte che, in violazione delle disposizioni dell’articolo 80, commi 4-bis e 4-ter del Codice in combinato disposto con gli articoli 17, comma 2, e 18, commi 2 e 5 della delibera n. 4/06/Cons, come modificata dalla delibera n. 274/07/Cons, e con l’articolo 5, della delibera n. 35/10/CIR, hanno causato ritardi e disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori dei propri clienti”.
4. -OMISSIS-, tra le plurime doglianze, ha sostenuto che la contestazione degli addebiti avrebbe riguardato unicamente nove casi, poi ridotti a sei con il provvedimento definitivo e che di questi sei, in due vi sarebbe stato un errore umano, che comunque non avrebbe condizionato l’esito della procedura, per cui rimarrebbero soli quattro casi, per di più molto eterogenei tra loro, in ordine ai quali -OMISSIS- avrebbe dimostrato di non avere responsabilità nei disservizi; l’appellante, pertanto, ha dedotto che un così esiguo numero di casi non potrebbe essere considerato come manifestazione di una condotta integrante una violazione della normativa in materia di migrazioni e non potrebbe essere indice delle modalità con cui -OMISSIS- organizza le sue procedure.
5. Il giudice di primo grado ha respinto il relativo motivo in ragione della seguente motivazione:
“L’Autorità ha ritenuto che i disservizi imputabili a -OMISSIS- non costituissero episodi isolati ma espressione di una condotta negligente nella gestione delle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso. Tale valutazione non risulta irragionevole né arbitraria, posto che la condotta contestata con il procedimento sanzionatorio che ci occupa è stata oggetto di segnalazione in via continuativa da parte degli utenti, dal 2015 al primo semestre dell’anno 2017. Evidenzia, poi, AGCOM che il numero di casi contestati ha rappresentato il 50% dei casi verificati in ispezione presso la sede dell’operatore, sì da ravvisare, in capo all’operatore, la violazione sistematica
dell’articolo 80, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 17, comma 2, e 18, commi 2 e 5 della delibera n. 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS e con l’articolo 5, della delibera n. 35/10/CIR”.
6. Il richiamato motivo d’appello – premesso che le violazioni procedimentali dedotte con altri motivi non si rivelano persuasive, in quanto l’Autorità ha avviato una fase preistruttoria plurisoggettiva, relativa ai vari operatori coinvolti, per poi avviare dei procedimenti singoli onde accertare la responsabilità di ciascuno di essi, per cui il contraddittorio è stato rispettato - è fondato e ciò determina, con assorbimento delle doglianze non scrutinate in virtù del principio della ragione più liquida (cfr. sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 5 del 2015) ovvero in quanto comunque dal loro ipotetico accoglimento la ricorrente non trarrebbe una maggiore utilità, l’accoglimento del gravame.
L’Autorità, infatti, nella visita ispettiva condotta dal 9 maggio al 12 maggio 2017 ha esaminato alcuni casi estratti a campione tra le segnalazioni acquisite da cui sono emerse talune anomalie, per cui il provvedimento in contestazione ha accertato la presenza di disservizi in relazione ad un numero estremamente esiguo di casi, sei due dei quali sono contestati dalla parte in quanto ascrivibili ad errori umani.
Il Collegio ritiene che da un numero così ridotto di fattispecie concrete non sia possibile enucleare con adeguata certezza o anche con consistente plausibilità l’esistenza di una politica aziendale complessivamente non improntata ad un grado di sufficiente diligenza.
Né può ritenersi esaustivo quanto statuito dal primo giudice, atteso che la circostanza secondo cui il numero di casi contestati ha rappresentato il 50% dei casi verificati in ispezione non costituisce indizio sufficiente di una generalizzata negligente gestione delle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso, in quanto l’esiguità della base statistica risulta comunque inidonea a determinare valutazioni non riferite a singoli casi ma alla complessiva ed evidentemente molto più ampia gestione delle procedure.
Di talché, l’azione amministrativa si rivela viziata da carente istruttoria, nel momento in cui ha tratto una conclusione generale, quale l’insufficienza diligenza della politica aziendale, da un numero di situazioni concrete estremamente limitato, laddove tale conclusione avrebbe imposto un’analisi ben più ampia e riferita ad un numero maggiore di casi da selezionare sia tra quelli segnalati sia tra quelli non segnalati.
7. La fondatezza dell’appello determina il suo accoglimento e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento della impugnata delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adottata nella riunione del 15 marzo 2018.
8. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la peculiarità della vicenda controversa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 6337 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’impugnata delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adottata nella riunione del 15 marzo 2018.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati citati nella presenta sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA NE, Presidente
OB RO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RO | IA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.