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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2283/2024 promossa da:
nata in [...] in data [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 CP_1
nata in [...] in data [...] (C.F. ), in proprio ed in
[...] C.F._2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori: Parte_2
nato in [...] il [...] (C.F. e
[...] C.F._3 Parte_3
nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._4 [...]
, nata in [...] in data [...] (C.F. ) in proprio Persona_1 C.F._5 ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori: , nato in Controparte_2
Argentina in data 20.05.2014 (C.F. ) e , nato in C.F._6 Controparte_3
Argentina in data 10.03.2017 (C.F. ), unitamente a C.F._7 Controparte_4 nato in [...] in data [...]; nata in [...] in data [...] Controparte_5
(C.F. ) in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._8 genitoriale sulla minore nata in [...] in data [...] Persona_2
(C.F. ) unitamente a , nato in Argentina in [...] C.F._9 Controparte_6
11.06.1980; , nata in [...] in data [...] (C.F. Parte_4
; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI, elettivamente C.F._10 domiciliati presso il suo studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, giusta procure notarili autenticate e tradotte, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
1 contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_7
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti, anche nelle suesposte qualità, convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_7 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano
[...]
, nato a [...] (o ) in provincia di Reggio Calabria, Persona_3 Controparte_8 in data 07.08.1879 (Cfr. doc. in atti n. 1).
Emigrato in Argentina, il cittadino italiano contraeva Persona_3 matrimonio in data 28.10.1905 con (Cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione Controparte_9 nascevano due figlie: , in data 03.01.1919, e , in data Persona_4 Persona_5
01.11.1920 (Cfr. doc. in atti n. 4 e n.5).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava quanto segue.
Sulla discendenza di . Persona_4
contraeva matrimonio con il cittadino argentino , in data Persona_4 Persona_6
03.06.1944 (Cfr. doc. in atti n.6), e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli: Persona_7
in data 29.12.1947; , in data 28.05.1950 e , in data
[...] Persona_6 Persona_8
31.03.1955 (Cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9).
I) Dall'unione tra e il cittadino argentino , unitisi in Persona_7 Parte_5 matrimonio il 23.10.1989 (Cfr. doc. in atti n. 10), nascevano le figlie: , in Controparte_1 data 10.09.1986, e , in data 26.01.1988, (Cfr. doc. in atti nn. 11 e 12), Persona_1 entrambe odierne ricorrenti.
si univa a generando i figli: Controparte_1 Controparte_10 [...]
, in data 02.07.2007, e, , Parte_2 Parte_3 in data 05.07.2010, (Cfr. doc. in atti nn. 13 e 14), entrambi odierni ricorrenti.
si univa a generando i figli: Persona_1 Controparte_4 CP_2
in data 20.05.2014 e , in data 10.03.2017, (Cfr. doc. in atti nn.15
[...] Controparte_3
e 16), entrambi odierni ricorrenti.
II) Dall'unione tra e (Cfr. doc. in atti n.17) nasceva la Persona_6 Parte_6 figlia , nata il [...] (Cfr. doc. in atti n.18), odierna ricorrente. Parte_4
2 III) Dall'unione matrimoniale tra e (Cfr. doc. in atti n.19) Persona_8 Controparte_11 del 31.10.1975, nasceva la figlia in data 14.03.1976 (Cfr. doc. in atti n.20) Controparte_5 odierna ricorrente.
Quest'ultima, a sua volta, si univa a e generava la figlia Controparte_6 [...]
in data 05.02.2012 (Cfr. doc. in atti n.21), odierna ricorrente. Persona_2
Sulla discendenza di . Persona_5
contraeva matrimonio con il cittadino argentino CP_12 Parte_7
(Cfr. doc. in atti n.22), in data 08.02.1941, e dalla loro unione nasceva la figlia , Persona_9 in data 16.11.1941 (Cfr. doc. in atti n.23).
Dall'unione di con nasceva la figlia in Persona_9 Persona_10 Parte_1 data 08.02.1982 (Cfr. doc. in atti n.24), odierna ricorrente.
Secondo i ricorrenti, l'avo italiano non aveva mai rinunciato Persona_3 alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina, come comprovato dalla certificazione rilasciata dalla “Camara Nacional Electoral” in data 17.10.2023, secondo la quale il cittadino italiano non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, ove sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (Cfr. doc. in atti n. 3).
I ricorrenti denunciavano il mancato conseguimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912 che – prevedendo l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera – non aveva consentito alle germane e Persona_4 Per_5
di trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
[...]
Conseguentemente, chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis, avendo fornito prova della linea di discendenza da avo cittadino italiano.
In particolare, con riguardo ai ricorrenti , e Parte_4 Controparte_5 [...]
la difesa precisava che “dovrebbe affermarsi la carenza d'interesse ad Persona_2 agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti sono pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia fin dalla nascita dell'avo italiano, (..) prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per gli altri ricorrenti discendenti per la via materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della domanda è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco (…).
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_7
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella
3 specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare una causa giudiziale dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti denunciavano l'impossibilità di effettuare una prenotazione per la richiesta anzidetta attraverso il portale dedicato “Prenot@mi”, all'uopo predisposto a partire da giugno dell'anno 2021, quale sistema centralizzato di prenotazione per i servizi consolari, tra i quali quello per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, come da documentazione versata in atti.
Evidenziavano, altresì, la situazione di palese ritardo in cui versano i Consolati Italiani sul territorio argentino che impedisce l'evasione delle (potenziali) richieste di riconoscimento della cittadinanza nei termini previsti dalla legge.
Infine, concludevano argomentando che “L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando, quindi, l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
A supporto delle superiori argomentazioni relativamente alle posizioni di , Parte_4
e la difesa allegava la seguente documentazione: Controparte_5 Persona_2 raccomandate a/r del 19.07.2023 e del 21.07.2023, afferenti la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
certificazioni notarili apostillate e, in parte tradotte, del 17.06.2023, del 27.01.2025, del 21.02.2025, del 25.02.2025, relative ai tentativi di accesso al portale web “Prenot@mi” effettuati alla presenza del pubblico ufficiale in pari data e alla restituzione di un messaggio automatico del sistema che informava dell'assenza di date disponibili per il servizio richiesto. Segnatamente, in data 17.06.2023:
“al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” e, nei tre tentativi dell'anno 2025:
“Sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments”; screenshots della pagine web risalenti al marzo 2025.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_7 dei ricorrenti i quali, non avendo dato prova della presentazione dell'istanza di cittadinanza né nè dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, non avrebbero un interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Più precisamente, secondo parte resistente, soltanto alcuni degli odierni ricorrenti avrebbero
4 presentato la domanda amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana all'autorità consolare senza avvalersi dell'apposito canale istituzionale messo a disposizione dall'Amministrazione ma mediante invio di due lettere raccomandate
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Il 17/04/2025, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non ha presentato osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'avo italiano sia stato generalizzato con alterazione delle corrette generalità o con la traduzione in lingua spagnola dell'originario nome italiano, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza del luogo e della nata di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità e data e luogo di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_13 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_13
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto
5 che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si ritiene, pertanto, che ci siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse , nato a [...] (o ), in data Persona_3 Controparte_8
07.08.1879, considerato che le discrepanze riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile e/o ad adattamenti delle generalità alla lingua indigena.
Parimenti pacifica, per le suesposte ragioni, deve considerarsi la discendenza delle germane e Per_4 nonostante entrambe all'atto della nascita siano state registrate con cognomi diversi Per_5
, la prima, e , la seconda) rispetto a quello originario del padre Per_4 Per_5
( ); ciò in ragione della errata identificazione dello stesso genitore che è stato Per_3 generalizzato dall'addetto all'ufficio dello stato civile ” e ”, in luogo di Per_4 Per_5
. Per_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori
6 cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella
7 famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto
8 perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001
e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Ora, si rammenta che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. 486/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 8236/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da
9 compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. 4984/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Pertanto, il riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, in assenza di uno specifico dettato normativo, non potendo i nati da madre italiana prima del 1948 ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in via amministrativa;
mentre, per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il ricorrente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, si evidenzia che l'avo italiano , una Persona_3 volta emigrato in Argentina aveva sposato e generato le figlie , Controparte_9 Persona_4 nata il [...], e , nata l'[...]. La primogenita si era unita in Persona_5 Per_4 matrimonio con il cittadino argentino e generato i figli: , Persona_6 Persona_7
e , nati rispettivamente il 29.12.1947, il 28.05.1950 e il Persona_6 Persona_8
31.03.1955.
Con riguardo ai due figli nati in epoca successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana,
e questi – a loro volta – avevano generato le odierne ricorrenti, rispettivamente, Per_3 Persona_8
e e, quest'ultima, la figlia Parte_4 Controparte_5 Persona_2
[...]
Più precisamente:
- dall'unione tra e era nata la figlia Persona_6 Parte_6 Parte_4
il 16.03.1988;
[...]
- dall'unione matrimoniale tra e era nata la figlia Persona_8 Controparte_11 [...]
il 14.03.1976 (Cfr. doc. in atti n.20) e da questa, unitasi con CP_5 Controparte_6
, era stata generata la figlia nata il [...].
[...] Persona_2
Stante la circostanza che la data di nascita degli ascendenti e Persona_6 Persona_8
è successiva al 1° gennaio 1948, il riconoscimento dello status civitatis spetta al
[...]
[...] e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità Parte_8 consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che dette ricorrenti, , e Parte_4 Controparte_5 [...]
dirette discendenti di avo italiano, hanno dimostrato di aver tentato Persona_2 invano di ottenere un appuntamento con il Competente Consolato d'Italia in Argentina ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, tramite accesso alla pagina web del portale “prenot@mi” nei giorni 17.06.2023, 27.01.2025, 21.02.2025 e 25.02.2025, come da certificazioni notarili apostillate e, in parte tradotte, e nei giorni 13.03.2025, 23.03.2025 e
28.03 2025, come da screenshots delle rispettive pagine allegate.
Dalla mancanza di disponibilità di date utili e dall'invito rivolto agli utenti a effettuare successivi tentativi, si ricava chiaramente come le competenti autorità consolari italiane in Argentina non siano
11 in grado di rendere fruibile la procedura ai richiedenti e che detta situazione di stallo si traduca in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, se per i ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Persona_1
e sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi Controparte_2 Controparte_3 vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, per i ricorrenti , Parte_4
e l'interesse ad agire sussiste in ragione Controparte_5 Persona_2 della titolarità del diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis rimasto inattuato e che rende necessario l'intervento del Giudice.
Poiché l'avo italiano , nato a [...] (o Persona_3 CP_8
) il 07.08.1879, ha trasmesso iure sanguinis” la cittadinanza italiana alle proprie figlie e ai
[...] relativi discendenti, fino agli attuali ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Persona_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 [...]
e , deve essere accolta la domanda e per Persona_2 Parte_4
l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_7 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina in data 08.02.1982 (C.F. ); , nata in C.F._1 Controparte_1
12 Argentina in data 10.09.1986 (C.F. ); C.F._2 Parte_2
nato in [...] il [...] (C.F. ;
[...] C.F._3 Parte_3
nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._4 [...]
, nata in [...] in data [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._5 [...]
, nato in [...] in data [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._6 [...]
, nato in [...] in data [...] (C.F. ); CP_3 C.F._7 [...]
nata in [...] in data [...] (C.F. ); CP_5 C.F._8 [...] nata in [...] in data [...] (C.F. ); Persona_2 C.F._9
, nata in [...] in data [...] (C.F. ; il Parte_4 C.F._10 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina, conseguentemente, al o, per esso, all'Ufficiale Controparte_14 dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.05.2025 .
Il Giudice unico
Flavio Tovani
13
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2283/2024 promossa da:
nata in [...] in data [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 CP_1
nata in [...] in data [...] (C.F. ), in proprio ed in
[...] C.F._2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori: Parte_2
nato in [...] il [...] (C.F. e
[...] C.F._3 Parte_3
nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._4 [...]
, nata in [...] in data [...] (C.F. ) in proprio Persona_1 C.F._5 ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori: , nato in Controparte_2
Argentina in data 20.05.2014 (C.F. ) e , nato in C.F._6 Controparte_3
Argentina in data 10.03.2017 (C.F. ), unitamente a C.F._7 Controparte_4 nato in [...] in data [...]; nata in [...] in data [...] Controparte_5
(C.F. ) in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._8 genitoriale sulla minore nata in [...] in data [...] Persona_2
(C.F. ) unitamente a , nato in Argentina in [...] C.F._9 Controparte_6
11.06.1980; , nata in [...] in data [...] (C.F. Parte_4
; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI, elettivamente C.F._10 domiciliati presso il suo studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, giusta procure notarili autenticate e tradotte, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
1 contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_7
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti, anche nelle suesposte qualità, convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_7 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano
[...]
, nato a [...] (o ) in provincia di Reggio Calabria, Persona_3 Controparte_8 in data 07.08.1879 (Cfr. doc. in atti n. 1).
Emigrato in Argentina, il cittadino italiano contraeva Persona_3 matrimonio in data 28.10.1905 con (Cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione Controparte_9 nascevano due figlie: , in data 03.01.1919, e , in data Persona_4 Persona_5
01.11.1920 (Cfr. doc. in atti n. 4 e n.5).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava quanto segue.
Sulla discendenza di . Persona_4
contraeva matrimonio con il cittadino argentino , in data Persona_4 Persona_6
03.06.1944 (Cfr. doc. in atti n.6), e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli: Persona_7
in data 29.12.1947; , in data 28.05.1950 e , in data
[...] Persona_6 Persona_8
31.03.1955 (Cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9).
I) Dall'unione tra e il cittadino argentino , unitisi in Persona_7 Parte_5 matrimonio il 23.10.1989 (Cfr. doc. in atti n. 10), nascevano le figlie: , in Controparte_1 data 10.09.1986, e , in data 26.01.1988, (Cfr. doc. in atti nn. 11 e 12), Persona_1 entrambe odierne ricorrenti.
si univa a generando i figli: Controparte_1 Controparte_10 [...]
, in data 02.07.2007, e, , Parte_2 Parte_3 in data 05.07.2010, (Cfr. doc. in atti nn. 13 e 14), entrambi odierni ricorrenti.
si univa a generando i figli: Persona_1 Controparte_4 CP_2
in data 20.05.2014 e , in data 10.03.2017, (Cfr. doc. in atti nn.15
[...] Controparte_3
e 16), entrambi odierni ricorrenti.
II) Dall'unione tra e (Cfr. doc. in atti n.17) nasceva la Persona_6 Parte_6 figlia , nata il [...] (Cfr. doc. in atti n.18), odierna ricorrente. Parte_4
2 III) Dall'unione matrimoniale tra e (Cfr. doc. in atti n.19) Persona_8 Controparte_11 del 31.10.1975, nasceva la figlia in data 14.03.1976 (Cfr. doc. in atti n.20) Controparte_5 odierna ricorrente.
Quest'ultima, a sua volta, si univa a e generava la figlia Controparte_6 [...]
in data 05.02.2012 (Cfr. doc. in atti n.21), odierna ricorrente. Persona_2
Sulla discendenza di . Persona_5
contraeva matrimonio con il cittadino argentino CP_12 Parte_7
(Cfr. doc. in atti n.22), in data 08.02.1941, e dalla loro unione nasceva la figlia , Persona_9 in data 16.11.1941 (Cfr. doc. in atti n.23).
Dall'unione di con nasceva la figlia in Persona_9 Persona_10 Parte_1 data 08.02.1982 (Cfr. doc. in atti n.24), odierna ricorrente.
Secondo i ricorrenti, l'avo italiano non aveva mai rinunciato Persona_3 alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina, come comprovato dalla certificazione rilasciata dalla “Camara Nacional Electoral” in data 17.10.2023, secondo la quale il cittadino italiano non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, ove sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (Cfr. doc. in atti n. 3).
I ricorrenti denunciavano il mancato conseguimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912 che – prevedendo l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera – non aveva consentito alle germane e Persona_4 Per_5
di trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
[...]
Conseguentemente, chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis, avendo fornito prova della linea di discendenza da avo cittadino italiano.
In particolare, con riguardo ai ricorrenti , e Parte_4 Controparte_5 [...]
la difesa precisava che “dovrebbe affermarsi la carenza d'interesse ad Persona_2 agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti sono pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia fin dalla nascita dell'avo italiano, (..) prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per gli altri ricorrenti discendenti per la via materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della domanda è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco (…).
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_7
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella
3 specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare una causa giudiziale dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti denunciavano l'impossibilità di effettuare una prenotazione per la richiesta anzidetta attraverso il portale dedicato “Prenot@mi”, all'uopo predisposto a partire da giugno dell'anno 2021, quale sistema centralizzato di prenotazione per i servizi consolari, tra i quali quello per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, come da documentazione versata in atti.
Evidenziavano, altresì, la situazione di palese ritardo in cui versano i Consolati Italiani sul territorio argentino che impedisce l'evasione delle (potenziali) richieste di riconoscimento della cittadinanza nei termini previsti dalla legge.
Infine, concludevano argomentando che “L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando, quindi, l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
A supporto delle superiori argomentazioni relativamente alle posizioni di , Parte_4
e la difesa allegava la seguente documentazione: Controparte_5 Persona_2 raccomandate a/r del 19.07.2023 e del 21.07.2023, afferenti la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
certificazioni notarili apostillate e, in parte tradotte, del 17.06.2023, del 27.01.2025, del 21.02.2025, del 25.02.2025, relative ai tentativi di accesso al portale web “Prenot@mi” effettuati alla presenza del pubblico ufficiale in pari data e alla restituzione di un messaggio automatico del sistema che informava dell'assenza di date disponibili per il servizio richiesto. Segnatamente, in data 17.06.2023:
“al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” e, nei tre tentativi dell'anno 2025:
“Sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments”; screenshots della pagine web risalenti al marzo 2025.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_7 dei ricorrenti i quali, non avendo dato prova della presentazione dell'istanza di cittadinanza né nè dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, non avrebbero un interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Più precisamente, secondo parte resistente, soltanto alcuni degli odierni ricorrenti avrebbero
4 presentato la domanda amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana all'autorità consolare senza avvalersi dell'apposito canale istituzionale messo a disposizione dall'Amministrazione ma mediante invio di due lettere raccomandate
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Il 17/04/2025, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non ha presentato osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'avo italiano sia stato generalizzato con alterazione delle corrette generalità o con la traduzione in lingua spagnola dell'originario nome italiano, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza del luogo e della nata di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità e data e luogo di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_13 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_13
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto
5 che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si ritiene, pertanto, che ci siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse , nato a [...] (o ), in data Persona_3 Controparte_8
07.08.1879, considerato che le discrepanze riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile e/o ad adattamenti delle generalità alla lingua indigena.
Parimenti pacifica, per le suesposte ragioni, deve considerarsi la discendenza delle germane e Per_4 nonostante entrambe all'atto della nascita siano state registrate con cognomi diversi Per_5
, la prima, e , la seconda) rispetto a quello originario del padre Per_4 Per_5
( ); ciò in ragione della errata identificazione dello stesso genitore che è stato Per_3 generalizzato dall'addetto all'ufficio dello stato civile ” e ”, in luogo di Per_4 Per_5
. Per_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori
6 cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella
7 famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto
8 perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001
e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Ora, si rammenta che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. 486/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 8236/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da
9 compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. 4984/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Pertanto, il riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, in assenza di uno specifico dettato normativo, non potendo i nati da madre italiana prima del 1948 ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in via amministrativa;
mentre, per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il ricorrente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, si evidenzia che l'avo italiano , una Persona_3 volta emigrato in Argentina aveva sposato e generato le figlie , Controparte_9 Persona_4 nata il [...], e , nata l'[...]. La primogenita si era unita in Persona_5 Per_4 matrimonio con il cittadino argentino e generato i figli: , Persona_6 Persona_7
e , nati rispettivamente il 29.12.1947, il 28.05.1950 e il Persona_6 Persona_8
31.03.1955.
Con riguardo ai due figli nati in epoca successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana,
e questi – a loro volta – avevano generato le odierne ricorrenti, rispettivamente, Per_3 Persona_8
e e, quest'ultima, la figlia Parte_4 Controparte_5 Persona_2
[...]
Più precisamente:
- dall'unione tra e era nata la figlia Persona_6 Parte_6 Parte_4
il 16.03.1988;
[...]
- dall'unione matrimoniale tra e era nata la figlia Persona_8 Controparte_11 [...]
il 14.03.1976 (Cfr. doc. in atti n.20) e da questa, unitasi con CP_5 Controparte_6
, era stata generata la figlia nata il [...].
[...] Persona_2
Stante la circostanza che la data di nascita degli ascendenti e Persona_6 Persona_8
è successiva al 1° gennaio 1948, il riconoscimento dello status civitatis spetta al
[...]
[...] e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità Parte_8 consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che dette ricorrenti, , e Parte_4 Controparte_5 [...]
dirette discendenti di avo italiano, hanno dimostrato di aver tentato Persona_2 invano di ottenere un appuntamento con il Competente Consolato d'Italia in Argentina ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, tramite accesso alla pagina web del portale “prenot@mi” nei giorni 17.06.2023, 27.01.2025, 21.02.2025 e 25.02.2025, come da certificazioni notarili apostillate e, in parte tradotte, e nei giorni 13.03.2025, 23.03.2025 e
28.03 2025, come da screenshots delle rispettive pagine allegate.
Dalla mancanza di disponibilità di date utili e dall'invito rivolto agli utenti a effettuare successivi tentativi, si ricava chiaramente come le competenti autorità consolari italiane in Argentina non siano
11 in grado di rendere fruibile la procedura ai richiedenti e che detta situazione di stallo si traduca in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, se per i ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Persona_1
e sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi Controparte_2 Controparte_3 vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, per i ricorrenti , Parte_4
e l'interesse ad agire sussiste in ragione Controparte_5 Persona_2 della titolarità del diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis rimasto inattuato e che rende necessario l'intervento del Giudice.
Poiché l'avo italiano , nato a [...] (o Persona_3 CP_8
) il 07.08.1879, ha trasmesso iure sanguinis” la cittadinanza italiana alle proprie figlie e ai
[...] relativi discendenti, fino agli attuali ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Persona_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 [...]
e , deve essere accolta la domanda e per Persona_2 Parte_4
l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_7 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina in data 08.02.1982 (C.F. ); , nata in C.F._1 Controparte_1
12 Argentina in data 10.09.1986 (C.F. ); C.F._2 Parte_2
nato in [...] il [...] (C.F. ;
[...] C.F._3 Parte_3
nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._4 [...]
, nata in [...] in data [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._5 [...]
, nato in [...] in data [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._6 [...]
, nato in [...] in data [...] (C.F. ); CP_3 C.F._7 [...]
nata in [...] in data [...] (C.F. ); CP_5 C.F._8 [...] nata in [...] in data [...] (C.F. ); Persona_2 C.F._9
, nata in [...] in data [...] (C.F. ; il Parte_4 C.F._10 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina, conseguentemente, al o, per esso, all'Ufficiale Controparte_14 dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.05.2025 .
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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