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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2523/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16330/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250152832445000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2719/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare che nulla è dovuto in riferimento alla cartella esattoriale riferita alla tassa automobilistica del 2020 e di condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate NE chiede di dichiarare improcedibile ed inammissibile il ricorso, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, di dichiarare valida la cartella di pagamento impugnata;
nel merito, chiede di dichiarare l'infondatezza delle eccezioni di controparte e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992. La Regione Campania non si costituiva in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in data 29/9/2025, presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
NE, impugnando la cartella di pagamento notificata il 25/9/2025 relativa a tasse auto anno 2020, per complessivi €.801,67.
In pari data (29/9/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la prescrizione per il decorso del termine triennale, la mancata ricezione di alcun atto interruttivo della prescrizione, la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, la mancata notifica degli atti presupposti e l'illegittimità dell'attività di riscossione, in quanto l'attività di recupero spettava a Municipia Spa, che era l'unica legittimata.
In data 8/10/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE depositando proprie controdeduzioni, con cui contestava l'inammissibilità del ricorso perché non notificato all'Ente impositore ex art.14 c.6 bis D.Lgs.546/1992 e la propria carenza di legittimazione passiva.
Il 18/11/2025 il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso anche alla Regione Campania, che tuttavia restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce a due ruoli per tasse auto anno 2020, inerenti a due avvisi di accertamento con indicazione della notifica del 28/7/2023, che la contumacia dell'Ente impositore non permette di verificare. Risulta così maturata la prescrizione dei crediti.
Restano assorbite le restanti censure.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite per €.400, oltre oneri accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite per €.400, oltre oneri accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16330/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250152832445000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2719/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare che nulla è dovuto in riferimento alla cartella esattoriale riferita alla tassa automobilistica del 2020 e di condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate NE chiede di dichiarare improcedibile ed inammissibile il ricorso, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, di dichiarare valida la cartella di pagamento impugnata;
nel merito, chiede di dichiarare l'infondatezza delle eccezioni di controparte e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992. La Regione Campania non si costituiva in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in data 29/9/2025, presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
NE, impugnando la cartella di pagamento notificata il 25/9/2025 relativa a tasse auto anno 2020, per complessivi €.801,67.
In pari data (29/9/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la prescrizione per il decorso del termine triennale, la mancata ricezione di alcun atto interruttivo della prescrizione, la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, la mancata notifica degli atti presupposti e l'illegittimità dell'attività di riscossione, in quanto l'attività di recupero spettava a Municipia Spa, che era l'unica legittimata.
In data 8/10/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE depositando proprie controdeduzioni, con cui contestava l'inammissibilità del ricorso perché non notificato all'Ente impositore ex art.14 c.6 bis D.Lgs.546/1992 e la propria carenza di legittimazione passiva.
Il 18/11/2025 il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso anche alla Regione Campania, che tuttavia restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce a due ruoli per tasse auto anno 2020, inerenti a due avvisi di accertamento con indicazione della notifica del 28/7/2023, che la contumacia dell'Ente impositore non permette di verificare. Risulta così maturata la prescrizione dei crediti.
Restano assorbite le restanti censure.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite per €.400, oltre oneri accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite per €.400, oltre oneri accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.