Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 40814
CASS
Sentenza 16 settembre 2004

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L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che quando l'annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di prova reputata decisiva, il giudice di rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha rilevato che, essendo la richiesta di parte finalizzata all'espletamento di una indagine peritale, il giudice del rinvio conservava piena autonomia nella individuazione dei dati utili per la ricostruzione del fatto, potendoli desumere anche "aliunde"ed escludendosi che l'indagine peritale rientrasse nel novero delle prove in senso proprio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 40814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40814
    Data del deposito : 16 settembre 2004

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