Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che quando l'annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di prova reputata decisiva, il giudice di rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha rilevato che, essendo la richiesta di parte finalizzata all'espletamento di una indagine peritale, il giudice del rinvio conservava piena autonomia nella individuazione dei dati utili per la ricostruzione del fatto, potendoli desumere anche "aliunde"ed escludendosi che l'indagine peritale rientrasse nel novero delle prove in senso proprio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 40814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40814 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/09/2004
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1190
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 42569/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ZO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 20.3.2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. M. Pisani che ha concluso per: accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da TO ZO avverso la sentenza del Pretore di Roma dell'11-10-1996 con la quale l'imputato, dichiarato colpevole del reato di ricettazione dell'autovettura Fiat Croma tg. RM 45854P, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e L.
1.000.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche e della pena sospesa, la Corte di Appello di Roma, quale giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento per vizio di motivazione della sentenza 26-5-1998 della stesa Corte di legittimità del 20-4-1999, con sentenza del 20-3-2003 confermava il giudizio di 1^ grado, ritenendo valido il contesto argomentativo di tale giudizio previa depurazione del compendio probatorio da "impropri profili di dubbio", esplicando le ragioni per le quali la richiesta rinnovazione del dibattimento, anche per effettuare l'invocata indagine peritale grafologica sull'autenticità della firma dell'imputato in calce alla dichiarazione di vendita della vettura a tale Salvatori, era da ritenersi superflua a fronte dell'autenticazione di tale firma in data 26-7-90 da parte del notaio Blasi che, contrariamente all'assunto difensivo, non aveva affermato di "non aver mai visto l'Esposito" bensì di non ricordare la persona dell'imputato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'TO, deducendo a motivi del gravame: Violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 603 e 627 c.p.p.,per manifesta illogicità della motivazione da parte del giudice di rinvio nel sostenere "di aver depurato il processo da ogni profilo di dubbio, ritenendo 'ictu oculi' come la firma apposta sull'atto di vendita fosse sovrapponibile a quella vergata dal ricorrente sull'atto di appello". Ad avviso del ricorrente,il giudice di rinvio non poteva,sul punto, sottrarsi ad un previo accertamento tecnico, all'esito del quale soltanto avrebbe potuto esprimere una valutazione, altrimenti temeraria e non supportata da alcun conforto scientifico.
Così facendo,ha soggiunto il ricorrente, il giudice di rinvio, omettendo il rispetto dei vincoli impostigli dalla sentenza della Corte di Cassazione di annullamento della precedente sentenza di appello, è incorso negli stessi vizi motivazionali rilevati nella sentenza annullata, con patente violazione dell'art. 627 c.p.p., per mancato rispetto delle valutazioni processuali, anche in merito all'opportunità di un indagine peritale o comparazione grafica, ritenute legittime dalla Corte di legittimità con la cennata sentenza di annullamento.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, alcuna violazione denunciata dal ricorrente risulta ragionevolmente evincibile dal testo della sentenza impugnata che, per contro, ha offerto congrua, logica e motivata risposta alla ragioni della ritenuta conferma del giudizio di colpevolezza dell'TO,già espresso dal giudice di 1^ grado. In particolare, quanto all'asserita violazione dell'art. 627 c.p.p., giova ribadire che l'obbligo del giudice di rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, ma quando l'annullamento sia stato motivato dall'omessa valutazione dell'invocata assunzione di una prova ritenuta decisiva, il giudice di rinvio non può ritenersi vincolato nelle modalità di assunzione di una prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità, ferma restando che l'indagine peritale non rientra nel novero delle prove in senso "proprio" (cfr. Cass. pen. Sez. 5^, 11-02-1998, N. 1582, Angioi). In sostanza va ribadito il principio secondo cui il giudice di rinvio, nell'ambito del capo colpito dallo annullamento, mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche aliunde - e (dunque sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr. Cass. pen. Sez. 5^, 15-4-1999, n. 4761, Munari). In piena aderenza ai principi di diritto innanzi enunciati la Corte territoriale capitolina, in qualità di giudice di rinvio ha offerto motivato, logico e corretto supporto alla decisione, mercè una "rivisitazione" del materiale probatorio, letto in una chiave di motivata esplicazione delle ragioni supportanti la confermata condanna dell'imputato in ordine al reato di ricettazione ascrittogli, ragionevole essendo l'attribuzione grafica di appartenenza all'TO della contesta firma in calce all'atto di vendita del veicolo, a tacere, della pur rilevata autentica da parte del notaio e non potendosi affatto attribuire a costui l'affermazione di "non aver mai visto l'TO", bensì solo quella di non ricordarne le fattezze somatiche (cfr. fol. 5 sentenza impugnata). L'impugnata sentenza va, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità proposti con il ricorso che, quindi, deve ritenersi infondato e, come tale, va rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004