Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
L'inidoneità degli atti, valida per l'integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità in quanto casualmente atta a conseguire il risultato progettato e prescinde dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell'evento. Mentre, per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. (Nel caso esaminato dalla Corte si è ritenuto che solo il casuale intervento preventivo dei Carabinieri aveva impedito al ricorrente di ricevere un bene rubato, sicché doveva comunque configurarsi il tentativo nel delitto di ricettazione).
Commentari • 3
- 1. Truffa: si configura il tentativo se la consegna del danaro avviene sotto il controllo della poliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene del soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore …
Leggi di più… - 2. Concussione: sussiste se il P.U. evoca l'esercizio di poteri spettanti alla sua amministrazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
Leggi di più… - 3. PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2004, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 14/01/2004
1. Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - N. 34
3. Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 032661/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN OR;
EN CE;
EN CO;
RE IN;
DE AN;
OR IA;
OR SI;
contro la sentenza della Corte di Appello di Torino, 1^ sezione penale, in data 11 febbraio 2003;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
udito il P.G. Dott. Meloni OR, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di RE IN e OR SI e per il rigetto degli altri;
sentiti:
il difensore di EN OR e OR IA, avv. Stefano Campanello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso dei suoi assistiti;
il difensore di EN CE, OR SI e EN CO, avv. Cosimo Palumbo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti;
il difensore di RE IN e DE AN, avv. Pier Carlo Botto, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 febbraio 2003, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del UP del Tribunale di Alba assolveva EN CE dai reati ascrittigli ai capi 10 e 11 per non aver commesso il fatto, RE IN dai reati ascrittigli ai capi 14 e 15 per non aver commesso il fatto e D'IN AN dai reati di cui ai capi 17 e 18 per insussistenza del fatto. Rideterminava le pene: ad EN CE in anni due e mesi due di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascrittigli e ritenuto più grave il delitto sub 1) (art. 416 c. 1 c.p.); ad EN OR in tre anni e dieci mesi di reclusione ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti, ritenuto più grave il reato sub 1; a DE AN in due anni, quattro mesi venti giorni di reclusione ed euro 900 di multa, ritenuta la continuazione e ritenuto più grave il reato sub 6 (ricettazione) previa qualificazione del delitto di associazione a lui ascritto al capo 1) come semplice partecipazione;
a RE IN in un anno sei mesi e venti giorni di reclusione, ritenuta la continuazione e individuato come più grave il reato di cui al capo 1); a OR IA in un anno due mesi venti giorni di reclusione ed euro 700 di multa, ritenuta la continuazione e individuato come più grave il delitto di estorsione di cui al capo 22) riqualificato come tentativo dalla sentenza di primo grado con prevalenza delle concesse attenuanti generiche;
ad EN CO in sei mesi di reclusione ed euro 160 di multa. Eliminava la dichiarazione di delinquenza abituale di RE IN e EN CO. Revocava le confische disposte. Eliminava la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta nei confronti di EN CE e di EN OR e quella temporanea disposta nei confronti di RE IN e DE AN.
Confermava nel resto l'impugnata sentenza che aveva condannato anche OR SI per il delitto di partecipazione al delitto di cui all'art. 416 c.p. alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio riconosciuto anche a OR IA.
La Corte territoriale rigettava le eccezioni in rito attinenti la pretesa nullità-inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto (pur se disposte per altro procedimento attinente un delitto di rapina per il quale si era proceduto separatamente) il preteso sovvertimento delle "regole del gioco" riguardava solo il metodo di indagine, inusuale rispetto all'ordinario, perché le emergenze investigative sono state utilizzate per l'attribuzione di reati i cui autori fino a quel momento non erano identificabili. L'uso di linguaggio proprio dell'etnia sinti non ne ha impedito la traduzione a seguito di perizia i cui risultati non sono stati messi in discussione dalle difese, sicché l'unico problema è di interpretazione del significato delle conversazioni così trascritte. La circostanza che le operazioni di intercettazione successive alla data del 14.3.2001 siano state autorizzate mediante proroga della originaria autorizzazione, senza un'autonoma motivazione, è stata oggetto di deduzione solo in sede di discussione ed in ogni caso correttamente si procedette alla proroga perché le investigazioni relative al sodalizio criminale furono lo sbocco diretto e naturale delle originarie emergenze investigative concernenti il delitto di rapina.
Nel merito analizzava partitamente le singole ipotesi dei reati fine osservando:
- quanto al delitto di furto aggravato di tre autovetture di grossa cilindrata in danno dell'autosalone "Valauto" commesso in Mondovì il 15.2.2001 la responsabilità di DE AN, tenuto conto della confessione piena di RE IN ed EN OR (impugnanti solo per la pena) scaturiva dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra DE e EN, con la precisazione che il luogo fissato per l'incontro fra i tre prima della commissione del reato era da individuarsi presso il chiosco di OL e non di OR (come erroneamente ritenuto in sede di indagine e condiviso dal UP);
- quanto al delitto di furto dell'autocarro FI Iveco tg BB 913SN carico di formaggio in danno di OI IC commesso in Cavallermaggiore, ascritto ad EN CE (capo 5) e del conseguente delitto di ricettazione della merce ascritto a EN OR, DE AN e ST PA (capo 6, per il quale quest'ultimo non ha impugnato), l'identificazione dell'autore del furto era ritenuta certa sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche per i riferimenti a rapporti parentali, nonostante che EN OR avesse negato che il suo interlocutore fosse il fratello CE, tenuto conto altresì del fatto che il ricettatore ST invitò EN OR a mandargli per il pagamento l'autore del furto indicato come fratello di OR, a nulla rilevando che CE fosse all'epoca agli arresti domiciliari presso l'abitazione di OL, posto che era autorizzato ad allontanarsi da tale luogo giornalmente per recarsi al lavoro a Cuneo presso un'azienda di floricoltura con incarico di consegna dei prodotti;
- quanto al delitto di ricettazione di una motocarrozzetta addebitato a DE AN (capo 7, previa diversa qualificazione dell'originario addebito di concorso nel furto ascritto anche ad EN OR, per questo reato non appellante) la responsabilità era desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate, dalla confessione dell'EN e dall'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte;
- quanto al furto aggravato dell'autovettura FI CO tg AL 639HJ ascritto ad EN CE (capo 9) e al tentativo di ricettazione del medesimo veicolo ascritto a DE e ad EN OR, la responsabilità del medesimo era provata dal contenuto delle conversazioni intercettate, dalla indicazione del luogo in cui EN CE segnalava di avere lasciato il veicolo rubato, dal rinvenimento in tale luogo del veicolo da parte dei Carabinieri, dal fatto che il tale luogo furono visti arrivare gli altri due imputati. Era da escludere per questi ultimi che ricorresse l'ipotesi del reato impossibile in quanto la mancata ricezione del veicolo è dipesa dall'intervento dei CC.;
- quanto al delitto di furto di autovettura FI UN (capo 13), ascritto ad EN OR, RE UD e DE AN, la responsabilità di quest'ultimo (unico appellante) è provata dalla richiesta telefonicamente a lui rivolta dall'EN di portargli una centralina telefonica (necessaria per compiere il furto, dovendo provvedersi alla sostituzione di quella propria del veicolo da rubare);
- quanto al furto della FI ND commesso in Rivalta il 10.4.2001 (capo 14) la prova della responsabilità di EN OR e EN CO (per RE IN vi è stata assoluzione) era individuata nella corrispondenza del veicolo di cui all'imputazione con quello oggetto della conversazione intercettata sia per la marca e il modello, sia per il colore e per i chilometri percorsi sia infine per una piccola abbozzatura, a nulla rilevando lo specifico gravame contro l'ordinanza del UP del 9.5.2002 (con la quale, a seguito dei rilievi mossi dalla difesa in sede di discussione, si era disposto l'accertamento per la localizzazione della cellula GSM attivata nella circostanza dal telefonino di EN OR) sia perché il disposto dell'art. 523 c. 6 c.p.p. trovava applicazione anche in sede di giudizio abbreviato sia perché indipendentemente dal risultato di tale accertamento (che individuava come attivata la cella di Sangano, località a pochi chilometri dal comune di Rivalta) la prova della responsabilità scaturiva dalla coincidenza degli altri elementi indicati;
- quanto al reato di cui all'art. 18 RD 8.2.1923 n. 1067 per intercettazione abusiva delle comunicazioni via radio delle forze dell'ordine (capo 21), la prova della responsabilità di EN CE era individuata nel contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate;
- quanto al delitto di tentata estorsione ascritto ad EN OR e OR IA in danno di TO FA (capo 22), esclusa la fondatezza della richiesta di derubricazione nel delitto di ragion fattasi, veniva rigettata l'eccezione di nullità per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza perché la condotta era rimasta immutata e la modificazione dell'evento non aveva comunque pregiudicato la possibilità di difesa. Il concorso della OR era individuabile non solo nella sua presenza ad alcuni degli incontri con la persona offesa ma anche nel fatto che l'arma usata per minacciare TO era stata da lei consegnata al marito;
- quanto all'imputazione di cui al capo 1), relativa al delitto di associazione per delinquere, erano da condividere le valutazioni del primo giudice, tenuto conto del numero dei reati posti in essere e dell'intensità dell'attività criminosa, del linguaggio in uso agli associati, dell'uso comunitario di strumenti per la realizzazione dell'attività illecita, dell'esistenza di una struttura organizzativa ancorché rudimentale a capo della quale, come organizzatori erano da individuare OR e CE EN mentre a tutti gli altri andava attribuito il ruolo di semplici partecipi;
- quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione anche del delitto associativo con le singole ipotesi dei reati fine, escludeva che la qualifica di organizzatore dell'associazione per delinquere costituisse ipotesi aggravante sicché non poteva essere operato il giudizio di valenza con le attenuanti riconosciute. La mancata esclusione dell'aggravante del numero degli associati, lamentata da EN OR, era priva di rilievo in quanto il primo giudice non ne aveva tenuto conto nel calcolo della pena.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne chiedevano l'annullamento per i seguenti motivi:
1) EN CE: inosservanza di legge penale con riferimento all'art. 192 c. 2 c.p.p. e comunque carenza e manifesta illogicità della motivazione:
- relativamente a tutti i capi d'imputazione, con riferimento all'identificazione di EN CE quale autore dei reati per apoditticità degli assunti che in maniera illogica superano le osservazioni difensive mosse con l'appello (il fatto che l'interlocutore di EN OR si rivolga a questi chiamandolo "zio" ovvero che lamenti di non esser stato avvisato del compleanno della madre;
che il ricorrente si trovasse agli arresti domiciliari con impegno lavorativo esterno al quale puntualmente adempiva);
- relativamente al furto di cui al capo 5) per aver liquidato come incongruenza di modestissimo significato l'indicazione con il n. 20 del quantitativo del carico dell'autocarro della cui sottrazione si discuteva telefonicamente, laddove il peso del formaggio sottratto era pari a q.li 115 e la quantificazione del prezzo di vendita al ricettatore in soli sei milioni di lire laddove il valore del formaggio era di 35 milioni di lire nonché per il tenore della frase pronunciata alle ore 17,42 indicativa di un furto da compiere e non già compiuto;
- relativamente al furto della FI CO di cui al capo 9) per la contraddittorietà della motivazione che dopo aver indicato come irrilevante il fatto che il veicolo avesse la centralina danneggiata, subito dopo dà per pacifica tale circostanza.
Quanto al luogo in cui il veicolo sarebbe stato abbandonato, la Corte di Appello ha omesso di rispondere alle osservazioni specifiche mosse con l'atto di appello, così come non ha risposto alle osservazioni relative alla data (20 marzo) in cui gli interlocutori affermano con certezza della presenza del veicolo nel luogo di abbandono (data incompatibile con il recupero effettuato dai CC);
- relativamente al reato di cui al capo 21) (intercettazione delle comunicazioni tra le forze dell'ordine) per mancata o illogica risposta alle osservazioni difensive formulate con i motivi di appello in relazione al contenuto delle telefonate del 21.3.2001, del 28.3.2001, del 20.3.2001;
- relativamente al reato di cui al capo 1) per avere la Corte di merito indebitamente sovrapposto la pretesa struttura criminale a quella familiare, in assenza di riscontri oggettivi, senza definizione dei ruoli dei singoli imputati, ricavando il programma criminoso dall'unico criterio costituito dal numero dei reati posti in essere;
- relativamente alla partecipazione di EN CE a tale associazione, avendo omesso di considerare che i reati addebitati al ricorrente risultano essere stati commessi da lui solo e mai in concorso;
- relativamente alla qualifica di capo e promotore dell'associazione criminale, avendo utilizzato come criterio di valutazione quello già sviluppato dal UP (ossia il numero e la gravità dei reati commessi), ma senza tener conto della intervenuta assoluzione dai reati di cui ai capi 10 e 11;
2) EN OR e OR IA:
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della condanna di EN OR per il reato di ricettazione sub 6) e violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p., per avere la Corte di Appello fornito una lettura nuova del dialogo intercettato (che ad una iniziale lettura aveva consentito di ipotizzare il diverso furto di mais e non di formaggio) originale ed eccentrica con la formulazione di illazioni per giustificare l'uso del futuro in relazione ad un furto appena commesso e la mancata corrispondenza del quantitativo (il riferimento al numero 20). Inoltre l'intromissione, che connota l'addebito, sarebbe consistita in un semplice consiglio, insufficiente ad integrare la condotta penalmente sanzionabile che richiede quantomeno la sua idoneità allo scopo. Infine in maniera manifestamente illogica si è ritenuto provato il collegamento con l'indicato furto di formaggio sulla base del suo rinvenimento nel possesso del ricettatore, nonostante nella sua abitazione fosse stata rinvenuta refurtiva della più ampia tipologia;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 49 c. 2 c.p. in ordine al reato di cui al capo 12) dell'imputazione ascritta ad EN OR, in quanto, certo essendo che nel momento in cui fu posta in essere la condotta il veicolo compendio di furto era stato già recuperato dai Carabinieri, non appare giustificato punire che, ex ante, aveva previsto l'esistenza dell'oggetto laddove questo non esisteva più;
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 441 c. 5 e 523 c. 6 c.p.p. con nullità dell'ordinanza del UP del 9.5.2002 e conseguente nullità della sentenza impugnata sia perché l'art. 442 c. 1 c.p.p. richiama le sole norme sul dibattimento che riguardano la deliberazione della sentenza sia perché il UP non ha indicato il requisito legale dell'assoluta necessità dell'interruzione della discussione;
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della condanna del ricorrente in ordine al reato sub 14 dell'imputazione in quanto, trattandosi di dare conto che la conversazione intercettata si riferisse proprio alla FI ND oggetto del furto commesso in Rivoli, la Corte di Appello ha trascurato o minimizzato i rilievi difensivi secondo i quali: a) EN CO non aveva interesse a commissionare il furto di un veicolo di quel modello per smontarne i pezzi e rimontarli sulla sua autovettura dal momento che egli era proprietario di una FI Uno;
b) la telefonata descrittiva delle caratteristiche del veicolo da rubare risulta essere stata effettuata da un luogo diverso (distante 6 km) rispetto a quello nel quale la ND, del cui furto si discute, era parcheggiata;
c) la ND rubata a Rivalta presentava due ammaccature mentre il veicolo del cui furto si accordavano gli imputati ne aveva solo una;
- violazione ed erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione alla condanna di entrambi i ricorrenti per il reato di cui al capo 22) dell'imputazione e nullità ex art. 522 c.p.p. delle sentenze di primo e di secondo grado perché la fattispecie di tentativo di estorsione ritenuta in sentenza è radicalmente diversa, nei suoi elementi costitutivi, da quella contestata nell'imputazione, a nulla rilevando che la sentenza abbia recepito la prospettazione dei fatti come formulata dalla difesa, fermo restando che nel caso la difesa aveva contestato l'uso della violenza o della minaccia senza nulla dire sulla induzione della persona offesa ad assumere un comportamento diverso da quello contestato;
- difetto di motivazione nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 56 c. 4 c.p. in ordine alla conferma della condanna di OR IA per il reato di cui al capo 22) per avere risposto solo in maniera apodittica al rilievo difensivo, sviluppato nei motivi di appello sulla condotta serbata dalla ricorrente dopo la consegna della pistola al marito, che individuava la sussistenza del recesso attivo;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della condanna dei ricorrenti per il delitto di associazione a delinquere nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p.: a) per la contraddittorietà del ragionamento della Corte di
Appello laddove, dopo avere affermato che la sussistenza dell'associazione può dimostrarsi con la prova della commissione dei c.d. reati-fine, finisce per conferire rilievo ad elementi inidonei a tale scopo avendo tenuto conto di elementi di indagine di P.G. che, pur non avendo dato luogo ad imputazioni specifiche, abbiano tuttavia delineato le potenzialità criminali degli imputati;
b) per la scarsa logica della motivazione laddove cerca di tracciare i confini tra l'appartenenza al gruppo familiare e l'adesione al sodalizio criminale, perché i presunti associati non usano un linguaggio criptico la loro lingua madre;
perché oltre al numero dei reati-fine addebitati non si individuano altri elementi, tali non essendo le "caratteristiche delle modalità esecutive" ne' potendosi individuare la sussistenza di un indeterminato programma criminoso nella indiscutibile occasionante dei reati addebitati;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della qualità di capo, costitutore e organizzatore dell'associazione per delinquere ascritta ad EN OR nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c. 1 c.p. perché la gravata sentenza non spiega le ragioni per le quali EN OR avrebbe assunto i diversi ruoli a lui addebitati, dal momento che il numero e la gravità dei reati commessi, l'assiduità dell'attività criminosa e la disponibilità dei mezzi nulla hanno a che vedere con le suddette qualifiche soggettive;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c. 1 c.p. in relazione alla qualificazione come fattispecie autonoma in quanto le qualifiche di promotore, capo, organizzatore costituiscono una specificazione della mera condotta di partecipazione all'associazione;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 c. 3 c.p.p., violazione del divieto di reformatio in peius relativamente a OR IA per mancata riduzione della pena per effetto dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. concessa in primo grado in quanto, avendo ritenuto la sussistenza della continuazione ed individuato come reato più grave quello di tentata estorsione, effettua la riduzione della pena solo per effetto delle generiche, obliterando l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 3) EN CO:
- erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 192 c. 2 c.p.p. e comunque carenza e manifesta illogicità della motivazione laddove arbitrariamente si individua come oggetto della prima telefonata (che contiene esplicito riferimento ad una "bici") un autoveicolo. Nessun convincimento in tal senso potrebbe essere dedotto da eventuali argomentazioni difensive.
In ogni caso in maniera ancora arbitraria, a fronte dei rilievi difensivi che facevano notare che il ricorrente era proprietario di una FI Uno e non di una ND, si ipotizza la disponibilità di un veicolo di quest'ultimo modello, si nega rilievo al fatto che la ND fu rinvenuta intatta, che aveva due ammaccature anziché una sola, che aveva percorso 6.000 km anziché 5.000; che la cella attivata con la telefonata del 10 aprile era quella del Comune di Salgano, distante sei chilometri da Rivalta;
che la telefonata dell'11 aprile 2001 (valutata come insufficiente per affermare la responsabilità di RE IN, assolto) è stata considerata come un grave indizio di colpevolezza a carico del ricorrente;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p. ed al conseguente trattamento sanzionatorio nonostante l'assoluzione di RE IN;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 114 c.p. perché a fronte di esplicita richiesta in tal senso giustifica il convincimento negativo in maniera laconica;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 202, 203, 216 e 217 c.p. perché, pur avendo eliminato la dichiarazione di delinquenza abituale nei confronti del ricorrente, ha omesso di disporre la revoca della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata minima di due anni;
4) DE AN (ricorsi avv. Mirate e avv. Botto):
- violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 624, 625 c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione in quanto l'assunto secondo il quale mancarono telefonate interessanti il ricorrente successivamente all'incontro presso il chiosco di OL, perché non vi era "più la necessità di collegare il gruppo a distanza", è smentito nella stessa sentenza che dà conto di telefonate successive rese necessarie dalla mancanza di benzina sui veicoli rubati, telefonate nelle quali non figura il ricorrente. La Corte di Appello ha inoltre omesso di rispondere a specifico motivo di appello che valorizzava la testimonianza dei coniugi LS;
- violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. di cui al capo 6) in quanto, indipendentemente dalla mancanza di prova certa che l'indicazione di ST quale ricettatore sia collegabile al furto di formaggio, la condotta di intromissione ascritta al ricorrente si sarebbe concretizzata nella generica indicazione del nominativo di un possibile acquirente;
- violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 624, 625 n. 2 c.p. perché la sentenza impugnata, pur dando atto che il ragionamento svolto dal UP si fondava su un erronea lettura della telefonata n. 1235 del 17.3.2001, ricava la prova di responsabilità dall'atteggiamento processuale dell'imputato che non avrebbe fornito risposte convincenti;
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 56, 648 c.p. di cui al capo 12) nonché manifesta illogicità della motivazione, in quanto, pur essendo condivisibile che il discrimine tra il tentativo e il reato c.d. impossibile deve essere valutato ex ante, era venuta meno la disponibilità della cosa ricettabile in capo al soggetto che la doveva trasmettere;
- violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 416 c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'esistenza di vincoli familiari richiede un approfondimento di verifica che la Corte di Appello non ha compiuto e che anzi ha trascurato elementi che smentiscono il rapporto prospettato non essendovi prova della ripartizione di utili, di comunanza di mezzi, di stabilità di rapporti e di disponibilità all'esecuzione dei delitti;
5) RE IN, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c. 2 c.p.p. e 416 c.p., in quanto il suo basso profilo intellettivo e la sua unica apparizione operativa escludono il suo coinvolgimento nel reato associativo sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
6) OR SI per erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 192 c. 2 c.p.p. e comunque carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine:
- alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p., in quanto il semplice vincolo familiare e di amicizia non può essere confuso con la disponibilità e la consapevolezza di operare in un contesto associato con un legame che permane oltre la commissione del singolo reato. La sentenza non ha poi esplicitato da quali elementi abbia desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza dei singoli di operare non con fine proprio ma per uno scopo comune, tanto che la stessa Corte di merito ritiene non perfettamente delineati aspetti che costituiscono l'essenza del reato;
- alla partecipazione di OR SI all'associazione per delinquere, in quanto la sentenza non indica la prova da cui ricavare l'assunto del ruolo a lei attribuito e cioè quello della disponibilità e della distribuzione degli strumenti utilizzati nell'esercizio dell'attività criminosa specie in considerazione del fatto che con l'appello si era fatto rilevare che la telefonata valorizzata dal UP era invece indice della marginalità e casualità del suo intervento (tanto che non era in grado di rispondere subito alla richiesta dell'interlocutore circa la disponibilità della "radio"). La Corte di Appello ridimensiona il suo ruolo, ritenuto defilato e subalterno, ma non modifica le conclusioni nonostante che l'unica fonte di prova è costituita da un'unica telefonata e che il ruolo attribuitole ("disponibilità...... degli strumenti") si risolve nella indicazione dell'esistenza di una sola "radio". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso di EN CE:
1.1. il primo motivo di ricorso, con il quale in relazione a tutti i capi d'imputazione a lui ascritti si denuncia inosservanza dell'art. 192 c. 2 c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla sua identificazione quale autore dei reati, è inammissibile per la parte in cui critica la motivazione della sentenza impugnata laddove ha giustificato il proprio convincimento, attraverso la proposizione di una interpretazione alternativa a quella non manifestamente illogica ritenuta dalla Corte di merito. In particolare la risposta alla critica mossa con l'atto di appello (la plausibilità che un figlio si dimentichi del compleanno della madre) si fonda su un dato di comune esperienza, che, se pur di valenza limitata perché di rigore non scientifico ma meramente empirico, è stato riscontrato nell'ambito della stessa motivazione con il richiamo al contenuto della telefonata intercorsa tra EN OR e il ricettatore ST, nel corso della quale quest'ultimo fece esplicito riferimento al fratello dell'interlocutore quale autore del furto della merce. Tale passaggio della motivazione non è stato oggetto di critica, nonostante l'evidenza in cui sia stato messo, evidenza che è valsa a corroborare il convincimento avvalorato dagli altri elementi indiziari (il riferimento a "SI" che corrisponde al nome della moglie de ricorrente;
la giustificazione all'uso dell'appellativo "zio").
La circostanza che EN CE si trovasse agli arresti domiciliari è stata compiutamente valutata e l'assunto della compatibilità tra l'attività lavorativa che era autorizzato a svolgere in Cuneo non è stato proposto in modo apodittico ma solo a seguito di disamina del tipo di lavoro al quale era adibito (trasporto di merce con un furgone nelle zone del cuneese), degli orari di lavoro e della loro compatibilità con quello di commissione del furto, con il rilievo, desunto da informativa della p.g., della non assiduità nel lavoro, argomenti per smentire i quali il ricorrente formula apprezzamenti in fatto (distanza del luogo del furto dall'area dove il ricorrente lavorava;
orari di lavoro) come tali non deducibili in sede di legittimità. Nè può addebitarsi mancanza di concretezza ai riferimenti motivazionali della sentenza impugnata, tenuto conto che l'esistenza dell'informativa non è negata e che il contenuto delle testimonianze dei datori di lavoro è stato valutato come attendibile ma non per questo tale da rendere incompatibile la commissione del furto.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto propone ancora una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già analizzato, in maniera non manifestamente illogica, dalla Corte di merito, la quale ha spiegato che la frase "......adesso andiamo a prenderne un po'......" doveva esser letta nel complesso della conversazione telefonica intercettata, la quale dava conto della già avvenuta consumazione del furto, vero essendo che si spiegava quale fosse con precisione la merce contenuta nell'autocarro sottratto (formaggio grattugiato). La spiegazione scelta per giustificare la pronuncia di tale frase (l'intenzione di trattenere per sè e per la famiglia un quantitativo del carico) non è in conseguenza arbitraria ma frutto di considerazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione al furto della FI CO di cui al capo 9) dell'imputazione. Il ricorrente fonda la sua denuncia di contraddittorietà della motivazione muovendo da una considerazione contenuta nella parte proemiale della disamina del reato in esame che si limita a riportare un dato, peraltro non con la pretesa di porlo come certo ma solo come verosimigliante, e cioè che la "cosa" di cui ripetutamente l'imputato parla in tre telefonate intercorse con il fratello OR in data 21.3.2001 fosse un autoveicolo recante "verosimilmente" la centralina elettronica danneggiata. A tale dato non viene cioè attribuita alcuna rilevanza, sicché quando successivamente ed in maniera esplicita la Corte di merito esprime un giudizio di irrilevanza della stessa non contraddice alcun assunto precedente. Nè è rinvenibile contraddizione nell'ulteriore passaggio motivazionale laddove si afferma che, se fossero riusciti a precedere i Carabinieri nel recupero dell'auto, "l'avrebbero agevolmente posta in circolazione con la sostituzione della centralina elettronica di bordo", posto che esso segue una premessa che spiega in linea generale quale fosse il modus operandi in occasione di furti di veicoli governati da sistemi elettronici:
essendo la centralina la sede operativa delle prestazioni del motore dell'autovettura, è sufficiente la sua sostituzione (operazione che i giudici di merito, in questo non contraddetti dal ricorrente, affermano essere esperibile in brevissimo tempo) per ottenere il dominio delle prestazioni del veicolo stesso.
Quanto alla critica mossa al passaggio motivazionale che conclude per la coincidenza tra il luogo di rinvenimento della FI CO da parte dei Carabinieri con quello oggetto della descrizione in occasione delle telefonate intercorse fra il ricorrente il fratello OR, si osserva che è da condividere il giudizio di genericità della critica mossa con i motivi di appello. Il riferimento al risultato di confronto tra il contenuto delle telefonate con la piantina della città con il rinvio al contenuto (non meglio specificato) dell'informativa del 6.4.01 n. 31 non risponde ai requisiti di specificità che l'art. 581 lett. c) c.p.p. impone e la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità ex art. 591 c. 3 lett. c) c.p.p.. Infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con il quale si critica la sentenza impugnata per non aver dato (adeguata) risposta a specifico motivo di appello con il quale si era fatto notare che nelle telefonate del 21 marzo il ricorrente assicurava l'interlocutore che il giorno prima l'auto si trovava nel posto in cui l'aveva lasciata e questo nonostante che dagli atti risultava che i Carabinieri l'avevano rinvenuta e prelevata alle ore 9,20 circa del 20 marzo. La Corte di merito ha fornito anche sotto questo profilo spiegazione non manifestamente illogica, al rilievo che dell'intervento dei Carabinieri il ricorrente poteva non essersi accorto posto che il veicolo non era assoggettato al suo costante controllo. Del resto fino alle 9,20 del giorno precedente la FI CO non era stata rimossa, sicché le assicurazioni in tal senso scaturivano dalla certezza di averla abbandonata effettivamente nel luogo segnalato.
1.4. L'addebito di apoditticità della motivazione della sentenza impugnata, relativa alla declaratoria di responsabilità per il reato di intercettazione delle comunicazioni delle Forze dell'Ordine di cui al capo 21) dell'imputazione, è infondata in quanto la Corte di merito anche per tale ipotesi di reato giustifica il proprio convincimento con motivazione non manifestamente illogica, desunta dalla interpretazione di alcune conversazioni telefoniche. Relativamente alla conversazione del 21.3.01, in particolare, spiega che nella discussione orale la difesa aveva correttamente segnalato l'errore contenuto nei motivi di gravame, secondo cui tra le persone fermate dai Carabinieri nella suddetta circostanza dovevano essere annoverati anche i genitori dello stesso EN, circostanza non corrispondente al contenuto delle risultanze processuali". Il ricorrente non critica tale giustificazione ma ripropone inammissibilmente quanto già evidenziato nell'atto di appello. Relativamente all'altra conversazione (la n. 1290 delle ore 17, 56 del 20.3.2001) la sentenza impugnata dà esplicitamente atto della non disponibilità in quel momento dell'apparecchiatura atta ad intercettare le comunicazioni effettuate via radio tra i Carabinieri. È dal contenuto della conversazione che, con deduzione non manifestamente illogica e quindi non censurabile in questa sede, trae il convincimento (avvalorato dalle altre conversazioni già esaminate) della disponibilità di uno scanner.
1.5. Il quinto motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti) denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416 c.p. e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di merito, dato atto che i componenti del gruppo appartenevano al medesimo nucleo familiare, valutato come "terreno di coltura per la creazione di una struttura dotata di distinta ed autonoma operatività", non si è spinta oltre, omettendo così di palesare i motivi per i quali deve ritenersi che persone legate da vincolo di parentela abbiano costituito una "distinta struttura organizzativa".
Si osserva che il ricorso è infondato anche per questo profilo, in quanto la sentenza impugnata non si è fermata alla semplice enunciazione dell'autonomia operativa della struttura organizzata su base familiare, ma ha puntualmente individuato gli elementi sui quali ha fondato tale convincimento, partendo dalla constatazione che nell'ambito temporale oggetto di esame il numero e la frequenza di commissione dei reati fine nonché le modalità operative con le quali gli stessi venivano compiuti denotavano l'esistenza di un generico e preordinato programma delinquenziale, con ripartizione dei compiti. In particolare si è posto inopportunamente in evidenza che allorché il componente uscito in perlustrazione rinveniva un veicolo la cui sottrazione appariva consona ai fini programmati, allertava altro componente invocandone la collaborazione (in genere mediante la fornitura di centralina elettronica idonea). L'individuazione di simili dati fattuali quali elementi sintomatici dell'esistenza di un comune programma criminoso e dell'adesione consapevole dei singoli al pactum sceleris in quanto congruamente giustificata attraverso il richiamo ad elementi probatori emergenti dagli atti processuali, non è censurabile in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri). La circostanza che non siano stati rivenuti gli strumenti materiali usati per la concreta esecuzione degli scopi dell'associazione è stata considerata dai giudici di merito, che hanno giustificato le ragioni per le quali l'hanno ritenuta irrilevante. Nè l'assenza di riscontro oggettivo a quanto emergente dalle conversazioni oggetto di intercettazione costituisce violazione dell'art. 192 cpv. c.p., che, regolando la prova indiziaria, non impone l'esistenza di riscontri oggettivi, ma la confluenza (concordanza) degli indizi in modo che la loro valutazione unitaria (non atomizzata) consenta di riempire le lacune che ciascun elemento, isolatamente considerato, inevitabilmente porterebbe in sè e che, sul piano deduttivo impedirebbe di risalire dal fatto noto a quello ignoto da dimostrare. La Corte territoriale ha correttamente operato procedendo all'analisi dei singoli elementi indiziari che gli atti del processo fornivano e quindi alla sintesi degli stessi, rilevandone la congruenza e la concordanza ai fini dimostrativi dell'esistenza dell'associazione.
1.6. Il sesto motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione per non avere la sentenza impugnata dato risposta alla specifiche censure mosse alla prima decisione, per la considerazione che le telefonate intercettate dimostravano che unico contatto del ricorrente era il fratello OR, è anch'esso infondato. La Corte di merito ha desunto l'appartenenza all'associazione dal contenuto delle telefonate, dal linguaggio usato, dalla gestione comune degli strumenti per la realizzazione dell'attività illecita, implicitamente ritenendo irrilevante il fatto che i contatti telefonici di EN CE si esplicassero in maniera prevalente con il fratello OR.
1.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole della mancata risposta (ovvero della immotivata risposta) a specifico motivo di appello con il quale, in via subordinata, si era chiesta l'esclusione della qualifica di capo, promotore o organizzatore contestata. Con l'atto di appello si era contestata l'attribuzione di tale qualifica attraverso l'enunciazione teorica delle definizioni giurisprudenziali della stessa, per negarne la rispondenza al caso concreto in maniera tuttavia generica. La circostanza che i reati fine siano stati addebitati a titolo individuale non vale infatti ad eliminare il dato valorizzato dai giudici di merito e cioè la riferibilità al ricorrente della ideazione ed organizzazione, con implicita considerazione di richiesta di collaborazione per la contemporanea o successiva attività richiesta agli altri sodali.
Il ricorrente in particolare trascura che la specificazione del ruolo di organizzatore è formulata anche per confronto con il ruolo ricoperto dagli altri, e cioè da OR IA e OR SI (per la posizione defilata con l'assunzione dell'opera di supporto logistico e quindi subalterna rispetto a quella degli organizzatori). Nella motivazione della sentenza il giudice non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale di quelle deduzioni, sì da spiegare in modo logico e adeguato le ragioni poste a fondamento della decisione presa e così dando risposta, sia pure per implicito, a tutte le doglianze (Cass. Sez. 2^, 10.11.2000-2.4.2001 n. 13151). Anche sotto questo profilo il ricorso è quindi infondato.
2. EN OR e OR IA:
2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, per EN OR, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della sua condanna per il delitto di ricettazione di cui al capo 6) nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p., è inammissibile nella parte in cui propone una valutazione alternativa del materiale probatorio già analizzato, in maniera non manifestamente illogica, dalla Corte territoriale in ordine al significato da attribuire ad alcuni passaggi delle conversazioni telefoniche intercettate intercorse con il fratello CE (a tal fine, per la sovrapponibilità degli argomenti, si rinvia a quanto già spiegato ai paragrafi 1.1 e 1.2; è infondato laddove esclude che la condotta posta in essere, consistita nella indicazione del possibile ricettatore della merce rubata, integri la condotta penalmente sanzionata della intromissione, posto che per la sua realizzazione è sufficiente che il mediatore si adoperi (con la consapevolezza dell'illiceità del possesso dell'offerente) in modo univoco per far acquistare la merce, senza che sia necessario che metta in rapporto diretto le due parti ne' che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta (cfr. Cass. Sez. 2^, 5.6-3.7.90 n. 9573; Cass. Sez. 2^, 2.6.89-31.5.90 n. 7650). Quanto all'ulteriore denuncia di illogicità della motivazione in ordine alla individuazione del bene oggetto di ricettazione, sul presupposto che nel possesso del ricettatore vennero trovati beni delle più svariate categorie merceologiche, si osserva che inammissibilmente il ricorrente enuclea dal contesto motivazionale un unico elemento, obliterando tutti gli altri considerati al fine di pervenire al convincimento secondo il quale oggetto del furto fu il formaggio (luogo del furto;
orario della prima telefonata e contenuto della stessa e delle successive;
rinvenimento nel possesso dello ST di formaggio della stessa categoria merceologica e delle stesse caratteristiche di quello oggetto del furto).
2.2. Il secondo motivo di ricorso di EN OR, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 49 c. 2 c.p. in ordine al reato di ricettazione tentata di cui al capo 12) dell'imputazione, è infondato. La inidoneità degli atti, valida per la integrazione della figura del delitto tentato, deve infatti essere considerata nella sua potenzialità, in quanto casualmente atta a conseguire il risultato progettato e prescinde dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell'evento. Ai fini della configurabilità del reato impossibile, disciplinato dall'art. 49 c. 2 c.p., l'inidoneità deve essere invece assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Cfr. Cass. Sez. 1^, 28.4. 1988-21.1.1989 n. 721). Nel caso in esame solo il casuale preventivo intervento dei Carabinieri, che del tutto occasionalmente rinvennero il veicolo compendio di furto e procedettero alla sua restituzione alla persona offesa, impedì al ricorrente di ricevere il bene sottratto, sicché correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione tentata come (in senso conforme: Cass. Sez. 4^, 29.11.94 18.1.95 n. 382).
2.3. Il terzo motivo di ricorso nell'interesse di EN OR, con il quale si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 441 c. 5 e 523 c. 6 c.p.p. comportante nullità dell'ordinanza del UP pronunciata in data 9.5.2002 e conseguente nullità della sentenza impugnata, è infondato.
La nuova disciplina del giudizio abbreviato, a seguito delle modifiche introdotte con L. 16 dicembre 1999 n. 479, ha eliminato qualsiasi filtro all'accoglimento della richiesta dell'imputato di definizione del processo all'udienza preliminare. In particolare è stato abrogato l'art. 440 c.p.p. che consentiva al giudice di rigettare la richiesta nel caso in cui il processo non appariva definibile allo stato degli atti. Ma, al fine di evitare che l'indiscriminata apertura verso la soluzione processuale del rito abbreviato si risolvesse in un vantaggio del tutto casuale, collegato alla occasionale completezza-incompletezza delle indagini svolte, ha attribuito al giudice il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 c. 5 c.p.p.), indipendentemente dalla ricorrenza della situazione di assoluta necessità che l'art. 507 c.p.p. individua per l'esercizio, del tutto eccezionale, del potere di supplenza riconosciuto al giudice del dibattimento. In conseguenza correttamente il giudice di merito ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza del UP. Va tuttavia precisato che il richiamo alla disciplina dell'art. 523 c. 6 c.p.p. è improprio. L'art. 441 c. 1 c.p.p. rinvia infatti alle disposizioni dettate per l'udienza preliminare e non per il dibattimento, sicché la norma di riferimento per la disciplina della discussione non è l'art. 523 ma l'art. 421 c.p.p., il cui ultimo comma (espressamente prevedendo che la discussione è dichiarata chiusa quando il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti) attribuisce al UP anche in questa fase, per il giudizio abbreviato, il potere di ufficio di cui all'art. 441 c. 5 c.p.p.. La successiva questione, attinente al vizio di motivazione, è anch'essa infondata. Che si discutesse di un'autovettura e non di una bici la Corte lo giustifica ampiamente (il riferimento al numero dei chilometri percorsi da rilevare dal contachilometri è eclatante) ed in fondo il ricorrente non lo contesta. La sentenza risponde in modo esauriente anche alle altre osservazioni. Rispetto alla descrizione del veicolo, fornita nel corso della conversazione, corrispondono infatti il colore, il numero dei chilometri e anche l'ammaccatura. Per la non rispondenza del modello (EN CO aveva una FI Uno) la Corte ipotizza la disponibilità anche di una ND. Si tratta effettivamente di considerazione congetturale (nell'ambito delle possibili ipotesi sarebbe stato più logico ritenere che l'uso del linguaggio criptico avesse portato a fraintendimento. Forse EN OR, confondendosi, riteneva che CO avesse una ND e questo giustificherebbe il fatto che l'auto venne poi ritrovata senza alcun segno di manomissione: non andava bene per l'uso per il quale il furto era stato commissionato), ma del tutto ininfluente, tenuto conto che la comunicazione avvenne grazie alla cella di Sangano, elemento ulteriore di conforto per la tesi sostenuta in sentenza, perché prova che OR si trovava in zona. Il fatto che si fosse allontanato è stato giustificato in maniera non manifestamente illogica. Quel che conta (e che sotto il profilo logico rende non manifestamente illogica la giustificazione motivazione) è che il ricorrente trovò in zona un auto nera, che aveva percorso circa 5.000 km e che aveva un'abbozzatura e che quello stesso pomeriggio nella stessa zona fu rubata una ND nera, che aveva fatto poco più di 5.000 km (in sentenza si dice che da poco aveva fatto il tagliando a tale chilometraggio) e che aveva due abbozzature di cui una poco visibile, unico furto di auto, avente tali caratteristiche, denunciato quella sera.
2.4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione alla condanna di entrambi i ricorrenti per i reati di tentata estorsione di cui al capo 22) è infondato, in quanto "perché si abbia mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie contestata..... sì da pervenire ad un'incertezza assoluta sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio al diritto di difesa (Cass. SS.UU. 19 Ottobre 1996, Di CE). L'evento ritenuto in sentenza non è, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, radicalmente diverso da quello oggetto dell'imputazione. Con la sentenza si è pervenuti ad un adeguamento del fatto contestato sulla scorta delle risultanze processuali, peraltro (si veda pag. 35 atto di appello, per la parte riportata pedissequamente nella sentenza della C.d'A.) adeguandosi alle doglianze difensive che non negavano ne' la violenza nè la minaccia ma tendevano ad ottenere la derubricazione nel meno grave reato di ragion fattasi, spiegando che con TO era già intervenuto accordo per la vendita. La giurisprudenza citata nel ricorso, secondo la quale sussiste violazione del principio di correlazione anche quando la diversa prospettazione provenga dallo stesso imputato, è isolata e superata alla luce di successive pronunce (Cass. Sez. 2^, 12.10-28.10.2000 n. 11082; Cass. N. 5329 del 2000 riv. 215903) nonché in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sopra ricordata.
2.5. Anche il quinto motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 56 c. 4 c.p. in ordine alla conferma della condanna di OR IA per il delitto di tentata estorsione di cui al capo 22 dell'imputazione, è infondato. Ed invero la Corte di merito ha congruamente motivato il convincimento secondo il quale il fatto che la donna abbia cercato di fermare il marito, dopo avergli consegnato la pistola. Nell'ipotesi di concorso infatti, a differenza dell'esecuzione monosoggettiva del reato nella quale dipende dall'esecutore il potere di attuare la desistenza idonea ad interrompere l'azione o ad impedire l'evento, l'azione di ciascuno, indipendentemente dal ruolo svolto, è considerata indivisibile ed inscindibile rispetto a quella degli altri compartecipi. È necessario quindi che il concorrente, per beneficiare dei vantaggi previsti dall'art. 5 6 c. 4 c.p., si attivi al fine di evitare la realizzazione concorsuale ovvero l'evento che ne deriva. Deve cioè instaurare un processo causale che arresti l'azione del (o dei) compartecipe ovvero impedisca l'evento ovvero elimini le conseguenze della sua condotta in modo da renderla irrilevante rispetto al reato commesso da altri ovvero rimasto a livello di tentativo, annullando così il contributo dato alla realizzazione collettiva (Cass. Sez. 2^, 22.1-12.5.1986 n. 3654;
Cass. Sez. 2^, 10.12.84-29.3.85 n. 2923; Cass. Sez. 2^, 27.11.87- 30.6.88 n. 7436; Cass. Sez. 1^, 11.3-12.7.91 n. 7513). Nel caso in esame risulta che la OR non riuscì a disarmare il marito e quindi ad impedire che questi, con l'arma che ella gli aveva dato, minacciasse la persona offesa. Non ebbe cioè modo di annullare il contributo da lei reso al compimento collettivo dell'azione, posto che l'evento non si determinò per fatto indipendente dalla volontà dei ricorrenti, ma per il comportamento della persona offesa che non cedette alle minacce e alle violenze.
2.6. Il sesto motivo di ricorso con il quale entrambi i ricorrenti denunciano manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1) dell'imputazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p. è inammissibile perché formula deduzioni in fatto, mediante la proposizione di valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato in maniera non manifestamente illogica dalla Corte distrettuale per i motivi già esposti al par. 1.5., al quale si rinvia. In ordine all'uso del linguaggio criptico le sentenze di merito evidenziano in particolare che esso non va individuato nella lingua "sinti" ma nel ricorso a figurate: ad es. bici invece di auto;
mangianastri invece di scanner ecc.).
2.7. Anche il settimo motivo di ricorso è infondato, perché la qualifica di capo e organizzatore è motivata con rinvio alla motivazione della sentenza del UP (pag. 36 della stessa: EN OR e il fratello CE sono quelli che assumono l'iniziativa di commettere i reati, che coordinano e che si preoccupano di collocare la refurtiva), secondo quanto già spiegato al paragrafo 1.7.
2.8. Infondato è anche l'ottavo motivo di ricorso con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p. in relazione alla qualificazione come fattispecie autonoma di reato della partecipazione qualificata all'associazione per delinquere. Il richiamo alla sentenza delle SS.UU. 26 giugno 2002, FE non sembra dirimente. Il criterio strutturale della descrizione del precetto penale, adottato nella citata decisione per affermare la natura circostanziale della fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. rispetto a quella di cui all'art. 640 c.p. valorizza proprio la constatazione che la descrizione della prima è effettuata attraverso il rinvio al fatto-reato previsto dalla seconda, seppure con l'integrazione di un oggetto materiale specifico, struttura individuata come rivelatrice della volontà del legislatore di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa. Nel caso dell'art. 416 c.p., la fattispecie di cui al primo comma (che si vorrebbe dal ricorrente ricondurre ad un'ipotesi di aggravante di quella di cui al secondo comma) è compiutamente descritta senza alcun rinvio ad altra disposizione. Il criterio strutturale conduce quindi a conclusioni sicuramente opposte a quelle auspicate.
2.9. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 c. 3 c.p.p. per violazione del divieto di reformatio in peius nei confronti di OR IA per mancata riduzione della pena per effetto dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. concessa in primo grado, è fondato, in quanto la sentenza della Corte di Appello ha omesso di tenere conto della citata attenuante. La sentenza per questo punto deve essere annullata senza rinvio perché, tenuto conto di come il UP aveva già effettuato la riduzione (profilo non impugnato) si può ricalcolare la pena in mesi undici, giorni tre di reclusione ed euro 477.00 di multa (pena base 2 anni ed euro 1.500,00 diminuita di un terzo per l'art. 62 bis c.p. - un anno quattro mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, diminuita di un altro terzo per l'art. 114 c.p. - dieci mesi venti giorni di reclusione ed euro 666,00 di multa,
aumentata di sei mesi ed euro 50,00 per la continuazione - un anno quattro mesi venti giorni di reclusione ed euro 716,00 di multa, diminuita di un terzo per il rito).
3. EN CO:
3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 c. 2 c.p.p. e comunque carenza e manifesta illogicità della motivazione,
è inammissibile per genericità laddove stigmatizza come arbitraria la valutazione dei giudici di merito che individuano in un autoveicolo l'oggetto della telefonata nella quale il ricorrente commissiona ad EN OR una "bici" nuova, ben verniciata, da smontare tutta e da rimontare sulla sua senza tenere conto delle logiche motivazioni addotte dalla Corte di merito (usualità del termine bici per riferirsi ad autoveicolo e riferimento ad analoga operazione fatta su veicolo del padre che, sulla scorta del tenore complessivo della telefonata, sicuramente era un'autovettura). È infondato per il resto, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 2.3. che precede, relativo all'impugnazione proposta da EN OR in relazione allo stesso capo della sentenza.
3.2. Il secondo motivo di impugnazione è fondato. L'assoluzione di RE IN per tale imputazione comporta infatti l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 in quanto il furto risulta commesso soltanto da due persone. Poiché le concesse generiche erano state ritenute equivalenti alle aggravanti, si impone un nuovo giudizio di valenza e nuovo calcolo di pena. Il motivo, data la natura oggettiva dello stesso, giova anche al coimputato EN OR, per l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p.. Per entrambi si impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
3.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 114 c.p. ed omessa motivazione sulla richiesta di concessione dell'attenuante, è infondato, in quanto la Corte di merito ha congruamente motivato sul punto. Avendo giustificato il convincimento secondo il quale il ricorrente non si limitò a dare il suo parere sul colore del veicolo da rubare ma fu il committente del furto, ne è conseguita l'esclusione della partecipazione di minima importanza.
3.4. Fondato è anche il quarto motivo di ricorso. L'eliminazione della dichiarazione di delinquenza abituale comporta infatti come conseguenza anche l'eliminazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro.
Analogamente deve disporsi per RE IN.
4. DE AN (ricorsi avv. Mirate e avv. Botto):
4.1. il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624, 625 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in riferimento al furto di cui al capo 3) dell'imputazione, è inammissibile (ricorso avv. Mirate) laddove critica la sentenza impugnata per la risposta data al motivo di appello con il quale si era rilevato che successivamente all'impossessamento delle autovetture non vi era più traccia di collegamenti telefonici, in quanto propone una valutazione alternativa a quella non manifestamente illogica della Corte territoriale: la mancanza di necessità di collegamenti a distanza è considerazione che non configge con la constatazione che solo gli altri due correi abbiano avuto problemi per scarsità di carburante nei serbatoi.
È parimente inammissibile (ricorso avv. Botto) laddove ritiene preclusa la possibilità per la Corte territoriale di fornire un'interpretazione del materiale probatorio (costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche), alternativa rispetto a quella originaria fornita dalla polizia giudiziaria, posto che quale giudice di merito gli pertiene il compito di rivalutare i fatti e di fornire un'interpretazione che può essere oggetto di censure in sede di legittimità solo ove se ne rilevi la manifesta illogicità. L'ulteriore motivo (ricorso avv. Mirate), che denuncia omessa risposta al rilievo contenuto con l'appello in ordine alla testimonianza dei coniugi LS è infondato, perché la mancata indicazione delle caratteristiche fisiche delle persone che essi videro impossessarsi dei veicoli è implicitamente valutata come irrilevante.
4.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 c.p. di cui al capo 6) dell'imputazione (ricorso avv. Mirate), è inammissibile per la parte in cui contesta la partecipazione diretta del ricorrente sorretta dal semplice riferimento ad un non meglio identificato AN perché per questo profilo l'appello non ha sollevato questione alcuna. È infondato laddove esclude che la condotta posta in essere si sia sostanziata in una effettiva intromissione. Per questo aspetto, tenuto conto che fu il ricorrente ad indicare ad EN OR lo ST come persona interessata all'acquisto della merce rubata da EN CE, valgono le motivazioni esposte al par.
2.1. La critica ulteriore (ricorso avv. Botto, che in maniera unitaria la deduce per i capi 6, 7 e 12) di mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo è infondata, in quanto la Corte distrettuale non si limita alla formulazione del sillogismo denunciato (secondo il quale DE è ricettatore in quanto gli EN sono ladri) ma deriva il proprio convincimento dalla condotta del ricorrente al fine di giustificare quanto risultante dalle intercettazioni telefoniche: l'inverosimiglianza e pretestuosità delle ragioni addotte che nella sua conducenza all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo non è stata oggetto di critica.
4.3. Il terzo motivo (avv. Mirate), con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione al furto di cui al capo 7) è inammissibile per genericità, perché critica l'iter argomentativo sviluppato nella sentenza impugnato con la semplice asserzione di non condivisione dello stesso.
4.4. Il quarto motivo (avv. Mirate) con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tentata ricettazione di cui al capo 12), è infondato per gli stessi motivi già indicati per EN OR al par. 2.2., al quale si rinvia.
4.5. Il quinto motivo di ricorso (avv. Botto) con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso nel furto della FI UN di cui al capo 13
dell'imputazione è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata indica in maniera puntuale il contenuto della telefonata intercorsa, l'invito effettuato da EN OR a raggiungerlo portando una centralina, la zona di provenienza della telefonata e la sua corrispondenza con il luogo in cui fu commesso il furto, sicché non sussiste la dedotta illogicità.
4.6. L'ultimo motivo (comune ad entrambi i ricorsi) con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione per delinquere e vizio di motivazione è ancora infondato in quanto la Corte ha fornito adeguata motivazione, per quanto già indicato al par.
1.5. che precede e al quale si rinvia. In particolare, giova ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno omesso di considerare il legame familiare che lo lega alla famiglia EN ma lo hanno valutato in connessione con tutti gli altri elementi emersi dalle indagini.
5. RE IN.
L'unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) dell'imputazione, è infondato, perché genericamente invoca "il basso profilo intellettivo" del ricorrente e la marginalità della sua posizione (un'"unica apparizione operativa") senza tenere conto che la Corte di merito ha desunto l'appartenenza oltre che dall'inserimento stabile nel gruppo, dalle sue stesse ammissioni ("di solito si usciva per un'oretta e se si trovava un'auto interessante la si rubava....") mostrandosi disposto ad obbedire prontamente agli ordini dei capi, come rilevato nella sentenza impugnata.
6. OR SI.
6.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 192 c. 2 c.p.p. e comunque carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p., è infondato per gli stessi motivi indicati al par.
1.5. in relazione ad analogo ricorso proposto da EN CE. Ad essi pertanto si rinvia.
6.2. Il secondo motivo, che propone analoga denuncia in ordine alla ritenuta partecipazione della ricorrente all'associazione per delinquere, è anch'esso infondato, laddove pretende di rilevare incongruenza motivazionale tra la ritenuta posizione defilata delle componenti femminili dell'associazione e l'indispensabilità del loro ruolo valorizzata nella prima sentenza (integrante quella di appello perché richiamata). Ed invero il ruolo subalterno (desunto da massima d'esperienza tratta dalla scienza sociologica, utilizzabile come regola di inferenza per la valutazione della prova e che la ricorrente non contesta nella sua validità intrinseca) non ne esclude la indispensabilità, in quanto congruamente giustificata. Il Giudice di prime cure aveva infatti spiegato le ragioni di tale convincimento: in quanto donne, incensurate e quindi meno sospette, correvano rischi minori di essere sottoposte a controlli. La Corte distrettuale non ha ridimensionato il ruolo, ma anzi lo ha confermato, implicitamente rispondendo alle critiche sul punto mosse con l'appello, perché è indubitabile che la telefonata esaminata fu indirizzata all'odierna ricorrente. A lei l'interlocutore si rivolse per sapere se c'era la "radio" (termine che per i Giudici di merito sta per scanner). Il fatto che abbia preso un margine di tempo per rispondere è stato implicitamente considerato come irrilevante rispetto al dato, incontrovertibile, che ella di tale strumento aveva la disponibilità, ovvero era in grado di assicurarne la disponibilità all'interlocutore.
7. Tenuto conto del rigetto totale dei ricorsi, EN CE, DE AN e OR SI vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di EN CO e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di EN OR, relativamente al furto aggravato di cui al capo 14) limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., che elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione della pena;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di OR IA relativamente alla tentata estorsione di cui al capo 22) dell'imputazione, limitatamente alla mancata valutazione della già riconosciuta attenuante di cui all'art. 114 c.p. nel calcolo della pena, che per l'effetto ridetermina in mesi undici giorni tre di reclusione ed euro quattrocentosettantasette di multa. Elimina la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro disposta nei confronti di EN CO e RE IN.
Rigetta nel resto i ricorsi dei sopraccitati imputati nonché quelli di EN CE, DE AN e OR SI, condannando questi ultimi al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004