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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1768/2020, posta in decisione in data 30.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
Parte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. SCADUTO ANNA MARIA e dell'Avv. SQUILLACI
NC ( ) C/O AVV.AMENTA GIANFRANCO VIA C.F._1
SALESIO BALSAMO, 19 90138 ER;
e con elezione di domicilio in via
C/O AVV. AMENTA VIA S. BALSAMO N.19 90100 ER presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), nato a ER in [...] CP_1 C.F._2
28/04/1971, (C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._3
ER in data 20/12/1986, (C.F. ), CP_3 C.F._4
nato a [...] in data [...], (C.F. CP_4 C.F._5
), nato a [...] in data [...], (C.F. CP_5
), nata a [...] in data [...], C.F._6 CP_6
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il C.F._7
patrocinio dell'Avv. GANCI ROSALIA e dall'Avv. GANCI FRANCESCO
( ) e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore C.F._8
(C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], con il C.F._9
patrocinio dell'Avv. PRIOLA SERGIO BIAGIO ALOISIO GIUSEPPE N.Q.
[...]
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._10
ER (PA) in data 05/02/1991, N.Q. CP_7 [...]
(C.F. ), nato a [...] in Parte_2 C.F._11
data 18/01/1996, con il patrocinio dell'Avv. PRIOLA SERGIO BIAGIO con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
(C.F. ), nato a CEFALU' in [...] Parte_3 C.F._12
08/03/1951, con il patrocinio dell'Avv. GIARRUSSO FRANCESCO e con elezione di domicilio in via . . presso il medesimo difensore
APPELLATI
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_8 C.F._13
data 16/09/1968,
(C.F. ), nato a [...] Controparte_9 C.F._14
(NA) in data 13/06/1964,
APPELLATI CONTUMACI
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , , e CP_3 CP_1 CP_6 CP_4 CP_5
convenivano la Controparte_2 [...]
chiedendo il risarcimento Parte_1
dei danni non patrimoniali dagli stessi patiti a seguito della morte del loro congiunto
, avvenuta in data 27 dicembre 2003 alle ore 9.40, quando, mentre Persona_1
questi stava lavorando alle operazioni di smontaggio di un ponteggio posto a
Palermo, in via Trinacria n. 58, per la ristrutturazione di un palazzo di proprietà della l'impalcatura aveva ceduto e, precipitando dall'altezza del Parte_1
quinto piano, era rimasto sepolto dalle macerie.
La convenuta , tempestivamente costituita, eccepiva, in via Parte_1
preliminare l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate, e chiedeva nel merito il rigetto integrale delle domande.
Chiedeva, inoltre, e conseguiva, l'autorizzazione a citare in giudizio Parte_3
(coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori designato dalla
[...]
fondazione , EP IO, (tutti Parte_1 Parte_2 CP_7
eredi del defunto , subappaltatore e noleggiatore dei ponteggi esterni Parte_2
e delle relative attrezzature), (subappaltatore per i lavori di Controparte_8 installazione e smontaggio dell'impalcatura) (titolare della Controparte_9
ditta Eurom Tecnologie e appaltatrice dei lavori da parte della fondazione); di costoro, si costituiva solo . Parte_3
Con sentenza n. 1385/2020 emessa il 22.4.2020, il Tribunale di Palermo accoglieva le domande avanzate dai AT e condannava l (in solido CP_1 Pt_1
con , IO EP e quali Parte_3 Parte_2 CP_7
eredi di , e al Parte_2 Controparte_8 Controparte_9
risarcimento del danno in loro favore per la somma di euro 44.617,10 a ciascuno dei AT, distinguendo, in percentuale, le quote di repsonsabilità di ciascuno nelal determinazione dell'evento lesivo.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello l con atto di citazione Pt_1
3 del 4.12.2020, sulla base dei seguenti motivi: 1) errato rigetto dell'eccezione di prescrizione;
2) errata determinazione della percentuale di colpa della vittima e correlata rideterminazione della percentuale di responsabilità dei coobbligati;
3) errato riconoscimento del danno da perdita parentale ed errata liquidazione di detto danno;
4) restituzione totale, o, in subordine, parziale, degli importi pagati da ai congiunti Piano, in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_1
Costituendosi, IO EP e terzi Parte_2 CP_7
chiamati nella qualità di eredi del Sig. , avanzavano appello Parte_2
incidentale alla sentenza, per diversi motivi, affermando l'assenza di colpa o, in subordine, la minore colpa di nella causazione del sinistro;
una Parte_2 maggiore colpa della;
l'assenza di prova Parte_1 Persona_2
del danno da lesione del rapporto parentale dei Piano;
la prescrizione del diritto al risarcimento dei Piano.
Si costituivano anche i AT , appellati, contestando il gravame e CP_1
chiedendone il rigetto.
Infine, si costituiva , avanzando anch'egli appello incidentale, Parte_3
chiedendo del pari il rigetto dell'appello proposto e, al contempo, contestando le pretese dei Piano.
In data 30.5.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Vale innanzitutto premettere che la vicenda è stata oggetto di un procedimento penale che ha visto la condanna di , Parte_3 Controparte_8 Parte_2
e per i reati di cui agli artt. 113 e 589 c.p., in solido
[...] Controparte_9 con l , confermata in tre gradi di giudizio (Tribunale di Palermo con Pt_1 sentenza n. 1299/2013 del 25.1.2013; Corte d'appello di Palermo con sentenza n.
2181/2014 del 12.5.2014; Cassazione con sentenza n. 2151/2015 del 12.11.2015, depositata il 26.11.2015) in favore delle parti civili e CP_10 CP_11
(genitori del defunto) e (coniuge, anche per le figlie minori Persona_3 all'epoca dei fatti, e . Persona_4 Per_5
Il presente giudizio civile verte, invece, tra i AT del defunto , Persona_1
estranei al procedimento penale di cui sopra, e l (oltre ai coobbligati in Pt_1
solido): i , infatti, con lettera di costituzione in mora, inviata a mezzo CP_1
4 Raccomandata A.R. datata 8.10.2012, chiedevano alla di essere Parte_1
risarciti dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti a causa della perdita del ER . E' a seguito di riscontro negativo da parte della Persona_1 Parte_1
in data 31.10.2012, che nel 2016 i AT convenivano in giudizio
[...] CP_1
l' innanzi al Tribunale di Palermo che, come già accennato, accoglieva le Pt_1
loro pretese.
Con il primo motivo di gravame, l' censura la sentenza nella parte in Pt_1
cui il primo Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa , evidenziando in motivazione che “il termine Parte_1
prescrizionale applicabile nel caso di specie è non già quello quinquennale generalmente previsto per l'esperimento dell'azione risarcitoria da responsabilità aquiliana, bensì il più lungo termine decennale che si ricava dal combinato disposto degli articoli 157 c.p. e 589 c.p. vigenti ratione temporis, alia luce della previsione del terzo comma dell'articolo 2947 c.c., a tenore del quale: "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile"” (v. sentenza impugnata, pp. 6-7).
A detta dell'appellante, lo stesso Giudice “non ha tenuto conto che gli attori hanno invocato un risarcimento non in quanto soggetti lesi dal reato ma dal fatto illecito civile ed una responsabilità oggettiva della ex art. 2049 c.c.”, per Parte_1
cui non avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più lungo e, anzi, avrebbe dovuto in primo luogo accertare il fatto di reato in tutti i suoi elementi non avendo i AT Piano preso parte al procedimento penale.
Inoltre, l'appellante contesta l'effetto interruttivo della richiesta di risarcimento inviata dai Piano alla stessa l'8.10.2012, richiamando un orientamento della Pt_1
giurisprudenza di legittimità per cui un atto deve produrre l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario e che ''non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive dei carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore" (Cass. 15714/2018; conf. Cass. 18546/2020), e, conclude l' , la missiva dei Piano “contiene espressioni che, per genericità ed Pt_1
ipoteticità, non si possono equiparare ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (v. atto di appello, pp. 8-10).
La censura mossa dalla fondazione è infondata. Pt_1
Ed invero, nessuna prescrizione è maturata sull'azione civile promossa
5 regolarmente dai Piano.
In particolare, il fatto da cui trae origine la vicenda (omicidio colposo di
[...]
avvenuto il 27.3.2003) coincide con un fatto considerato dalla legge come Per_1
reato, ormai accertato con sentenza penale irrevocabile (sentenza della Cassazione n.
2151/2015 depositata il 26.11.2015, in atti).
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel presente giudizio l'art. 2497 comma 3 c.c., ultimo periodo, in base al quale “…se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, dal momento che, come ha chiarito la giurisprudenza, l'ultimo periodo (e quindi la prescrizione breve) torna ad applicarsi in caso di sentenza irrevocabile “sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale” (Cass. civ. n.
20363/2019), mentre nel caso oggetto di questo giudizio, pur essendovi sentenza penale irrevocabile, i AT non sono stati parte del giudizio. CP_1
Nel caso di specie, invece, trova comunque applicazione l'art. 2947 comma 3
c.c., primo periodo, ai sensi del quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Va chiarito che il fatto delittuoso è avvenuto nel 2003, dunque nel vigore del codice penale antecedente la novella introdotta con la L. 251/2005 (c.d. legge ex
Cirielli); fino al 2005, infatti, la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo. Ratione temporis, dunque, trova applicazione l'art. 157 c.p. che al n. 3 prevedeva che la prescrizione estingue il reato “in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni” (avuto riguardo al massimo della pena edittale, coma 3° art. cit.). E tale era il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p.c.
Ciò posto, i Piano hanno a tutti gli effetti interrotto la prescrizione, prima con l'atto di diffida n. 1455018683-4 dell'8.10.2012 (inviata il 9.10.2012 e ricevuta da presso la sede legale in data 11.10.2012), avvalendosi del Parte_1
6 termine più lungo previsto dalla normativa penale vigente all'epoca, trattandosi di fatto costituente reato, ai sensi dell'art. 2947 c. 3 c.c., successivamente anche con la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado del presente giudizio notificato sempre a in data 21.10.2016. Parte_1
In base all'art. 2943 c. 4 c.c., “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore …”, e la giurisprudenza chiarisce che
“L'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora) ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c. 4 c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata in tema di prescrizione dall'art. 2934 c.c.” (Cass. civ. n.
24913/2022; Cass. n. 15766/2006).
Nella fattispecie, può affermarsi la validità della diffida dell'8.10.2012 quale atto interruttivo della prescrizione, avendo tutte le caratteristiche che la legge richiede al fine di diffidare e mettere in mora il debitore. Infatti, dalla lettura del documento si evince chiaramente l'oggetto della raccomandata “richiesta risarcimento danni patrimoniali ed extrapatrimoniali conseguenti a decesso del sig. a Persona_1 seguito di reato in Palermo il 27.12.2003”, proveniente dai Piano (oggi appellati) e indirizzata alla , con cui i Piano costituivano formalmente in Parte_1 mora la , preannunciando un'eventuale azione legale nei suoi confronti (v. Parte_1
lettera di cost. in mora del 8.10.2012, depositata in data 29.10.2018, allegato 2.5).
Dunque, con la diffida dell'8.10.2012 i hanno interrotto gli effetti della CP_1
prescrizione lunga decennale decorrente dal momento del fatto (27.12.2003) e correttamente instaurato il giudizio di primo grado con atto del 21.10.2016.
Con il secondo motivo, la appellante contesta la determinazione Parte_1
della percentuale di colpa della vittima e la conseguente percentuale di responsabilità dei coobbligati.
In particolare, l censura la sentenza nella parte in cui il giudice afferma Pt_1 che “sussiste, pertanto, un concorso di colpa di ex art. 1227 ce. che va Persona_1
determinato, tenuto conto delle gravi violazioni poste dai soggetti ritenuti responsabili in sede penale del suo decesso, nella misura dei 10%" (sentenza
7 impugnata, p. 17).
Sostiene l'appellante, che “l'irregolarità delle operazioni di smontaggio era talmente palese, così come il correlato rischio di implosione a cui gli operai si sono volontariamente esposti, pur nella consapevolezza di porre in essere un'attività contraria a regole di prudenza, che risulta di tutta evidenza l'esiguità della misura del concorso colposo del danneggiato stabilita dalla sentenza gravata” e, dunque, il concorso di colpa di andrebbe rideterminato nella misura del 40% Persona_1
invece che del 10% (v. atto di appello, p. 13).
La censura è infondata.
Sul punto, occorre brevemente premettere i fatti di causa rilevanti in questa sede.
Nel procedimento penale è stato accertato che il ponteggio in questione era ceduto per il sovraccarico connesso alle erronee operazioni di smontaggio (“sulla base del sopralluogo eseguito dai Vigili del Fuoco, delle fotografie del luogo del sinistro e delle testimonianze assunte, in specie quella di che quel Testimone_1
giorno stava lavorando con il cognato ed era anch'egli caduto dalle Persona_1
impalcature, a causa del crollo, e si era miracolosamente salvato riportando solo lesioni” – v. sentenza impugnata, p. 11).
La , quale soggetto committente dei lavori, aveva incaricato Parte_1
il proprio dipendente geometra di redigere un progetto di risanamento CP_12
dell'immobile ed il relativo piano di sicurezza (PSI), nominandolo coordinatore per la sicurezza per la progettazione nonché direttore dei lavori. Poiché, tuttavia, il CP_12
prestava servizio a Roma, il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché di coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione era stato affidato all'Ing. , che poteva operare in loco. Pt_3
Nel corso dei giudizi penali è, altresì, emersa una catena di subappalti "a cascata": infatti quale amministratore unico della EUROM Testimone_2
Tecnologie s.r.l., in data 5 maggio 2003 aveva stipulato con l'impresa individuale
" ” un contratto per il noleggio dei ponteggi esterni e delle Parte_2
attrezzature annesse. A sua volta l'impresa " aveva sottoscritto il 29 aprile Pt_2
2003, sempre in relazione ai lavori in questione, un contratto con Controparte_8
nella qualità di titolare dell'impresa "Ponteggi Falcone", con sede a Palermo, per il montaggio a nolo per 90 giorni ed il successivo smontaggio del ponteggio.
In sede penale, quindi, è stato accertato che i lavori di montaggio e smontaggio
8 del ponteggio erano riconducibili al e ad operai da questo coordinati ed CP_8
entrambe le fasi erano state caratterizzate da gravi violazioni.
In data 10 dicembre 2003, il direttore dei lavori dell , aveva Pt_1 CP_12
ordinato la sospensione dei lavori per il periodo compreso tra il 20 dicembre 2003 e il
6 gennaio 2004.
Tuttavia, nonostante l'ordine impartito, anche in quelle date erano proseguiti i lavori all'interno del cantiere: in particolare, il 27 dicembre 2003, seguendo le direttive impartite dal ed il cognato avevano CP_8 Persona_1 Persona_6
proceduto alle operazioni di smontaggio del ponteggio.
Il crollo del ponteggio è derivato, in particolare, dal sovraccarico di materiale sui piani in quota della stessa struttura, depositato da altri operai e accumulato ormai da giorni (come sostiene correttamente il giudice di prime cure: “il crollo, si rammenta, avvenne alle ore 9:40 circa, ovvero un tempo insufficiente ad appesantire in quella sola mattinata il ponteggio al punto da farlo collassare” - sentenza impugnata, p.
15), la cui supervisione era rimessa a . Parte_3
Considerato, infatti, il rapporto intercorso tra la fondazione quale Parte_1
committente, e il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva , Parte_3
l' è stata ritenuta responsabile, ex art. 2049 c.c., per i danni cagionati da Pt_1
. Parte_3
Ciò posto, il Giudice di prime cure ha valutato anche l'incidenza della condotta imprudente di , ritenendo che questi abbia concorso “seppur in maniera Persona_1 minima” nella causazione dell'evento. A riguardo, è stato accertato che il Piano non possedeva la qualifica necessaria per lo svolgimento della mansione espletata e non era dotato di idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Secondo il primo Giudice, avrebbe dovuto evitare di assumere un Persona_1
incarico per il quale era sprovvisto della necessaria competenza, oltre che degli indispensabili dispositivi di protezione, senza tralasciare di considerare che
l'osservanza delle corrette procedure di dismissione avrebbe evitato l'ulteriore sovraccarico della struttura, che aveva determinato poi il crollo del ponteggio” e, dunque, tenuto conto in ogni caso, delle gravi violazioni poste in essere dai soggetti ritenuti responsabili in sede penale del suo decesso, determinava il suo concorso di colpa nella misura del 10 %.
Ebbene, tale percentuale è da ritenere certamente adeguata;
in primo luogo,
9 l'appellante non fornisce adeguate ragioni per una maggiorazione di responsabilità del Piano, limitandosi ad evidenziarne in maniera generica la “condotta avventata”. Il primo Giudice correttamente ha dato maggior rilievo alle condotte dei soggetti a capo delle operazioni di smontaggio del ponte e della supervisione dei lavori, nonché dell in quanto committente dei lavori, soggetti comunque responsabili, in Pt_1 quanto tali, anche dell'organizzazione del lavoro dei subalterni, residuando solo in minima parte la responsabilità del Piano per profili comunque secondari rispetto a quello, rimario, dell'organizzazione del lavoro e della predisposizione dei presidi di sicurezza.
Con il terzo motivo, l' contesta il riconoscimento (l'an) del danno da Pt_1
perdita del rapporto parentale (danno non patrimoniale vantato iure proprio dai AT ) e l'ammontare del quantum liquidato. CP_1
Analizzando la deduzione dell , più compiutamente argomentata, si Pt_1
rileva quanto segue.
Richiamando giurisprudenza di legittimità (“la Suprema Corte ha statuito che il
c.d. danno da perdita del rapporto parentale non può considerarsi in re ipsa ossia per il solo fatto dell'esistenza in sé del vincolo parentale, ma richiede invece,
l'allegazione (e la asseverazione), precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico” - Cass 5013/2017, atto di appello p. 14) l'appellante deduce che il Giudice si è limitato a rilevare che "emerge un significativo legame tra i AT, anche in considerazione del fatto che l'intero gruppo familiare viveva nella stessa palazzina" e che “il defunto...trasferitosi da qualche mese con la moglie e le figlie nella città di
ME ER era tornato a Palermo per ivi trascorrere le feste natalizie con la famiglia”. In particolare, evidenza l'appellante principale, che la convivenza nello stesso stabile non può ritenersi prova dell'intensità del rapporto parentale;
anzi, depone a sfavore il trasferimento stesso del Piano, con la moglie e le figlie, in un'altra città.
Tali elementi farebbero desumere, a detta dell'appellante, un affievolimento del rapporto parentale tra i AT, tale da escludere uno sconvolgimento della loro vita quotidiana.
Con riguardo al quantum liquidato, l specifica, poi, che “la sentenza Pt_1
10 gravata, procede alla liquidazione del danno sulla base dell'unico elemento della convivenza nella stessa palazzina per giungere, con ragionamento meramente presuntivo, a ritenere sussistente un significativo legame tra i AT”.
La censura è infondata.
In ordine al primo profilo, attinente all'an del danno da perdita del rapporto parentale, valgono le seguenti considerazioni.
I AT sul punto hanno specificato che all'epoca dei fatti erano tutti CP_1
conviventi presso lo stesso domicilio e che l'allontanamento di era Persona_1
soltanto momentaneo e dovuto da esigenze lavorative.
In ogni caso vale osservare che la convivenza non è un fattore determinante nel riconoscimento o meno di tale posta di danno, considerando, peraltro, che l'onere della prova in ordine all'eventuale sussistenza di un rapporto non pacifico tra i AT
e la vittima era in capo al responsabile del danno, nel caso di specie, l' . Pt_1
La Suprema Corte, infatti, ha di recente ribadito che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e AT), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale
e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass. n. 27142, 21 ottobre 2024).
Nel caso di specie, posto che non è stato provato dall , odierna Pt_1 appellante, l'esistenza di un rapporto conflittuale ed emotivamente distaccato tra i AT e la vittima, non può che concludersi per la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale.
In ordine all'an, peraltro, si è formato il giudicato a seguito del procedimento penale concluso con tre gradi di giudizio, essendo intervenuta anche sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione. A riguardo, vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “L'efficacia vincolante attiene proprio
11 all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, non potendo più mettere in dubbio «l'accertamento della sussistenza del fatto reato»
(Cass. 2083/2013), «la sua commissione» e la sua illiceità (Cass. 14921/2010), oltre che «l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili» (Cass. 2083/2013), ma potrà contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, cosicché il giudice civile non deve procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell'an della richiesta risarcitoria (Cass. 5660/2018; Cass. 4318/2019)”
Con riguardo al quantum, invece, è l'influenza sulla vita dinamico-relazionale dei soggetti lesi che deve essere provata da questi stessi, rilevando in sede di liquidazione: “…l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass. n. 27142 del 21 ottobre 2024).
Sul punto, il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ai fini della liquidazione del danno ha ben tenuto conto del trasferimento (seppur temporaneo) del Piano, affermando che da questo deriva “una attenuazione del legame parentale che, se non può in alcun modo pregiudicare il riconoscimento del danno, deve tuttavia riverberarsi nella quantificazione dello stesso” (sentenza impugnata, p. 22). Il giudice ha, quindi, riconosciuto in favore di ciascuno dei AT del defunto , la somma di € 40.000,00 per la perdita Persona_1
del rapporto parentale, facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018 (che contemplano il valore monetario base di € 24.024,00, suscettibile di essere incrementato fino ad un massimo di € 144.130,00). Ha, poi, decurtato detti importi del 10% in ragione del concorso colposo della vittima, pervenendo così alla somma di € 36.000,00 per ciascuno dei AT, successivamente devalutata all'epoca del fatto (27.12.2003), con l'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, pervenendo in conclusione ad €44.617,10 per ciascuno dei Piano (di cui € 8.617,10 per interessi).
A riguardo, i AT del defunto hanno qualificato il loro rapporto in termini di
“forte legame”, “continuo apporto e supporto, sia morale che materiale”, nonché affermato come “la famiglia era molto unita ed i AT vivevano l'uno per CP_1
l'altro”, “la morte prematura del de cuius, verificatasi per il sol fatto di essersi
12 recato a lavorare, ha causato smarrimento e angoscia nei suoi congiunti, i quali hanno subito, oltre che un indicibile dolore, anche un'alterazione della loro quotidianità, affrontando momenti bui senza riuscire a dare una spiegazione alla dipartita del loro caro che ha funestato la loro umile ma unita famiglia” (v. atto di appello, p. 17). I Piano, inoltre, hanno depositato ampia documentazione fotografica ritraente i membri della famiglia, da cui può desumersi sussistente un legame affettivo tra gli stessi (v. documentazione depositata in data 8.3.2021, allegato 4).
Dunque, anche per l'assenza di contestazioni serie sull'ammontare, la quantificazione riconosciuta dal Giudice di primo grado è condivisibile, anche tenuto conto, quanto al profilo della intensità, che il legame parentale è significativo e importante, pur tenuto conto dell'evento riferito (il trasferimento).
APPELLI INCIDENTALI
Con l'appello incidentale, il contesta il rigetto dell'eccezione di Pt_3
prescrizione, la determinazione di percentuale di responsabilità di per il Persona_1
conseguente ricalcolo di quella dei coobbligati e la quantificazione delle spese di lite. trattasi di appello inammissibile perché tardivo, in quanto la comparsa di risposta che lo contiene è stata depositata in data 29.3.2021, a fronte di una udienza fissata dall'appellante principale al 31.3.2021, in evidente violazione dell'art. 343 c.p.c.
Con il loro appello incidentale, gli eredi di muovono diverse Pt_2
contestazioni alla sentenza di prime cure, che possono essere così riepilogate: 1) divieto di subappalto e mancata qualificazione in capo ad di Parte_2
“responsabile di cantiere”; 2) errato rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dall in primo grado;
3) errato riconoscimento del danno da perdita parentale Pt_1
e conseguente errata liquidazione dello stesso;
4) errata determinazione di percentuale di responsabilità di e conseguente ricalcolo di quella dei Persona_1
coobbligati; 5) maggiore responsabilità di nella causazione Controparte_8 dell'evento; 6) maggiore responsabilità di;
7) maggiore Controparte_13 responsabilità dell'impresa appaltatrice Eurom e, dunque, di CP_9 quale “Direttore dei lavori”.
[...]
Ora, quanto ai punti 2), 3) e 4) è stato già detto, poiché contenenti censure identiche a quelle formulate dalla fondazione . E' appena il caso di ribadire Pt_1 comunque, che l'eccezione di prescrizione va rigettata nei confronti di e Pt_2 quindi dei suoi eredi, in forza dell'art. 1310 c.c., come enunciato dal primo Giudice.
13 Restano da analizzare le altre contestazioni, che possono trattarsi congiuntamente in quanto, in sostanza, volte tutte a determinare una maggiore graduazione di responsabilità dei soggetti coinvolti ( , Controparte_8 Parte_1
, , , in favore di una
[...] Parte_3 Controparte_9
corrispondete diminuzione o annullamento di responsabilità di . Parte_2
È importante ricordare che tutti e tre gli eredi di , regolarmente citati, non Pt_2
hanno preso parte al procedimento di primo grado, restando contumaci. Pt_2
, poi, è risultato contumace anche nel primo e secondo grado di giudizio
[...]
penale, costituendosi in sede di proposizione di ricorso per Cassazione.
Ora, il Giudice di primo grado, nell'accertare le singole quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei soggetti coinvolti, ha correttamente tenuto conto degli elementi emersi nel processo penale, stante il giudicato intervenuto da ultimo con sentenza di Cassazione n. 2151/15, divenuta irrevocabile il 26.11.2015, in atti.
Il primo giudice ha dunque già differenziato le responsabilità:
- (committente dei lavori) e di , quale CP_14 Parte_3
responsabile al servizio di prevenzione e protezione di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
- Dell'EUROM Tecnologie s.r.l. (appaltatrice) e di CP_9
quale direttore di cantiere;
[...]
- e (subappaltatori). Controparte_15 Parte_2
È stato, infatti, accertato che, in violazione del capitolato speciale di appalto, aveva subappaltato ad i lavori relativi al Controparte_9 Parte_2
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e quest'ultimo, a sua volta, aveva subappaltato i medesimi lavori a . In sede penale, era stato Controparte_8 Pt_2
indicato dagli operai quale "responsabile del cantiere", occupandosi di fatto di tutti i lavori, compresi quelli relativi alla realizzazione e allo smontaggio del ponte.
Il Tribunale civile ha dunque ascritto:
a e ad una quota di responsabilità del 25% ciascuno nella CP_8 Pt_2
verificazione dell'evento;
a la quota del 25%; Controparte_9
a (e, quindi all' , ente responsabile della sua nomina) Parte_3 Pt_1
la quota del 15%; alla vittima un concorso di colpa del 10%.
14 A riguardo, costituendosi solo in questo giudizio, gli eredi di si limitano Pt_2
a dedurre genericamente:
Sul divieto di subappalto e sulla mancata qualifica in capo al Sig. di Pt_2
responsabile di cantiere, che “il Sig. , contrariamente a quanto Parte_2
indicato dagli operai in sede penale non ha mai ricoperto nemmeno di fatto la qualifica di responsabile del cantiere”… “l'impresa subappaltava il Pt_2 montaggio e lo smontaggio dei suddetti ponteggi tubolari alla “Ponteggi Falcone" di
. Tale contratto prevedeva la durata massima di 90 giorni decorrenti Controparte_8 dal 29 aprile 2003. Come noto, l'evento de quo si è verificato in data 27.12.2003 quando i 90 giorni erano già decorsi”;
Sulla responsabilità di : “il Sig. aveva Controparte_8 Parte_2
semplicemente sub appaltato a sua volta il noleggio e i lavori di montaggio e smontaggio dell'impalcatura al Sig. ” ... “non si comprende una Controparte_8
pari attribuzione della responsabilità nella misura del 25% ai Sigg.ri CP_9
e alla luce dei ruoli svolti all'interno della vicenda che ci
[...] Parte_2 occupa” … “il Sig. si è soltanto occupato del nolo del ponteggio e Parte_2
delle relative attrezzature, non aveva alcuna conoscenza dei lavori che si effettuavano all'interno del cantiere”;
Sulla maggiore responsabilità di e di : “stante Pt_1 Parte_3
l'evidente responsabilità di in proprio e dello stesso Ente ex art. 2049 c.c. per Pt_1
i danni cagionati dal coordinatore designato, Sig. , si insiste Parte_3 affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo riveda le percentuali di colpa attribuite tanto ad tanto al Sig. ”; Pt_1 Pt_3
Sulla responsabilità dell'impresa appaltatrice e di Controparte_9 richiama l'art 23 del capitolato speciale di appalto dei lavori in questione, in base al quale “Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto unicamente sull'Impresa appaltatrice e sul Direttore di Cantiere”, assumendo che, di conseguenza, “nessuna responsabilità potrà essere ricondotta al de cuius ” e Pt_2
nessun valore poteva darsi alle dichiarazioni degli operai rese in sede penale, posto che “deve riconoscersi maggiore rilevanza ad un atto formale di nomina per la qualifica di Direttore di Cantiere rispetto alle testimonianze di operai rese in un giudizio…”.
Ebbene, a giudizio di questa Corte la differenziazione effettuata dal Giudice di
15 prime cure è condivisibile: si nota, infatti, che le deduzioni mosse dagli eredi di
, generiche e prive di utili allegazioni, non sono sufficienti a dimostrare una Pt_2 diversa responsabilità di quest'ultimo rispetto a quella accertata con sentenza penale ormai passata in giudicato, tenuto conto della stretta correlazione tra lo stato e la gestione del ponteggio e l'evento mortale, costituito proprio dal collassamento del ponteggio, del quale l' , per la sua posizione, non poteva non rispondere. Pt_2
In ultimo, confermata la statuizione di prime cure, deve essere disatteso l'ultimo motivo di appello dell , relativo alla richiesta di restituzione degli importi Pt_1 pagati dall in esecuzione della sentenza di primo grado, stante l'esito del Pt_1 presente giudizio oltre all'assoluto difetto di prova dei relativi esborsi.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico di , gli e in solido fra tutti, in favore dei , Pt_1 CP_16 Pt_3 CP_1 in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
nulla sulle spese nei confronti dei contumaci.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di CP_9
e , così provvede:
[...] Controparte_8
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , e CP_3 CP_1 CP_6 CP_4 CP_5 [...]
, IO EP e CP_2 Parte_2 CP_7 CP_9
e , , avverso la sentenza n. 1385/2020
[...] Controparte_8 Parte_3
emessa il 22.4.2020 dal Tribunale di Palermo, nonché e gli appelli incidentali proposti da nonché da , IO EP e Parte_3 Parte_2 CP_7
[...]
2) condanna , in solido con , Parte_1 Parte_3 Pt_2
, IO EP e al pagamento, in favore di
[...] CP_7 CP_1
16 , , , e , delle spese del presente CP_3 CP_1 CP_6 CP_9 CP_5 CP_2
grado del giudizio, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato per l'appello principale e gli appelli incidentali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 9.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1768/2020, posta in decisione in data 30.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
Parte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. SCADUTO ANNA MARIA e dell'Avv. SQUILLACI
NC ( ) C/O AVV.AMENTA GIANFRANCO VIA C.F._1
SALESIO BALSAMO, 19 90138 ER;
e con elezione di domicilio in via
C/O AVV. AMENTA VIA S. BALSAMO N.19 90100 ER presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), nato a ER in [...] CP_1 C.F._2
28/04/1971, (C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._3
ER in data 20/12/1986, (C.F. ), CP_3 C.F._4
nato a [...] in data [...], (C.F. CP_4 C.F._5
), nato a [...] in data [...], (C.F. CP_5
), nata a [...] in data [...], C.F._6 CP_6
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il C.F._7
patrocinio dell'Avv. GANCI ROSALIA e dall'Avv. GANCI FRANCESCO
( ) e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore C.F._8
(C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], con il C.F._9
patrocinio dell'Avv. PRIOLA SERGIO BIAGIO ALOISIO GIUSEPPE N.Q.
[...]
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._10
ER (PA) in data 05/02/1991, N.Q. CP_7 [...]
(C.F. ), nato a [...] in Parte_2 C.F._11
data 18/01/1996, con il patrocinio dell'Avv. PRIOLA SERGIO BIAGIO con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
(C.F. ), nato a CEFALU' in [...] Parte_3 C.F._12
08/03/1951, con il patrocinio dell'Avv. GIARRUSSO FRANCESCO e con elezione di domicilio in via . . presso il medesimo difensore
APPELLATI
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_8 C.F._13
data 16/09/1968,
(C.F. ), nato a [...] Controparte_9 C.F._14
(NA) in data 13/06/1964,
APPELLATI CONTUMACI
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , , e CP_3 CP_1 CP_6 CP_4 CP_5
convenivano la Controparte_2 [...]
chiedendo il risarcimento Parte_1
dei danni non patrimoniali dagli stessi patiti a seguito della morte del loro congiunto
, avvenuta in data 27 dicembre 2003 alle ore 9.40, quando, mentre Persona_1
questi stava lavorando alle operazioni di smontaggio di un ponteggio posto a
Palermo, in via Trinacria n. 58, per la ristrutturazione di un palazzo di proprietà della l'impalcatura aveva ceduto e, precipitando dall'altezza del Parte_1
quinto piano, era rimasto sepolto dalle macerie.
La convenuta , tempestivamente costituita, eccepiva, in via Parte_1
preliminare l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate, e chiedeva nel merito il rigetto integrale delle domande.
Chiedeva, inoltre, e conseguiva, l'autorizzazione a citare in giudizio Parte_3
(coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori designato dalla
[...]
fondazione , EP IO, (tutti Parte_1 Parte_2 CP_7
eredi del defunto , subappaltatore e noleggiatore dei ponteggi esterni Parte_2
e delle relative attrezzature), (subappaltatore per i lavori di Controparte_8 installazione e smontaggio dell'impalcatura) (titolare della Controparte_9
ditta Eurom Tecnologie e appaltatrice dei lavori da parte della fondazione); di costoro, si costituiva solo . Parte_3
Con sentenza n. 1385/2020 emessa il 22.4.2020, il Tribunale di Palermo accoglieva le domande avanzate dai AT e condannava l (in solido CP_1 Pt_1
con , IO EP e quali Parte_3 Parte_2 CP_7
eredi di , e al Parte_2 Controparte_8 Controparte_9
risarcimento del danno in loro favore per la somma di euro 44.617,10 a ciascuno dei AT, distinguendo, in percentuale, le quote di repsonsabilità di ciascuno nelal determinazione dell'evento lesivo.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello l con atto di citazione Pt_1
3 del 4.12.2020, sulla base dei seguenti motivi: 1) errato rigetto dell'eccezione di prescrizione;
2) errata determinazione della percentuale di colpa della vittima e correlata rideterminazione della percentuale di responsabilità dei coobbligati;
3) errato riconoscimento del danno da perdita parentale ed errata liquidazione di detto danno;
4) restituzione totale, o, in subordine, parziale, degli importi pagati da ai congiunti Piano, in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_1
Costituendosi, IO EP e terzi Parte_2 CP_7
chiamati nella qualità di eredi del Sig. , avanzavano appello Parte_2
incidentale alla sentenza, per diversi motivi, affermando l'assenza di colpa o, in subordine, la minore colpa di nella causazione del sinistro;
una Parte_2 maggiore colpa della;
l'assenza di prova Parte_1 Persona_2
del danno da lesione del rapporto parentale dei Piano;
la prescrizione del diritto al risarcimento dei Piano.
Si costituivano anche i AT , appellati, contestando il gravame e CP_1
chiedendone il rigetto.
Infine, si costituiva , avanzando anch'egli appello incidentale, Parte_3
chiedendo del pari il rigetto dell'appello proposto e, al contempo, contestando le pretese dei Piano.
In data 30.5.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Vale innanzitutto premettere che la vicenda è stata oggetto di un procedimento penale che ha visto la condanna di , Parte_3 Controparte_8 Parte_2
e per i reati di cui agli artt. 113 e 589 c.p., in solido
[...] Controparte_9 con l , confermata in tre gradi di giudizio (Tribunale di Palermo con Pt_1 sentenza n. 1299/2013 del 25.1.2013; Corte d'appello di Palermo con sentenza n.
2181/2014 del 12.5.2014; Cassazione con sentenza n. 2151/2015 del 12.11.2015, depositata il 26.11.2015) in favore delle parti civili e CP_10 CP_11
(genitori del defunto) e (coniuge, anche per le figlie minori Persona_3 all'epoca dei fatti, e . Persona_4 Per_5
Il presente giudizio civile verte, invece, tra i AT del defunto , Persona_1
estranei al procedimento penale di cui sopra, e l (oltre ai coobbligati in Pt_1
solido): i , infatti, con lettera di costituzione in mora, inviata a mezzo CP_1
4 Raccomandata A.R. datata 8.10.2012, chiedevano alla di essere Parte_1
risarciti dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti a causa della perdita del ER . E' a seguito di riscontro negativo da parte della Persona_1 Parte_1
in data 31.10.2012, che nel 2016 i AT convenivano in giudizio
[...] CP_1
l' innanzi al Tribunale di Palermo che, come già accennato, accoglieva le Pt_1
loro pretese.
Con il primo motivo di gravame, l' censura la sentenza nella parte in Pt_1
cui il primo Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa , evidenziando in motivazione che “il termine Parte_1
prescrizionale applicabile nel caso di specie è non già quello quinquennale generalmente previsto per l'esperimento dell'azione risarcitoria da responsabilità aquiliana, bensì il più lungo termine decennale che si ricava dal combinato disposto degli articoli 157 c.p. e 589 c.p. vigenti ratione temporis, alia luce della previsione del terzo comma dell'articolo 2947 c.c., a tenore del quale: "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile"” (v. sentenza impugnata, pp. 6-7).
A detta dell'appellante, lo stesso Giudice “non ha tenuto conto che gli attori hanno invocato un risarcimento non in quanto soggetti lesi dal reato ma dal fatto illecito civile ed una responsabilità oggettiva della ex art. 2049 c.c.”, per Parte_1
cui non avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più lungo e, anzi, avrebbe dovuto in primo luogo accertare il fatto di reato in tutti i suoi elementi non avendo i AT Piano preso parte al procedimento penale.
Inoltre, l'appellante contesta l'effetto interruttivo della richiesta di risarcimento inviata dai Piano alla stessa l'8.10.2012, richiamando un orientamento della Pt_1
giurisprudenza di legittimità per cui un atto deve produrre l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario e che ''non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive dei carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore" (Cass. 15714/2018; conf. Cass. 18546/2020), e, conclude l' , la missiva dei Piano “contiene espressioni che, per genericità ed Pt_1
ipoteticità, non si possono equiparare ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (v. atto di appello, pp. 8-10).
La censura mossa dalla fondazione è infondata. Pt_1
Ed invero, nessuna prescrizione è maturata sull'azione civile promossa
5 regolarmente dai Piano.
In particolare, il fatto da cui trae origine la vicenda (omicidio colposo di
[...]
avvenuto il 27.3.2003) coincide con un fatto considerato dalla legge come Per_1
reato, ormai accertato con sentenza penale irrevocabile (sentenza della Cassazione n.
2151/2015 depositata il 26.11.2015, in atti).
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel presente giudizio l'art. 2497 comma 3 c.c., ultimo periodo, in base al quale “…se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, dal momento che, come ha chiarito la giurisprudenza, l'ultimo periodo (e quindi la prescrizione breve) torna ad applicarsi in caso di sentenza irrevocabile “sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale” (Cass. civ. n.
20363/2019), mentre nel caso oggetto di questo giudizio, pur essendovi sentenza penale irrevocabile, i AT non sono stati parte del giudizio. CP_1
Nel caso di specie, invece, trova comunque applicazione l'art. 2947 comma 3
c.c., primo periodo, ai sensi del quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Va chiarito che il fatto delittuoso è avvenuto nel 2003, dunque nel vigore del codice penale antecedente la novella introdotta con la L. 251/2005 (c.d. legge ex
Cirielli); fino al 2005, infatti, la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo. Ratione temporis, dunque, trova applicazione l'art. 157 c.p. che al n. 3 prevedeva che la prescrizione estingue il reato “in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni” (avuto riguardo al massimo della pena edittale, coma 3° art. cit.). E tale era il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p.c.
Ciò posto, i Piano hanno a tutti gli effetti interrotto la prescrizione, prima con l'atto di diffida n. 1455018683-4 dell'8.10.2012 (inviata il 9.10.2012 e ricevuta da presso la sede legale in data 11.10.2012), avvalendosi del Parte_1
6 termine più lungo previsto dalla normativa penale vigente all'epoca, trattandosi di fatto costituente reato, ai sensi dell'art. 2947 c. 3 c.c., successivamente anche con la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado del presente giudizio notificato sempre a in data 21.10.2016. Parte_1
In base all'art. 2943 c. 4 c.c., “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore …”, e la giurisprudenza chiarisce che
“L'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora) ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c. 4 c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata in tema di prescrizione dall'art. 2934 c.c.” (Cass. civ. n.
24913/2022; Cass. n. 15766/2006).
Nella fattispecie, può affermarsi la validità della diffida dell'8.10.2012 quale atto interruttivo della prescrizione, avendo tutte le caratteristiche che la legge richiede al fine di diffidare e mettere in mora il debitore. Infatti, dalla lettura del documento si evince chiaramente l'oggetto della raccomandata “richiesta risarcimento danni patrimoniali ed extrapatrimoniali conseguenti a decesso del sig. a Persona_1 seguito di reato in Palermo il 27.12.2003”, proveniente dai Piano (oggi appellati) e indirizzata alla , con cui i Piano costituivano formalmente in Parte_1 mora la , preannunciando un'eventuale azione legale nei suoi confronti (v. Parte_1
lettera di cost. in mora del 8.10.2012, depositata in data 29.10.2018, allegato 2.5).
Dunque, con la diffida dell'8.10.2012 i hanno interrotto gli effetti della CP_1
prescrizione lunga decennale decorrente dal momento del fatto (27.12.2003) e correttamente instaurato il giudizio di primo grado con atto del 21.10.2016.
Con il secondo motivo, la appellante contesta la determinazione Parte_1
della percentuale di colpa della vittima e la conseguente percentuale di responsabilità dei coobbligati.
In particolare, l censura la sentenza nella parte in cui il giudice afferma Pt_1 che “sussiste, pertanto, un concorso di colpa di ex art. 1227 ce. che va Persona_1
determinato, tenuto conto delle gravi violazioni poste dai soggetti ritenuti responsabili in sede penale del suo decesso, nella misura dei 10%" (sentenza
7 impugnata, p. 17).
Sostiene l'appellante, che “l'irregolarità delle operazioni di smontaggio era talmente palese, così come il correlato rischio di implosione a cui gli operai si sono volontariamente esposti, pur nella consapevolezza di porre in essere un'attività contraria a regole di prudenza, che risulta di tutta evidenza l'esiguità della misura del concorso colposo del danneggiato stabilita dalla sentenza gravata” e, dunque, il concorso di colpa di andrebbe rideterminato nella misura del 40% Persona_1
invece che del 10% (v. atto di appello, p. 13).
La censura è infondata.
Sul punto, occorre brevemente premettere i fatti di causa rilevanti in questa sede.
Nel procedimento penale è stato accertato che il ponteggio in questione era ceduto per il sovraccarico connesso alle erronee operazioni di smontaggio (“sulla base del sopralluogo eseguito dai Vigili del Fuoco, delle fotografie del luogo del sinistro e delle testimonianze assunte, in specie quella di che quel Testimone_1
giorno stava lavorando con il cognato ed era anch'egli caduto dalle Persona_1
impalcature, a causa del crollo, e si era miracolosamente salvato riportando solo lesioni” – v. sentenza impugnata, p. 11).
La , quale soggetto committente dei lavori, aveva incaricato Parte_1
il proprio dipendente geometra di redigere un progetto di risanamento CP_12
dell'immobile ed il relativo piano di sicurezza (PSI), nominandolo coordinatore per la sicurezza per la progettazione nonché direttore dei lavori. Poiché, tuttavia, il CP_12
prestava servizio a Roma, il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché di coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione era stato affidato all'Ing. , che poteva operare in loco. Pt_3
Nel corso dei giudizi penali è, altresì, emersa una catena di subappalti "a cascata": infatti quale amministratore unico della EUROM Testimone_2
Tecnologie s.r.l., in data 5 maggio 2003 aveva stipulato con l'impresa individuale
" ” un contratto per il noleggio dei ponteggi esterni e delle Parte_2
attrezzature annesse. A sua volta l'impresa " aveva sottoscritto il 29 aprile Pt_2
2003, sempre in relazione ai lavori in questione, un contratto con Controparte_8
nella qualità di titolare dell'impresa "Ponteggi Falcone", con sede a Palermo, per il montaggio a nolo per 90 giorni ed il successivo smontaggio del ponteggio.
In sede penale, quindi, è stato accertato che i lavori di montaggio e smontaggio
8 del ponteggio erano riconducibili al e ad operai da questo coordinati ed CP_8
entrambe le fasi erano state caratterizzate da gravi violazioni.
In data 10 dicembre 2003, il direttore dei lavori dell , aveva Pt_1 CP_12
ordinato la sospensione dei lavori per il periodo compreso tra il 20 dicembre 2003 e il
6 gennaio 2004.
Tuttavia, nonostante l'ordine impartito, anche in quelle date erano proseguiti i lavori all'interno del cantiere: in particolare, il 27 dicembre 2003, seguendo le direttive impartite dal ed il cognato avevano CP_8 Persona_1 Persona_6
proceduto alle operazioni di smontaggio del ponteggio.
Il crollo del ponteggio è derivato, in particolare, dal sovraccarico di materiale sui piani in quota della stessa struttura, depositato da altri operai e accumulato ormai da giorni (come sostiene correttamente il giudice di prime cure: “il crollo, si rammenta, avvenne alle ore 9:40 circa, ovvero un tempo insufficiente ad appesantire in quella sola mattinata il ponteggio al punto da farlo collassare” - sentenza impugnata, p.
15), la cui supervisione era rimessa a . Parte_3
Considerato, infatti, il rapporto intercorso tra la fondazione quale Parte_1
committente, e il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva , Parte_3
l' è stata ritenuta responsabile, ex art. 2049 c.c., per i danni cagionati da Pt_1
. Parte_3
Ciò posto, il Giudice di prime cure ha valutato anche l'incidenza della condotta imprudente di , ritenendo che questi abbia concorso “seppur in maniera Persona_1 minima” nella causazione dell'evento. A riguardo, è stato accertato che il Piano non possedeva la qualifica necessaria per lo svolgimento della mansione espletata e non era dotato di idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Secondo il primo Giudice, avrebbe dovuto evitare di assumere un Persona_1
incarico per il quale era sprovvisto della necessaria competenza, oltre che degli indispensabili dispositivi di protezione, senza tralasciare di considerare che
l'osservanza delle corrette procedure di dismissione avrebbe evitato l'ulteriore sovraccarico della struttura, che aveva determinato poi il crollo del ponteggio” e, dunque, tenuto conto in ogni caso, delle gravi violazioni poste in essere dai soggetti ritenuti responsabili in sede penale del suo decesso, determinava il suo concorso di colpa nella misura del 10 %.
Ebbene, tale percentuale è da ritenere certamente adeguata;
in primo luogo,
9 l'appellante non fornisce adeguate ragioni per una maggiorazione di responsabilità del Piano, limitandosi ad evidenziarne in maniera generica la “condotta avventata”. Il primo Giudice correttamente ha dato maggior rilievo alle condotte dei soggetti a capo delle operazioni di smontaggio del ponte e della supervisione dei lavori, nonché dell in quanto committente dei lavori, soggetti comunque responsabili, in Pt_1 quanto tali, anche dell'organizzazione del lavoro dei subalterni, residuando solo in minima parte la responsabilità del Piano per profili comunque secondari rispetto a quello, rimario, dell'organizzazione del lavoro e della predisposizione dei presidi di sicurezza.
Con il terzo motivo, l' contesta il riconoscimento (l'an) del danno da Pt_1
perdita del rapporto parentale (danno non patrimoniale vantato iure proprio dai AT ) e l'ammontare del quantum liquidato. CP_1
Analizzando la deduzione dell , più compiutamente argomentata, si Pt_1
rileva quanto segue.
Richiamando giurisprudenza di legittimità (“la Suprema Corte ha statuito che il
c.d. danno da perdita del rapporto parentale non può considerarsi in re ipsa ossia per il solo fatto dell'esistenza in sé del vincolo parentale, ma richiede invece,
l'allegazione (e la asseverazione), precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico” - Cass 5013/2017, atto di appello p. 14) l'appellante deduce che il Giudice si è limitato a rilevare che "emerge un significativo legame tra i AT, anche in considerazione del fatto che l'intero gruppo familiare viveva nella stessa palazzina" e che “il defunto...trasferitosi da qualche mese con la moglie e le figlie nella città di
ME ER era tornato a Palermo per ivi trascorrere le feste natalizie con la famiglia”. In particolare, evidenza l'appellante principale, che la convivenza nello stesso stabile non può ritenersi prova dell'intensità del rapporto parentale;
anzi, depone a sfavore il trasferimento stesso del Piano, con la moglie e le figlie, in un'altra città.
Tali elementi farebbero desumere, a detta dell'appellante, un affievolimento del rapporto parentale tra i AT, tale da escludere uno sconvolgimento della loro vita quotidiana.
Con riguardo al quantum liquidato, l specifica, poi, che “la sentenza Pt_1
10 gravata, procede alla liquidazione del danno sulla base dell'unico elemento della convivenza nella stessa palazzina per giungere, con ragionamento meramente presuntivo, a ritenere sussistente un significativo legame tra i AT”.
La censura è infondata.
In ordine al primo profilo, attinente all'an del danno da perdita del rapporto parentale, valgono le seguenti considerazioni.
I AT sul punto hanno specificato che all'epoca dei fatti erano tutti CP_1
conviventi presso lo stesso domicilio e che l'allontanamento di era Persona_1
soltanto momentaneo e dovuto da esigenze lavorative.
In ogni caso vale osservare che la convivenza non è un fattore determinante nel riconoscimento o meno di tale posta di danno, considerando, peraltro, che l'onere della prova in ordine all'eventuale sussistenza di un rapporto non pacifico tra i AT
e la vittima era in capo al responsabile del danno, nel caso di specie, l' . Pt_1
La Suprema Corte, infatti, ha di recente ribadito che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e AT), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale
e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass. n. 27142, 21 ottobre 2024).
Nel caso di specie, posto che non è stato provato dall , odierna Pt_1 appellante, l'esistenza di un rapporto conflittuale ed emotivamente distaccato tra i AT e la vittima, non può che concludersi per la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale.
In ordine all'an, peraltro, si è formato il giudicato a seguito del procedimento penale concluso con tre gradi di giudizio, essendo intervenuta anche sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione. A riguardo, vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “L'efficacia vincolante attiene proprio
11 all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, non potendo più mettere in dubbio «l'accertamento della sussistenza del fatto reato»
(Cass. 2083/2013), «la sua commissione» e la sua illiceità (Cass. 14921/2010), oltre che «l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili» (Cass. 2083/2013), ma potrà contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, cosicché il giudice civile non deve procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell'an della richiesta risarcitoria (Cass. 5660/2018; Cass. 4318/2019)”
Con riguardo al quantum, invece, è l'influenza sulla vita dinamico-relazionale dei soggetti lesi che deve essere provata da questi stessi, rilevando in sede di liquidazione: “…l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass. n. 27142 del 21 ottobre 2024).
Sul punto, il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ai fini della liquidazione del danno ha ben tenuto conto del trasferimento (seppur temporaneo) del Piano, affermando che da questo deriva “una attenuazione del legame parentale che, se non può in alcun modo pregiudicare il riconoscimento del danno, deve tuttavia riverberarsi nella quantificazione dello stesso” (sentenza impugnata, p. 22). Il giudice ha, quindi, riconosciuto in favore di ciascuno dei AT del defunto , la somma di € 40.000,00 per la perdita Persona_1
del rapporto parentale, facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018 (che contemplano il valore monetario base di € 24.024,00, suscettibile di essere incrementato fino ad un massimo di € 144.130,00). Ha, poi, decurtato detti importi del 10% in ragione del concorso colposo della vittima, pervenendo così alla somma di € 36.000,00 per ciascuno dei AT, successivamente devalutata all'epoca del fatto (27.12.2003), con l'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, pervenendo in conclusione ad €44.617,10 per ciascuno dei Piano (di cui € 8.617,10 per interessi).
A riguardo, i AT del defunto hanno qualificato il loro rapporto in termini di
“forte legame”, “continuo apporto e supporto, sia morale che materiale”, nonché affermato come “la famiglia era molto unita ed i AT vivevano l'uno per CP_1
l'altro”, “la morte prematura del de cuius, verificatasi per il sol fatto di essersi
12 recato a lavorare, ha causato smarrimento e angoscia nei suoi congiunti, i quali hanno subito, oltre che un indicibile dolore, anche un'alterazione della loro quotidianità, affrontando momenti bui senza riuscire a dare una spiegazione alla dipartita del loro caro che ha funestato la loro umile ma unita famiglia” (v. atto di appello, p. 17). I Piano, inoltre, hanno depositato ampia documentazione fotografica ritraente i membri della famiglia, da cui può desumersi sussistente un legame affettivo tra gli stessi (v. documentazione depositata in data 8.3.2021, allegato 4).
Dunque, anche per l'assenza di contestazioni serie sull'ammontare, la quantificazione riconosciuta dal Giudice di primo grado è condivisibile, anche tenuto conto, quanto al profilo della intensità, che il legame parentale è significativo e importante, pur tenuto conto dell'evento riferito (il trasferimento).
APPELLI INCIDENTALI
Con l'appello incidentale, il contesta il rigetto dell'eccezione di Pt_3
prescrizione, la determinazione di percentuale di responsabilità di per il Persona_1
conseguente ricalcolo di quella dei coobbligati e la quantificazione delle spese di lite. trattasi di appello inammissibile perché tardivo, in quanto la comparsa di risposta che lo contiene è stata depositata in data 29.3.2021, a fronte di una udienza fissata dall'appellante principale al 31.3.2021, in evidente violazione dell'art. 343 c.p.c.
Con il loro appello incidentale, gli eredi di muovono diverse Pt_2
contestazioni alla sentenza di prime cure, che possono essere così riepilogate: 1) divieto di subappalto e mancata qualificazione in capo ad di Parte_2
“responsabile di cantiere”; 2) errato rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dall in primo grado;
3) errato riconoscimento del danno da perdita parentale Pt_1
e conseguente errata liquidazione dello stesso;
4) errata determinazione di percentuale di responsabilità di e conseguente ricalcolo di quella dei Persona_1
coobbligati; 5) maggiore responsabilità di nella causazione Controparte_8 dell'evento; 6) maggiore responsabilità di;
7) maggiore Controparte_13 responsabilità dell'impresa appaltatrice Eurom e, dunque, di CP_9 quale “Direttore dei lavori”.
[...]
Ora, quanto ai punti 2), 3) e 4) è stato già detto, poiché contenenti censure identiche a quelle formulate dalla fondazione . E' appena il caso di ribadire Pt_1 comunque, che l'eccezione di prescrizione va rigettata nei confronti di e Pt_2 quindi dei suoi eredi, in forza dell'art. 1310 c.c., come enunciato dal primo Giudice.
13 Restano da analizzare le altre contestazioni, che possono trattarsi congiuntamente in quanto, in sostanza, volte tutte a determinare una maggiore graduazione di responsabilità dei soggetti coinvolti ( , Controparte_8 Parte_1
, , , in favore di una
[...] Parte_3 Controparte_9
corrispondete diminuzione o annullamento di responsabilità di . Parte_2
È importante ricordare che tutti e tre gli eredi di , regolarmente citati, non Pt_2
hanno preso parte al procedimento di primo grado, restando contumaci. Pt_2
, poi, è risultato contumace anche nel primo e secondo grado di giudizio
[...]
penale, costituendosi in sede di proposizione di ricorso per Cassazione.
Ora, il Giudice di primo grado, nell'accertare le singole quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei soggetti coinvolti, ha correttamente tenuto conto degli elementi emersi nel processo penale, stante il giudicato intervenuto da ultimo con sentenza di Cassazione n. 2151/15, divenuta irrevocabile il 26.11.2015, in atti.
Il primo giudice ha dunque già differenziato le responsabilità:
- (committente dei lavori) e di , quale CP_14 Parte_3
responsabile al servizio di prevenzione e protezione di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
- Dell'EUROM Tecnologie s.r.l. (appaltatrice) e di CP_9
quale direttore di cantiere;
[...]
- e (subappaltatori). Controparte_15 Parte_2
È stato, infatti, accertato che, in violazione del capitolato speciale di appalto, aveva subappaltato ad i lavori relativi al Controparte_9 Parte_2
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e quest'ultimo, a sua volta, aveva subappaltato i medesimi lavori a . In sede penale, era stato Controparte_8 Pt_2
indicato dagli operai quale "responsabile del cantiere", occupandosi di fatto di tutti i lavori, compresi quelli relativi alla realizzazione e allo smontaggio del ponte.
Il Tribunale civile ha dunque ascritto:
a e ad una quota di responsabilità del 25% ciascuno nella CP_8 Pt_2
verificazione dell'evento;
a la quota del 25%; Controparte_9
a (e, quindi all' , ente responsabile della sua nomina) Parte_3 Pt_1
la quota del 15%; alla vittima un concorso di colpa del 10%.
14 A riguardo, costituendosi solo in questo giudizio, gli eredi di si limitano Pt_2
a dedurre genericamente:
Sul divieto di subappalto e sulla mancata qualifica in capo al Sig. di Pt_2
responsabile di cantiere, che “il Sig. , contrariamente a quanto Parte_2
indicato dagli operai in sede penale non ha mai ricoperto nemmeno di fatto la qualifica di responsabile del cantiere”… “l'impresa subappaltava il Pt_2 montaggio e lo smontaggio dei suddetti ponteggi tubolari alla “Ponteggi Falcone" di
. Tale contratto prevedeva la durata massima di 90 giorni decorrenti Controparte_8 dal 29 aprile 2003. Come noto, l'evento de quo si è verificato in data 27.12.2003 quando i 90 giorni erano già decorsi”;
Sulla responsabilità di : “il Sig. aveva Controparte_8 Parte_2
semplicemente sub appaltato a sua volta il noleggio e i lavori di montaggio e smontaggio dell'impalcatura al Sig. ” ... “non si comprende una Controparte_8
pari attribuzione della responsabilità nella misura del 25% ai Sigg.ri CP_9
e alla luce dei ruoli svolti all'interno della vicenda che ci
[...] Parte_2 occupa” … “il Sig. si è soltanto occupato del nolo del ponteggio e Parte_2
delle relative attrezzature, non aveva alcuna conoscenza dei lavori che si effettuavano all'interno del cantiere”;
Sulla maggiore responsabilità di e di : “stante Pt_1 Parte_3
l'evidente responsabilità di in proprio e dello stesso Ente ex art. 2049 c.c. per Pt_1
i danni cagionati dal coordinatore designato, Sig. , si insiste Parte_3 affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo riveda le percentuali di colpa attribuite tanto ad tanto al Sig. ”; Pt_1 Pt_3
Sulla responsabilità dell'impresa appaltatrice e di Controparte_9 richiama l'art 23 del capitolato speciale di appalto dei lavori in questione, in base al quale “Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto unicamente sull'Impresa appaltatrice e sul Direttore di Cantiere”, assumendo che, di conseguenza, “nessuna responsabilità potrà essere ricondotta al de cuius ” e Pt_2
nessun valore poteva darsi alle dichiarazioni degli operai rese in sede penale, posto che “deve riconoscersi maggiore rilevanza ad un atto formale di nomina per la qualifica di Direttore di Cantiere rispetto alle testimonianze di operai rese in un giudizio…”.
Ebbene, a giudizio di questa Corte la differenziazione effettuata dal Giudice di
15 prime cure è condivisibile: si nota, infatti, che le deduzioni mosse dagli eredi di
, generiche e prive di utili allegazioni, non sono sufficienti a dimostrare una Pt_2 diversa responsabilità di quest'ultimo rispetto a quella accertata con sentenza penale ormai passata in giudicato, tenuto conto della stretta correlazione tra lo stato e la gestione del ponteggio e l'evento mortale, costituito proprio dal collassamento del ponteggio, del quale l' , per la sua posizione, non poteva non rispondere. Pt_2
In ultimo, confermata la statuizione di prime cure, deve essere disatteso l'ultimo motivo di appello dell , relativo alla richiesta di restituzione degli importi Pt_1 pagati dall in esecuzione della sentenza di primo grado, stante l'esito del Pt_1 presente giudizio oltre all'assoluto difetto di prova dei relativi esborsi.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico di , gli e in solido fra tutti, in favore dei , Pt_1 CP_16 Pt_3 CP_1 in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
nulla sulle spese nei confronti dei contumaci.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di CP_9
e , così provvede:
[...] Controparte_8
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , e CP_3 CP_1 CP_6 CP_4 CP_5 [...]
, IO EP e CP_2 Parte_2 CP_7 CP_9
e , , avverso la sentenza n. 1385/2020
[...] Controparte_8 Parte_3
emessa il 22.4.2020 dal Tribunale di Palermo, nonché e gli appelli incidentali proposti da nonché da , IO EP e Parte_3 Parte_2 CP_7
[...]
2) condanna , in solido con , Parte_1 Parte_3 Pt_2
, IO EP e al pagamento, in favore di
[...] CP_7 CP_1
16 , , , e , delle spese del presente CP_3 CP_1 CP_6 CP_9 CP_5 CP_2
grado del giudizio, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato per l'appello principale e gli appelli incidentali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 9.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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