Sentenza 25 novembre 2021
Improcedibile
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6420 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06420/2025REG.PROV.COLL.
N. 04943/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4943 del 2022, proposto dal Consorzio Appia Antica s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ciaglia in Roma, via Dora, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immobilbea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Morelli in Roma, via Crescenzio, 63;
Immobiliare Monte Spaccato S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12198/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Immobilbea S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti;
Vista la memoria depositata il 30 aprile 2025 dalla parte appellante, con la quale questa dichiara “che è venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione ed alla decisione del ricorso” e pertanto chiede “di voler prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse”;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che al Collegio non rimane che dichiarare improcedibile il ricorso in appello, disponendo la compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO