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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 237. Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale 1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che la liquidazione giudiziale gia' chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51.
4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51.
4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
Commentario • 1
- 1. Concordato nella liquidazione giudizialeAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2024 · 0.98752385
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Padova, sentenza 30/05/2022, n. 1038Provvedimento: N. R.G. 6958/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6958/2020 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO BELLONI PERESSUTTI e dell'avv. prof. VINCENZO ZENO-ZENCOVICH ATTRICE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), CP_2 (C.F. C.F._2 ), Controparte_3 (C.F. C.F._3 ) e [...] CP_4 (C.F. C.F._4 ), tutti difesi dall'avv. CATERINA MALAVENDA e dell'avv. GIULIA SCHIAFFINO CONVENUTI CONCLUSIONI Parte_1 1 Nel merito: ogni contraria domanda, …Leggi di più...
- diritto di critica·
- continenza verbale·
- pubblicazione sentenza·
- art. 11 L. 47/1948·
- risarcimento danni non patrimoniali·
- verità dei fatti·
- interesse pubblico·
- mutatio libelli·
- art. 12 L. 47/1948·
- diffamazione a mezzo stampa