TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13136 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA-I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 nella causa iscritta al n. 4357 R.G. dell'anno 2025, e vertente
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elia Vivarelli e Roberto Parte_1
Landolfi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla via
Giambattista Vico n. 20, per mandato in atti;
ricorrente
e
in persona del Dirigente generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana CP_1
Giordano, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
ES AR n. 29; resistente nonché
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Grumo Nevano, al corso Garibaldi n. 36, presso lo studio dell'avv. Maria
Cavassi, per mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.25 e ritualmente notificato alle resistenti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
097 2024 9133000120 000 notificatale il 27.1.25, limitatamente alla parte riferita alla CP_ complessiva somma di € 24.715,29, afferenti contributi dovuti all' e relative sanzioni, di cui agli avvisi di addebito: n. 39720150003487367000, asseritamente notificato il 31.07.2019,
e relativa a contributi e somme aggiuntive Modello DM 10 per l'anno 2014, ente impositore:
, importo: € 1.794,92; n. 39720150012419415000, asseritamente notificato il CP_1
1 31.07.2019, e relativa a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013 e 2014, ente impositore: , importo: € 2.971,47; n. 39720180022808062000, asseritamente CP_1 notificato il 09.01.2019, e relativa a contributi Modello DM 10 e somme aggiuntive anni
2013-2014, ente impositore: , importo: € 1.488,50; n. 39720190002387164000, CP_1 asseritamente notificato il 04.07.2019, e relativa a contributi Modello DM 10 e somme aggiuntive anni 2014-2015, ente impositore: , importo: € 2.287,01. CP_1
L'istante ha eccepito la nullità e la non debenza della somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata previa notifica degli avvisi in essa richiamati, e l'infondatezza della richiesta di pagamento di cui agli avvisi di addebito, perché relativi a crediti prescritti. Ha comunque dedotto la mancanza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Ha quindi chiesto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti annullando l'intimazione di pagamento.
Si è costituita , subentrata a titolo universale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.16 n. 193 convertito in legge dalla l.
1.12.16 n. 225, in tutti i rapporti attivi e passivi di rilevando l'infondatezza delle Controparte_3 doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi ed alla prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione. CP_ Anche l' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda e la sua infondatezza.
Quindi, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del
20.11.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto rilevato come, conformemente a quanto ribadito da Cass. civ., sez. lav.,
18.11.2004, n. 21863 (in senso analogo, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex L. 689/1991, si vedano tra le ultime Cass. sez. lav., 30.11.09 n. 25208; Cass., sez. lav.,
8.7.2008 n. 18691; Cass. civ., sez. I, 18.7.2005, n. 15149; Cass. civ., sez. lav., 26.3.2004, n.
6119; Cass. civ., sez. I, 28.11.2003 n. 18207; Cass. civ., sez. I, 20.7.2001 n. 9912) – il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non
2 tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, contro l' iscrizione a ruolo di crediti per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, il debitore che intenda contestarne l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente la notifica della cartella può proporre opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva. Tale opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, occorre altresì rilevare come, ai sensi dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 (disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito), applicabile ai sensi dell'art. 18 d.lgs n. 46/99 anche alla riscossione dei crediti contributivi: il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento;
3 se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Avverso tale intimazione di pagamento non è prevista, come per l'iscrizione a ruolo, una specifica opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva. Non si tratta infatti di un atto autonomo, ma di un mera intimazione priva di efficacia esecutiva. E comunque ammettere tale opposizione comporterebbe una sostanziale elusione, e quindi vanificazione, del termine di 40 giorni imposto dalla legge per l'instaurazione della opposizione a cartella di pagamento precedentemente notificata.
L'opposizione in esame può essere proposta soltanto ove la notifica della intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, o sia stata preceduta da una notifica inesistente. Si verifica infatti in tal caso un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge e quindi un'invalidità derivata dell'intimazione stessa, la quale costituisce il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
In tal caso, l'opposizione va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, cui si applica il medesimo termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento previsto dall'art. 24 d. lgs. 46/99, trattandosi del primo atto con cui il debitore è stato messo a conoscenza del debito previdenziale. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).” (Cass. civ., sez. 6, 30.11.2016 n. 24506).
4 Nel caso in esame parte ricorrente contesta di aver ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto del giudizio, e comunque, a fronte del loro deposito nel corso del giudizio, ha dedotto la mancanza di atti interruttivi successivi.
Va rilevato come, a fronte dell'affermazione di parte ricorrente di non aver ricevuto la CP_ notifica degli avvisi di addebito, l' abbia invece documentato di aver regolarmente notificatp a mezzo del servizio postale, rispettivamente, in data 9.1.19 e 4.7.19, gli avvisi di addebito n. 39720180022808062000 e n. 39720190002387164000 (docc. 03aa, 03 bis, 04 e 04 CP_ bis prod. . Priva di fondamento è poi l'eccezione di parte resistente circa la disorganicità CP_ della documentazione depositata da che invece risulta correttamente numerata, con indicazione del nome del documento cui ciascun numero si riferisce, e dunque di facile lettura.
Dall'avvenuta notifica dei suddetti atti discende che non può costituire oggetto del presente giudizio l'originaria esistenza del credito indicato negli avvisi di addebito innanzi richiamati, in quanto tale accertamento è divenuto incontrovertibile, non risultando che gli stessi siano stati tempestivamente opposti nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999. CP_ non ha invece documentato, ed anzi ha espressamente ammesso, che le notifiche degli altri due avvisi di addebito (n. 39720150003487367000 e n. 39720150012419415000) non sono andate a buon fine. CP_ Né può ritenersi, come invece sostenuto dall' che il pagamento di parte degli importi portati da siffatti avvisi di addebito sia idoneo ad interrompere la prescrizione, operando quale riconoscimento di debito. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento di debito (Cass. civ., sez. lav.,
29.5.2018 n.13506; Cass. civ. sez. 6-1, 27.3.2017 n. 7820; Cass. civ., 12.2.2010 n. 3371). Nel caso in esame non sussiste infatti alcun elemento idoneo a far ritenere che i pagamenti CP_ documentati dall' attraverso la produzione di estratti conto (docc. 01 bis e 02 bis prod. CP_
, siano avvenuti in acconto del maggior debito che il debitore abbia inteso riconoscere. ha altresì documentato di aver notificato al Controparte_4 ricorrente, in riferimento a tutti i suddetti avvisi di addebito, intimazione di pagamento n. 097
5 2023 90207447 86 000, a mezzo raccomandata sottoscritta per ricevuta da persona di famiglia in data 13.3.2023 (doc. prod. ADER). Anche siffatta documentazione è facilmente verificabile, essendo indicato l'oggetto cui ciascun documento si riferisce.
Con tale atto è stata quindi utilmente interrotta la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito n. 39720180022808062000, notificato in data 9.1.19, e n.
39720190002387164000, notificato in data 4.7.19; ciò maggior ragione tenendo conto del disposto dell'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), e dell'art. 11, c. 9, d.l.
183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di
182 giorni); sicchè il termine finale di prescrizione deve essere determinato aggiungendo al termine ordinario quinquennale i due periodi di sospensione sopra indicati, per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
Siffatta notifica non ha invece utilmente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti relativi a contributi e sanzioni portati dagli avvisi di addebito n.
39720150003487367000 e n. 39720150012419415000, che non sono stati ritualmente notificati.
L'opposizione va quindi accolta limitatamente agli avvisi di addebito n.
39720150003487367000 e n. 39720150012419415000, e rigettata per il residuo. CP_ Le spese seguono la soccombenza in misura della metà nei confronti dell' cui è addebitabile la mancata interruzione della prescrizione e si compensano per il residuo tra il CP_ ricorrente e l' mentre si compensano integralmente nei confronti dell' Esse si CP_5 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda: dichiara prescritto il credito di € 1.794,92, afferente contributi dovuti dal ricorrente CP_ all' e relative sanzioni anno 2014, di cui all'avviso di addebito n.
39720150003487367000, e quello di € 2.971,47, afferente contributi dovuti dal ricorrente CP_ all' e relative sanzioni anni 2012-2013-2014, di cui all'avviso di addebito n.
39720150012419415000;
6 rigetta per il resto la domanda;
CP_ condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà dei compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore CP_ antistatario;
compensa tra il ricorrente e l' la restante metà; compensa le spese tra il ricorrente e l CP_5
Roma, 18 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 nella causa iscritta al n. 4357 R.G. dell'anno 2025, e vertente
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elia Vivarelli e Roberto Parte_1
Landolfi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla via
Giambattista Vico n. 20, per mandato in atti;
ricorrente
e
in persona del Dirigente generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana CP_1
Giordano, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
ES AR n. 29; resistente nonché
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Grumo Nevano, al corso Garibaldi n. 36, presso lo studio dell'avv. Maria
Cavassi, per mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.25 e ritualmente notificato alle resistenti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
097 2024 9133000120 000 notificatale il 27.1.25, limitatamente alla parte riferita alla CP_ complessiva somma di € 24.715,29, afferenti contributi dovuti all' e relative sanzioni, di cui agli avvisi di addebito: n. 39720150003487367000, asseritamente notificato il 31.07.2019,
e relativa a contributi e somme aggiuntive Modello DM 10 per l'anno 2014, ente impositore:
, importo: € 1.794,92; n. 39720150012419415000, asseritamente notificato il CP_1
1 31.07.2019, e relativa a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013 e 2014, ente impositore: , importo: € 2.971,47; n. 39720180022808062000, asseritamente CP_1 notificato il 09.01.2019, e relativa a contributi Modello DM 10 e somme aggiuntive anni
2013-2014, ente impositore: , importo: € 1.488,50; n. 39720190002387164000, CP_1 asseritamente notificato il 04.07.2019, e relativa a contributi Modello DM 10 e somme aggiuntive anni 2014-2015, ente impositore: , importo: € 2.287,01. CP_1
L'istante ha eccepito la nullità e la non debenza della somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata previa notifica degli avvisi in essa richiamati, e l'infondatezza della richiesta di pagamento di cui agli avvisi di addebito, perché relativi a crediti prescritti. Ha comunque dedotto la mancanza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Ha quindi chiesto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti annullando l'intimazione di pagamento.
Si è costituita , subentrata a titolo universale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.16 n. 193 convertito in legge dalla l.
1.12.16 n. 225, in tutti i rapporti attivi e passivi di rilevando l'infondatezza delle Controparte_3 doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi ed alla prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione. CP_ Anche l' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda e la sua infondatezza.
Quindi, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del
20.11.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto rilevato come, conformemente a quanto ribadito da Cass. civ., sez. lav.,
18.11.2004, n. 21863 (in senso analogo, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex L. 689/1991, si vedano tra le ultime Cass. sez. lav., 30.11.09 n. 25208; Cass., sez. lav.,
8.7.2008 n. 18691; Cass. civ., sez. I, 18.7.2005, n. 15149; Cass. civ., sez. lav., 26.3.2004, n.
6119; Cass. civ., sez. I, 28.11.2003 n. 18207; Cass. civ., sez. I, 20.7.2001 n. 9912) – il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non
2 tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, contro l' iscrizione a ruolo di crediti per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, il debitore che intenda contestarne l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente la notifica della cartella può proporre opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva. Tale opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, occorre altresì rilevare come, ai sensi dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 (disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito), applicabile ai sensi dell'art. 18 d.lgs n. 46/99 anche alla riscossione dei crediti contributivi: il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento;
3 se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Avverso tale intimazione di pagamento non è prevista, come per l'iscrizione a ruolo, una specifica opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva. Non si tratta infatti di un atto autonomo, ma di un mera intimazione priva di efficacia esecutiva. E comunque ammettere tale opposizione comporterebbe una sostanziale elusione, e quindi vanificazione, del termine di 40 giorni imposto dalla legge per l'instaurazione della opposizione a cartella di pagamento precedentemente notificata.
L'opposizione in esame può essere proposta soltanto ove la notifica della intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, o sia stata preceduta da una notifica inesistente. Si verifica infatti in tal caso un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge e quindi un'invalidità derivata dell'intimazione stessa, la quale costituisce il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
In tal caso, l'opposizione va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, cui si applica il medesimo termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento previsto dall'art. 24 d. lgs. 46/99, trattandosi del primo atto con cui il debitore è stato messo a conoscenza del debito previdenziale. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).” (Cass. civ., sez. 6, 30.11.2016 n. 24506).
4 Nel caso in esame parte ricorrente contesta di aver ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto del giudizio, e comunque, a fronte del loro deposito nel corso del giudizio, ha dedotto la mancanza di atti interruttivi successivi.
Va rilevato come, a fronte dell'affermazione di parte ricorrente di non aver ricevuto la CP_ notifica degli avvisi di addebito, l' abbia invece documentato di aver regolarmente notificatp a mezzo del servizio postale, rispettivamente, in data 9.1.19 e 4.7.19, gli avvisi di addebito n. 39720180022808062000 e n. 39720190002387164000 (docc. 03aa, 03 bis, 04 e 04 CP_ bis prod. . Priva di fondamento è poi l'eccezione di parte resistente circa la disorganicità CP_ della documentazione depositata da che invece risulta correttamente numerata, con indicazione del nome del documento cui ciascun numero si riferisce, e dunque di facile lettura.
Dall'avvenuta notifica dei suddetti atti discende che non può costituire oggetto del presente giudizio l'originaria esistenza del credito indicato negli avvisi di addebito innanzi richiamati, in quanto tale accertamento è divenuto incontrovertibile, non risultando che gli stessi siano stati tempestivamente opposti nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999. CP_ non ha invece documentato, ed anzi ha espressamente ammesso, che le notifiche degli altri due avvisi di addebito (n. 39720150003487367000 e n. 39720150012419415000) non sono andate a buon fine. CP_ Né può ritenersi, come invece sostenuto dall' che il pagamento di parte degli importi portati da siffatti avvisi di addebito sia idoneo ad interrompere la prescrizione, operando quale riconoscimento di debito. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento di debito (Cass. civ., sez. lav.,
29.5.2018 n.13506; Cass. civ. sez. 6-1, 27.3.2017 n. 7820; Cass. civ., 12.2.2010 n. 3371). Nel caso in esame non sussiste infatti alcun elemento idoneo a far ritenere che i pagamenti CP_ documentati dall' attraverso la produzione di estratti conto (docc. 01 bis e 02 bis prod. CP_
, siano avvenuti in acconto del maggior debito che il debitore abbia inteso riconoscere. ha altresì documentato di aver notificato al Controparte_4 ricorrente, in riferimento a tutti i suddetti avvisi di addebito, intimazione di pagamento n. 097
5 2023 90207447 86 000, a mezzo raccomandata sottoscritta per ricevuta da persona di famiglia in data 13.3.2023 (doc. prod. ADER). Anche siffatta documentazione è facilmente verificabile, essendo indicato l'oggetto cui ciascun documento si riferisce.
Con tale atto è stata quindi utilmente interrotta la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito n. 39720180022808062000, notificato in data 9.1.19, e n.
39720190002387164000, notificato in data 4.7.19; ciò maggior ragione tenendo conto del disposto dell'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), e dell'art. 11, c. 9, d.l.
183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di
182 giorni); sicchè il termine finale di prescrizione deve essere determinato aggiungendo al termine ordinario quinquennale i due periodi di sospensione sopra indicati, per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
Siffatta notifica non ha invece utilmente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti relativi a contributi e sanzioni portati dagli avvisi di addebito n.
39720150003487367000 e n. 39720150012419415000, che non sono stati ritualmente notificati.
L'opposizione va quindi accolta limitatamente agli avvisi di addebito n.
39720150003487367000 e n. 39720150012419415000, e rigettata per il residuo. CP_ Le spese seguono la soccombenza in misura della metà nei confronti dell' cui è addebitabile la mancata interruzione della prescrizione e si compensano per il residuo tra il CP_ ricorrente e l' mentre si compensano integralmente nei confronti dell' Esse si CP_5 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda: dichiara prescritto il credito di € 1.794,92, afferente contributi dovuti dal ricorrente CP_ all' e relative sanzioni anno 2014, di cui all'avviso di addebito n.
39720150003487367000, e quello di € 2.971,47, afferente contributi dovuti dal ricorrente CP_ all' e relative sanzioni anni 2012-2013-2014, di cui all'avviso di addebito n.
39720150012419415000;
6 rigetta per il resto la domanda;
CP_ condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà dei compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore CP_ antistatario;
compensa tra il ricorrente e l' la restante metà; compensa le spese tra il ricorrente e l CP_5
Roma, 18 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
7