Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5152 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO т | LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SEⱭ 'ILE Vichte. Contratto petive a. Rinotu we Mutin Composta dagli Ill.mi Sigg. i Mag trati: المالي الاية البرية - -- Dott. Mario SPADONE resi -nte R.G.N. 11872/00 - Cron. 11476. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - P. 1426Rep. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ I Rel. ConsigliereDott. Umberto GOLDONI ud.13/12/02 - Consigliere Dolt. Giovanna SCHERILLO - ha pronunciato la seguente + S EN TENZA Į sul ricorso proposto da: - - BC CIRCUITI STAMPATI PROFESSIONALI SNC, elettivamente - - - -- domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo l му - - -- - FABIO LORENZONI, che lo difende | studio dell'avvocato - unitamente all'avvocato ALBERTO BORELLA, giusta delega | in atti;
ricorrente
contro
GRIGOLO ARNALDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA | - -- CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO | JANARI, difesa dall'avvocato STEFANO FACCINI, giusta | | delega in atti;
2002 1657 - controricorrente avverso la sentenza n. 892/00 della Corte d'Appello di + - - - -- VENEZIA, depositata il 10/05/00; + - relazione della causa svolta nella pubblica udita la - 1 13/12/02 dal Consigliere Dott. Umberto udienza del + GOLDONI;
1'Avvocato BORELLA Alberto, difensore del | udito ricorrente che ha chiesto accoglimento;
t udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore + Generale Dott. Alberto RUSSO che ha concluso par I rigetto del secondo motivo, accoglimento del primo |-- motivo, accoglimento per quanto di ragione del terzo L. -- motivo. Svolgimento del processo Con atto intestato "Compromesso di compravendita di immobile" sotosuitto il 10.4.1984, di seguito indicato "dattiloscritto 10.4.19847: IO CH, quale legale rappresentante della BC, vendeva ad NA RI la porzione del capannone individuata in contrallo (porzione locata alla ER sas) per il prezzo convenuto in line 100 milioni di cui lire 20 milioni venivano contestualmente versati dall'acquirente alla venditrice che nell'atto dichiarava espressamente di riceverli rilasciando quietanza con la sottoscrizione. Il restante sarebbe stato pagato ratealmente con saldo al momento del rogito da effettuarsi entro il 31.12. 1984 avanti il notaio dott. Pellegrino. му Secondo gli accordi di vendita la BC doveva versare alla RI il deposito cauzionale di L.
2.520.000 datole dalla conduttrice ER sas e girare all'acquirente i ratci mensili di canone (1..840.000 ciascuno) che la conduttrice avrebbe pagato dal 1.5.84 al rogito. Il 24.7.1984 IO CH, sempre quale legale rappresentante della BC, sottoscriveva un secondo contratto denominato "Preliminare di compravendita", con il quale impegnava la BC a vendere alla RI, alla quale trasferiva subito il possesso, la parte residua del capannone al prezzo di lire 210 milioni. Con la firma parte venditrice dava quietanza della somma di lire 10 milioni versata a titolo di caparra e di inizio pagamento. L.82.436.549 sarebbero state pagate mediante accollo, in linea capitale, dcl mutuo ipotecario acceso daila BC con l'Artigiancassa. Il restante ratcalmente con saldo al momento del rogito da effettuarsi entro il 31.12.1985. Con il medesimo accordo, la RI si impegnava a concedere in locazione alla BC la porzione di immobile in oggetto per il canone mensile di lire 1.500.000 con contratto da sottoscrivere al rogito. In particolare le parti convenivano: "Indipendentemente dalla data di stipula, la pigione decorrerà dal settembre 1984 c mensilmente entro il 10 la ditta BC snc verscrà a mani della locatrice la pigione pattuita". In più riprese RI pagava acconti per L.79.752.000 sul prezzo della prima compravendita e per L.109 506.000 su quello della seconda come quietanzato da CH sui relativi atti. La BC non dava a RI il deposito cauzionale ed i canoni riscossi dalla ER e non pagava gli importi mensili che doveva corrispondere, a partire da settembre 1984, in misura (L.1 500.000) corrispondente a quella му del canone della locazione promessa. Si asteneva inoltre dal fornire a RI la copia del finanziamento Artigiancassa BC e gli estremi per pagare le rate del mutuo in scadenza dopo agosto 1984. CH cludeva con vari pretesti l'obbligo di comparire avanti al notaio per il rogito delle due compravendite. A fine settembre 1986 RI apprendeva che BC in data 6.8.1986 aveva senza il suo consenso, ipoteca volontaria di secondo grado acceso, sull'immobile, per la somma di L.45 500.000, a garanzia di mutuo erogato. all'insaputa di RI, dalla CO.GE.F finanziaria. A marzo 1987 i prezzi delle due compravendite risultavano essere pressoché pagati in ragione delle caparre/acconti versati dalia RI e della compensazione del residuo debito per corrispettivo con i controcrediti di RI per deposito cauzionale ER, per i ratci di canone ER e 1 per le somme mensili di I.. 1.500 000 mai corrisposti da BC. Con citazione notificata il 19.3.1987, contenente diffida a comparire avanti a notaio il giorno 31.3.1987 per il rogito delle due compravendite (invite 2 che veniva disatteso anche per la mancata messa a disposizione da parte della BC della documentazione necessaria), RI conveniva la BC avanti il Tribunale di Treviso chiedendo: l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contralto di compravendita 10.4.1984; la pronuncia di sentenza che tenesse luogo ai sensi dell'art.2932 c.c. del contratto non concluso relativamente al preliminare di data 24.7 1984; l'accertamento del pagamento di acconti per L.79.752.000 sul prezzo della prima compravendita e por L.109.506.000 su quello della seconda, l'accertamento dell'ammontare de dehito garantito da ipoteca sull'immobile de quo scaduto dopo agosto 1984 e non pagato dalla BC alla Banca Cattolica del Veneto;
la condanna della BC al versamento in favore dell'attrice del deposito cauzionale e dei ratci di canone percepiti da му ER a pattuire dal 1.5.1984 c delle somme mensili di L.
1.500.000 che la convenuta si era impegnata a pagare per il contratto di data 24.7.1984, compresi quelli maturati in corso di causa la condanna della convenuta al risarcimento del danno per l'illegittima iscrizione dell'ipoteca di secondo grado sull'immobile, danna determinato nella misura di L.45.500.000; la parziale compensazione del credito dell'attrice con quello della convenuta per saldo del corrispettivo di vendita e la condanna della BC al pagamento del residuo, con interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva BC, sostenendo che: "la scrittura privata 10.4.1984, sulla quale l'attrice fonda la prima delle proprie domande, è stata in realtà sostituita da altra scrittura privata, avente la stessa data e contenuto in gran parte identico, salvo alcune differenze". La convenuta, valorizzando la fotocopia di un manoscritto datato 10.4.1984 che aveva sostituito la compravendita prodotta da RI, eccepiva il mancato avverarsi delle condizioni ivi previste. Eccepiva, inoltre, l'inadempimento dell'acquirente asserer.do che dei L. 100.000.000 pattuiti RI aveva versato solo L.59.752.000 in quanto la caparra di L.20 milioni indicata nel manoscritto non era stata versata. Per il preliminare 24.7.1984, BC eccepiva l'inadempimento asserendo che la "coppia RI - ER aveva versato solo 1.99.506.000, non avendo pagato all'Artigiancassa L.82.436.549 per debito di mutuo accoilato no l'importo quietanziato per caparra. La convenuta concludeva chiedendo la roiezione di tutte le domande attorce ed, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento di RI “delle duc promesse di vendita recanti rispettivamente la data del 10.4 e del 24.7.1984 e comunque la risoluzione consensuale o l'inefficacia della prima per il mancato verificarsi della condizione". نهر La BC, con citazione notificata il 28.10.1988 avanti il Tribunale di Treviso, dava corso ad autonoma azione
contro
AU ER. Il Tribunale di Treviso decideva la causa in questione con scrtenza, passata in giudicato, n.1069/94 del 30.6/20.9.1994, che ha rigettato tutte le domande svolte dalla BC. La presentc causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa dal Tribunale con sentenza del 30.6/20.9.1994 che: dichiarava l'attrice proprietaria della porzione di capannone come statuito dalle parti con la scrittura (dattiloscritto) 10.4.1984; trasferiva a RI la proprietà della (seconda) porzione di capannone di cui alla promessa di vendita 24.7.1981; elencate le rispettive voci di credito da riconoscerc a favore di ciascuna parte in ragione della vendita (dattiloscritto) 10.4.1984 e della promessa di C vendita 24.7.1984, compensate le stesse, condannava BC a pagare a RI L.243.694.549, maggiorata della misura cel 50% per maggior danno ex art. 1224 c.c. ed interessi dalla sentenza al saldo. Con sette motivi la BC gravava d'appello la sentenza n. 1066/94. t Si costituiva RI chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale con querela di falso. La Seconda Sezione della Corte di appello di Venezia con sentenza n 2:8 del 16.12.1997 12.2.1998, disattesa ogni altra istanza, tra l'altro: - accoglieva in parte il gravame ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza determinava in L. 282.000.000 il credito della RI ed in I. 120.742.000 quello della BC ed, operata la compensazione, condannava la BC a pagare alla RI la somma di L.161.258.000, oltre gli interessi legali dal 30.6 1984 al saldo;
condannava la BC a pagare alla RI i canoni di L.840.000 e di L.
1.500.000 mensili maturati dopo il 30.6.1984, oltre gli interessi legali fino al saldo. Quest'ultima sentenza veniva impugnata per revocazione dalla BC che la му riteneva essere l'effetto di duc errori di fatto risultanti dagli atti e documenti di causa, in quanto: il giudice del gravame aveva condannato la BC al pagamento dei canoni maturati copo il 30.6. 1984 senza considerare che detti canoni dal 30.6. 1984 al 30.6.1984 erano stati già liquidati nell'impugnata scntenza del Tribunale di Treviso, confermata sul punto in appello, dove peraltro la RI aveva chiesto i canoni a partire dal mese di luglio 1994 in poi, per provare la simulazione del contratto dattiloscritto 104.1984 la BC aveva chiesto l'ammissione ci prove testimoniali, lc quali non erano state ammesse, perché la Corte aveva rilevato che vi ostavano i principi di cui agli artt. 2721 e segg. c.c. c che le dichiarazioni rese dall'ER in sede penale non costituivano un principio di prova per iscritto senza considerare che l'ER era une rappresentante della moglie RI, come aveva accertato anche il Tribunale, per cui sul punto si era formato il giudicato e le testimonianze potevano essere ammesse. La RI si costituiva e sosteneva che l'errore sub 1 aveva potuto essere corretto con la procedura di cui all'art.287 cpc essendo evidente che la 5 Corte, indicando la data del 30.6.1984 anziché quella csatta del 30.6.1994, non intendeva condannare due volte la BC al pagamento dei canoni dovuti prima della data dell'appellata sentenza del Tribunale di Treviso (30.6.1994); l'errore sub 2 era inesistente, perché nessun giudicato si era formato sulla qualifica deil'ER quale rappresentante della moglie. Chiedeva, pertanto, la correzione della sentenza il rigetto dell'istanza di revocazione e la condanna al risarcimento dei danni ex art.96 cpc. La Corte d'appello con sentenza n.892 del 15.2/10.5.2000 accoglieva in parte la domanda disponendo, a correzione del dispositivo oella sentenza n.218/1998, che nella parte di esso ove è scritto "canoni di L.840 000 c di L.
1.500.000 mensili maturat: dopo il 30.6. 1984" debba leggersi "canoni di I.,840,000 e di 1..1.500.000 mensili maturati dopo il 30 6.1994. confermava му ncl resto l'impugnata sentenza. Con ricorso notificato il 26.5.2000 la BC ha chiesto la cassazione delle sentenze n.218/1998 c n.892/2000 della Corte di appello di Venezia sez. If articolando tre motivi di censura. Resiste la RI con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, si lamenta violazione c falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1372 e 1350 cc. nonché omessa motivazione e, comunque insufficiente su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 cpc. Ci si duole del fatto che la Corte territoriale non avrebbe individuato esattamente quale fosse il contratto che deveva disciplinare i rapporti tra l'odierna ricorrente Società e la RI;
essa avrebbe dovuto accortare se lu parti, redigendo il contratto (definitivo) dattiloscritto dopo la promessa di vendita (manoscritta) avessero inteso modificare le precedenti patiuizioni oppure darvi esecuzione. Parte ricorrento aveva allegato che, vero essendo soltanto il manoscritto, il dattiloscritto era stato confezionato ad arte per opporlo al conduttore dell'immobile (avente diritto alla prelazione). Il giudice del mcrito, dopo aver constatato che la prova per testi per dimostrare la simulazione del dattiloscritto non era ammissibile ha risolto il problema della concorrenza contestuale di due diversi negozi con il medesimo oggetto evidenziando il fatto che in quanto il dattiloscritto conteneva una vendita definitiva ed il му menoscritto ed il manoscritto un compromesso, le ipotesi possibili erano duc: se fosse stato confezionato anteriormente il manoscritto (preliminare) му esso restava assorbito e superato dal successivo dattiloscritto (definitivo); in caso contrario, il successivo manoscritto sarebbe stato privo di valore, avendo già le parti disposto del bene con il dattiloscritto (definitivo). Considerando il fatto che la censura si incentrava sul fatto che la Corte veneziana non avrebbe individuato quale atto del 24.7.84 avrebbe regolato effettivamente i rapporti connessi tra le parti, la stessa non ha pregio. Per vero, la sentenza impugnata, dopo aver affermato che il dattiloscritto de! 10.4.84 era stato immediatamente traslativo della proprietà della parte di capannone nello stessa indicata, passando a trattare del preliminare risultante dal manoscritto ne disconosco ogni effetto;
infatti non modifica (in mancanza anche di una specifica impugnazione al riguardo) la sentenza del Tribunale che, in esecuzione del preliminare del 24.7.84 aveva trasferito alla RI la proprietà dell'altra parte del capannone. Da ciò, seppure non esplicitamente, ma chiaramente, consegue che i rapporti tra la predetta RI e la Società sono stati considerati disciplinati solo dai due contratti in precedenza indicati. 7 In realtà, una volta ricostruita come detto la volontà negoziale, l'elemento (unico) che potrebbe ritenersi trascurato potrebbe essere individuato nella dedoita simulazione, plausibile, date le circostanze, ma che per un verso non può essere considerata di per sé dirimente nella opzione ermeneutica e, per altro verso, decisivo, non viene esplicitamento e significativamente dedotta come chiave di lettura dei due atti nella stessa data. Ora, anche se ragioni logiche possono indurre a pensare ad una ipotesi (meramente talc, si badi) interpretativa diversa, deve esserc la parte a dedurre nell'apposito motivo le ragioni che scalfiscono la tesi seguita dalla sentenza impugnata e, sotto tale profilo, la formulazione del motivo in esame risulta totalmente carente. Conclusivamente, posto che è dato desumere dal contesto della motivazione му quale atto dovesse ritenersi operante tra le parti, il primo motivo non può essere accolto. 11 secondo mezzo (violazione degli artt. 2724 c.c., dell'art. 112 cpc nonché omessa motivazione su puno decisivo) è basato sulla mancata ammissione sia nella sentenza n.218 del 1998 che in quella successiva (1.892 del 2000), delle prove orali diretta ad accertare la simulazione del contratto definitivo dattiloscritto. Va rilevato al riguardo, con riferimento ad entrambe le pronunce che, essendo stata allegata la simulazione assoluta del dattiloscritto del 10.4.84, la prova testimoniale era ammessa solo ove ricorrente una delle condizioni previste dall'art.2724 c.c., tra cui il principio di prova per iscritto. Il giudice del merito ha escluso la ricorrenza di tale principio di prova per almeno due concorrenti ragioni, di cui una soltanto censurata in ricorso. Va ricordato che la testimonianza dell'ER uel processo penale non costituiva principio di prova per iscritto ex art.2724 c.c.; l'interpretazione della pronuncia del Tribunale è stata fatta in base a quanto dalla stessa 3 risultava letteralmente e la rettifica, per le espressioni contenute nella sentenza era ur fatto ipotetico, né viene omessa pronuncia sul denunciato errore di avere la sentenza n.218 del 1998 considerato l'ER come terzo e ciò in quarto tale rilievo era di per sé inammissibile perché esulava dall'errore revocaterio lamentato siccome comportante una valutazione ed aveva avuto risposte (implicita) nella mancata ammissione della prova testimoniale. appena il caso di aggiungere che la richiesta di interrogatorio formale della RI doveva, per il principio della autosufficienza del ricorso, essere csplicitamente articolato, cosa che non è stata fatta. Per le dette, concorrenti ragioni, anche il secondo motivo deve essere. respinto. му Con l'ultimo motivo si denuncia violazione degli artt. 2724, 2736 e ss. c.c. nonché falsa applicazione dell'art. 2732 c.c. ed ancora omessa motivazione in ordine alla richiesta di giuramento decisorio e di interrogatorio formale. Va al riguardo evidenziato che i mezzi suddetti concemevano il mancato pagamento delle due caparre di venti milioni in occasione dei contratti recanti la data del 10.4.84 e di dieci milioni per il secondo preliminare del 24.7.84. Orbene la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (13.5.2002, n.6877) ha sancito, condivisibilmente, che l'allegata simulazione delle quietanze di pagamento non può essere dimostrata a mezzo di testimoni;
quanto all'interrogatorio formale c al giuramento decisoriu, va rilevato che non sono stati indicati specificamente i fatti che avrebbero dovuto formare oggetto e ciò in ragione dell'autosufficienza del ricorso (v. Cass.23.11.1994, .9928; 4.3.2000, n.2446) onde consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della prova non ammessa, controllo che deve essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel 9 ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative. Il ricorso va pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13.12.2002 Il Presidente Арайли Мить правовий Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE Maria Di UZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA Di Hors - 3 NPR. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE RA Di UZ Ді обита CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate of Roma 21 15.007.03 serie 4 al n. 26380 versate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) фигой 10