CASS
Sentenza 12 gennaio 2021
Sentenza 12 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2021, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IL LF, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17/12/2019 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ET IC, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile AN IO, l'Avv. Luigi Condoluci, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, ovvero il rigetto, del ricorso dell'imputato Penale Sent. Sez. 5 Num. 823 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: MICHELI PAOLO Data Udienza: 07/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il 17/12/2019, con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente (solo in punto di determinazioni quoad poenam) la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, in data 11/04/2018, nei confronti di LF IL, imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Lo IL era accusato, in particolare, di avere redatto e pubblicato su un sito inter-net (del quale era direttore responsabile) due articoli afferenti notizie di cronaca su un'indagine per frodi in danno di compagnie di assicurazione: articoli recanti la falsa indicazione dell'Avv. IO AN quale organizzatore e "mente" del sistema di illeciti de quibus, quando invece il suddetto professionista era stato indagato solo in ordine ad un episodio specifico di truffa e ad una presunta falsa testimonianza (ipotesi, peraltro, successivamente archiviate). La Corte territoriale, fra l'altro: reputava insussistente nel caso di specie l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, atteso che l'imputato non aveva assolto l'obbligo di verifica della notizia (segnatamente, in ordine al ruolo che l'AN avrebbe rivestito nell'ambito della vicenda narrata); considerava irrilevante la circostanza che altri giornalisti, avendo pubblicato un diverso articolo sulla base della medesima fonte e contenente lo stesso errore, fossero stati assolti dal Tribunale di Benevento sul presupposto della ravvisabilità della predetta scriminante sul piano putativo. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso il difensore dello IL, che ne lamenta carenze motivazionali, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Vero è che il giornalista aveva descritto l'odierna parte civile, unitamente ad un secondo avvocato, come "presunti ideatori del sistema", ma è parimenti innegabile che l'atto da cui era stata ricavata la notizia pubblicata - un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso ex art. 415-bis del codice di rito - indicava l'AN come concorrente con altre numerose persone, con tanto di richiamo alla formula normativa in tema di continuazione (ai soggetti in questione si addebitava dunque di avere agito "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, al fine di conseguire per se stessi o per altri l'indennizzo dell'assicurazione"). Lo IL, seppure esperto di cronaca giudiziaria, aveva perciò ritenuto in buona fede che quella narrativa legittimasse il ricorso alla sintetica dicitura di "ideatore del sistema", sì da invocare il difetto di dolo: significativamente, del resto, egli non 2 aveva utilizzato termini di maggiore pregnanza, come quelli di "capo" o di "promotore", ed aveva anzi precisato che - per tutti coloro nei cui riguardi non fossero state raccolte prove sufficienti - sarebbe di certo intervenuto un provvedimento di archiviazione. In ogni caso, che l'AN fosse sottoposto a indagini era pacificamente vero, così come doveva ritenersi altamente qualificata la fonte - un atto del P.M. - da cui la notizia era stata tratta. Il 03/08/2020 la difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti di ricorso, richiamando un arresto della Terza Sezione civile di questa Corte secondo cui la parziale inesattezza di una notizia può comportare un addebito di diffamazione solo laddove un fatto falso sia presentato come vero: al contrario, nel caso di specie vi sarebbe stato soltanto un errore sul titolo del reato attribuito al querelante, in un contesto di verità della notizia. 3. Nell'interesse dell'Avv. AN, costituitosi parte civile, è stata depositata una memoria volta a confutare le argomentazioni della difesa dell'imputato. Vi si legge, in particolare, che la tesi della carenza di dolo in capo allo IL sarebbe insostenibile, visto che nel corpo dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non risultava contestata LLAN alcuna ipotesi di responsabilità per reati associativi, né l'atto conteneva riferimenti ad una sua veste di ideatore o promotore di sodalizi criminali: la notizia, pertanto, non si limitava a contenere una inesattezza, dovendosi invece definire falsa. Né il richiamo letterale LListituto del reato continuato - evidentemente da leggersi con riguardo ai capi che riguardavano il diretto interessato, relativi a contestazioni ex artt. 372 e 642 cod. pen. - avrebbe potuto generare equivoci di sorta. Il difensore di parte civile precisa altresì che la sentenza della Corte di appello di Napoli, con cui era stata confermata l'assoluzione dei soggetti imputati di analogo addebito e giudicati in primo grado dal Tribunale di Benevento, è stata recentemente annullata in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile. La difesa dell'imputato, infatti, reitera in termini acritici l'assunto secondo cui la notizia riportata dallo IL sarebbe stata sostanzialmente vera (quanto al coinvolgimento dell'Avv. AN nelle indagini di cui il ricorrente intendeva dare contezza attraverso gli articoli in rubrica), ma continua ad ignorare la circostanza che l'odierna parte civile era stata ivi descritta come «la mente della maxitruffa e l'ideatore di una serie indeterminata di reati ai danni di compagnie assicurative», 3 come sottolineato in sintesi a pag. 8 della motivazione della sentenza oggetto di ricorso. Ed è innegabile che si trattasse di indicazioni difformi dal vero, giacché nessuno aveva addebitato LLAN di essere la "mente" di un gruppo più o meno organizzato di malfattori, né di avere partecipato ad un vero e proprio sodalizio criminoso, ideandone addirittura gli scopi o le condotte illecite realizzate per perseguirli: lo stesso tenore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che la difesa continua ad invocare come fonte delle informazioni (e della buona fede) del ricorrente, non autorizzava in alcun modo la ricostruzione presentata ai lettori. Si legge nel ricorso che, al contrario, lo IL avrebbe adottato obiettiva continenza nel riportare la notizia, incorrendo solo in un «mero errore nella lettura dell'imputazione, favorito dalla trascrizione testuale codicistica della continuazione che, per un non addetto ai lavori, non è così dissimile da una descrizione associativa rappresentando più persone, con più azioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi ed in concorso tra loro»: ma, come detto, si tratta dell'iterazione di una linea difensiva già motivatamente confutata. Da un lato, sfuggono gli stessi profili della pretesa continenza, al cospetto di articoli dove LLAN si attribuivano ruoli di vertice e decisionali neppure lumeggiati od ipotizzati dagli inquirenti;
dLLaltro, la possibilità di confondere l'esecuzione di più reati in concorso tra vari soggetti con l'esistenza di una struttura associativa avente di mira un programma criminoso indeterminato è meramente affermata su base assertiva. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente LLentrata in vigore della legge n. 103/2017. Lo IL deve altresì essere condannato a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, che questa Corte ritiene congruo liquidare - avuto riguardo alla complessità del processo ed LLimpegno professionale richiesto al patrocinatore dell'AN - nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 07/09/2020.
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ET IC, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile AN IO, l'Avv. Luigi Condoluci, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, ovvero il rigetto, del ricorso dell'imputato Penale Sent. Sez. 5 Num. 823 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: MICHELI PAOLO Data Udienza: 07/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il 17/12/2019, con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente (solo in punto di determinazioni quoad poenam) la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, in data 11/04/2018, nei confronti di LF IL, imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Lo IL era accusato, in particolare, di avere redatto e pubblicato su un sito inter-net (del quale era direttore responsabile) due articoli afferenti notizie di cronaca su un'indagine per frodi in danno di compagnie di assicurazione: articoli recanti la falsa indicazione dell'Avv. IO AN quale organizzatore e "mente" del sistema di illeciti de quibus, quando invece il suddetto professionista era stato indagato solo in ordine ad un episodio specifico di truffa e ad una presunta falsa testimonianza (ipotesi, peraltro, successivamente archiviate). La Corte territoriale, fra l'altro: reputava insussistente nel caso di specie l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, atteso che l'imputato non aveva assolto l'obbligo di verifica della notizia (segnatamente, in ordine al ruolo che l'AN avrebbe rivestito nell'ambito della vicenda narrata); considerava irrilevante la circostanza che altri giornalisti, avendo pubblicato un diverso articolo sulla base della medesima fonte e contenente lo stesso errore, fossero stati assolti dal Tribunale di Benevento sul presupposto della ravvisabilità della predetta scriminante sul piano putativo. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso il difensore dello IL, che ne lamenta carenze motivazionali, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Vero è che il giornalista aveva descritto l'odierna parte civile, unitamente ad un secondo avvocato, come "presunti ideatori del sistema", ma è parimenti innegabile che l'atto da cui era stata ricavata la notizia pubblicata - un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso ex art. 415-bis del codice di rito - indicava l'AN come concorrente con altre numerose persone, con tanto di richiamo alla formula normativa in tema di continuazione (ai soggetti in questione si addebitava dunque di avere agito "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, al fine di conseguire per se stessi o per altri l'indennizzo dell'assicurazione"). Lo IL, seppure esperto di cronaca giudiziaria, aveva perciò ritenuto in buona fede che quella narrativa legittimasse il ricorso alla sintetica dicitura di "ideatore del sistema", sì da invocare il difetto di dolo: significativamente, del resto, egli non 2 aveva utilizzato termini di maggiore pregnanza, come quelli di "capo" o di "promotore", ed aveva anzi precisato che - per tutti coloro nei cui riguardi non fossero state raccolte prove sufficienti - sarebbe di certo intervenuto un provvedimento di archiviazione. In ogni caso, che l'AN fosse sottoposto a indagini era pacificamente vero, così come doveva ritenersi altamente qualificata la fonte - un atto del P.M. - da cui la notizia era stata tratta. Il 03/08/2020 la difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti di ricorso, richiamando un arresto della Terza Sezione civile di questa Corte secondo cui la parziale inesattezza di una notizia può comportare un addebito di diffamazione solo laddove un fatto falso sia presentato come vero: al contrario, nel caso di specie vi sarebbe stato soltanto un errore sul titolo del reato attribuito al querelante, in un contesto di verità della notizia. 3. Nell'interesse dell'Avv. AN, costituitosi parte civile, è stata depositata una memoria volta a confutare le argomentazioni della difesa dell'imputato. Vi si legge, in particolare, che la tesi della carenza di dolo in capo allo IL sarebbe insostenibile, visto che nel corpo dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non risultava contestata LLAN alcuna ipotesi di responsabilità per reati associativi, né l'atto conteneva riferimenti ad una sua veste di ideatore o promotore di sodalizi criminali: la notizia, pertanto, non si limitava a contenere una inesattezza, dovendosi invece definire falsa. Né il richiamo letterale LListituto del reato continuato - evidentemente da leggersi con riguardo ai capi che riguardavano il diretto interessato, relativi a contestazioni ex artt. 372 e 642 cod. pen. - avrebbe potuto generare equivoci di sorta. Il difensore di parte civile precisa altresì che la sentenza della Corte di appello di Napoli, con cui era stata confermata l'assoluzione dei soggetti imputati di analogo addebito e giudicati in primo grado dal Tribunale di Benevento, è stata recentemente annullata in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile. La difesa dell'imputato, infatti, reitera in termini acritici l'assunto secondo cui la notizia riportata dallo IL sarebbe stata sostanzialmente vera (quanto al coinvolgimento dell'Avv. AN nelle indagini di cui il ricorrente intendeva dare contezza attraverso gli articoli in rubrica), ma continua ad ignorare la circostanza che l'odierna parte civile era stata ivi descritta come «la mente della maxitruffa e l'ideatore di una serie indeterminata di reati ai danni di compagnie assicurative», 3 come sottolineato in sintesi a pag. 8 della motivazione della sentenza oggetto di ricorso. Ed è innegabile che si trattasse di indicazioni difformi dal vero, giacché nessuno aveva addebitato LLAN di essere la "mente" di un gruppo più o meno organizzato di malfattori, né di avere partecipato ad un vero e proprio sodalizio criminoso, ideandone addirittura gli scopi o le condotte illecite realizzate per perseguirli: lo stesso tenore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che la difesa continua ad invocare come fonte delle informazioni (e della buona fede) del ricorrente, non autorizzava in alcun modo la ricostruzione presentata ai lettori. Si legge nel ricorso che, al contrario, lo IL avrebbe adottato obiettiva continenza nel riportare la notizia, incorrendo solo in un «mero errore nella lettura dell'imputazione, favorito dalla trascrizione testuale codicistica della continuazione che, per un non addetto ai lavori, non è così dissimile da una descrizione associativa rappresentando più persone, con più azioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi ed in concorso tra loro»: ma, come detto, si tratta dell'iterazione di una linea difensiva già motivatamente confutata. Da un lato, sfuggono gli stessi profili della pretesa continenza, al cospetto di articoli dove LLAN si attribuivano ruoli di vertice e decisionali neppure lumeggiati od ipotizzati dagli inquirenti;
dLLaltro, la possibilità di confondere l'esecuzione di più reati in concorso tra vari soggetti con l'esistenza di una struttura associativa avente di mira un programma criminoso indeterminato è meramente affermata su base assertiva. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente LLentrata in vigore della legge n. 103/2017. Lo IL deve altresì essere condannato a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, che questa Corte ritiene congruo liquidare - avuto riguardo alla complessità del processo ed LLimpegno professionale richiesto al patrocinatore dell'AN - nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 07/09/2020.