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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2024, n. 37222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37222 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore, avv. GARGIULO SEBASTIANO, del ¶oro di TORRE ANNUNZIATA, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimen o;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37222 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato esecutivo il decreto penale di co danna emesso il 15 maggio 2019 nei confronti di IO AN, per il reato di cui all'art. 187 cod . strada. Nell'opporsi al decreto, IO AN aveva chiesto I definizione ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., salvo poi successivamente (nunciarvi. A seguito di tale rinuncia è stata dichiarata l'irrevocabilità del i ecreto penale. e l'imputato, a . 173, comma 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazio mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'a 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge pe lett. b, cod. proc. pen.) in quanto il Giudice per le indagini preli pronunciarsi sulla prescrizione del reato - maturata in data 16 aprii erroneamente dichiarato esecutivo il decreto penale di condan disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della leg penale, sotto forma di vizio della motivazione (art. 606, lett. e, co i Premette il ricorrente di aver rinunziato alla istanza di me all'udienza del 6 dicembre 2022, sottolineando come per effetto di procedimento avrebbe dovuto proseguire nelle forme del giudizio i ale (art. 606, mari, anziché 2024 - aveva a, violando il processuale . proc. pen.). sa alla prova ale richiesta il mediato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in se l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, essend reato. Il ricorrente ha concluso riportandosi ai motivi, l'accoglimento. le parti hanno e ha chiesto si prescritto il chiedendone CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza r nvio. Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può propo re ricorso per cassazione. 2 Il comma 5 dello stesso articolo, del resto, è applicabile all' potesi in cui la causa di inammissibilità è rilevata, come nella specie, dal giudice per le indagini preliminari. D'altra parte, nel caso in esame non si è in presenza di u a ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto non immediatam ma solo appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai se cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 26 1.1. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo è infondato. Se da un lato/non è ipotizzabile il motivo d'impugnazione di connma 1, lett. b, cod. proc. pen. (pure indicato a p. 4), non essend in concreto, alcuna violazione della legge penale sostanziale, dall' che alla data di emissione del decreto penale il reato non era pres Più in particolare, il reato, di natura contravvenzionale, consumato in data 16 agosto 2018, per cui alla data di emissio nte ricorribile, si dell'art. 586 237 - 01). anifestamente ui all'art. 606, stata dedotta, ltro è evidente ritto. deve ritenersi e del decreto penale (15 maggio 2019), cui deve riconoscersi valenza interruttiva, non era ancora decorso il termine di quattro anni. Il reato, quindi, si è prescritto per decorso del termine mini o alla data del 15 maggio 2023, e per decorso del termine massimo alla data del 1 agosto 2023; a tali termini vanno aggiunti 60 giorni di sospensione per l'impedimento dell'imputato, di cui da atto anche il dífensore nel ricorso. Sicché, il terrnine è sì maturato, ma dopo la restituzione degl atti al Giudice per le indagini preliminari, affinché venisse emesso il decreto he dispone il giudizio immediato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in quell possibile rilevare la causa estintiva. Sul punto il ricorrente non si confronta con il pacifico prin espresso d'a questa Corte anche nella sua più autorevole composi cui è affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di p emessa dal giudice delle indagini preliminari successivamente all decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fa degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non pu nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decret quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti (Sez. U, 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910 - 01; conf., Sez. 3, Sentenza 28/09/2016, Russo, Rv. 268061 - 01). 1.2. Il secondo motivo è fondato. 3 fase non era ipio di diritto, ione, secondo oscioglimento opposizione a e all'adozione pronunciarsi né revocare • 21243 del n. 46940 del Intanto il motivo deve ritenersi ammissibile, in quanto cm il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità d Ila opposizione al decreto di condanna, l'opponente può denunciare vizi attinenifi ai presupposti ed ai requisiti dell'ordinanza stessa (Sez. 1, n. 3228 del 08/10/1!90, Carnevale, Rv. 185585 - 01). Dal tenore letterale dell'atto depositato - prima che maturasse la prescrizione - si evince in maniera univoca che non si è trattato di una rinuncia all'opposizione, ma alla sua definizione attraverso la messa alla p ova. Dunque, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovi to emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, come del resto espressamente richiesto dal ricorrente con la rinuncia. Questa Corte di legittimità, in una ipotesi affine, ha affermats che in caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la pri' secuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decr immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, De Cataidis, Rv. 28 Ad analoghe conclusioni si è giunti anche nel caso in cui sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata con decreto penale, venga dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 28136 di Lachini, Rv. 280068-01). to di giudizio 646 - 01). la richiesta di opposizione al I 16/09/2020, 2. Pertanto, essendo il ricorso ammissibile, per effetto prescrizione il provvedimento impugnato deve essere annullato se ell'intervenuta za rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il rea o è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 settembre 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore, avv. GARGIULO SEBASTIANO, del ¶oro di TORRE ANNUNZIATA, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimen o;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37222 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato esecutivo il decreto penale di co danna emesso il 15 maggio 2019 nei confronti di IO AN, per il reato di cui all'art. 187 cod . strada. Nell'opporsi al decreto, IO AN aveva chiesto I definizione ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., salvo poi successivamente (nunciarvi. A seguito di tale rinuncia è stata dichiarata l'irrevocabilità del i ecreto penale. e l'imputato, a . 173, comma 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazio mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'a 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge pe lett. b, cod. proc. pen.) in quanto il Giudice per le indagini preli pronunciarsi sulla prescrizione del reato - maturata in data 16 aprii erroneamente dichiarato esecutivo il decreto penale di condan disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della leg penale, sotto forma di vizio della motivazione (art. 606, lett. e, co i Premette il ricorrente di aver rinunziato alla istanza di me all'udienza del 6 dicembre 2022, sottolineando come per effetto di procedimento avrebbe dovuto proseguire nelle forme del giudizio i ale (art. 606, mari, anziché 2024 - aveva a, violando il processuale . proc. pen.). sa alla prova ale richiesta il mediato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in se l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, essend reato. Il ricorrente ha concluso riportandosi ai motivi, l'accoglimento. le parti hanno e ha chiesto si prescritto il chiedendone CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza r nvio. Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può propo re ricorso per cassazione. 2 Il comma 5 dello stesso articolo, del resto, è applicabile all' potesi in cui la causa di inammissibilità è rilevata, come nella specie, dal giudice per le indagini preliminari. D'altra parte, nel caso in esame non si è in presenza di u a ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto non immediatam ma solo appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai se cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 26 1.1. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo è infondato. Se da un lato/non è ipotizzabile il motivo d'impugnazione di connma 1, lett. b, cod. proc. pen. (pure indicato a p. 4), non essend in concreto, alcuna violazione della legge penale sostanziale, dall' che alla data di emissione del decreto penale il reato non era pres Più in particolare, il reato, di natura contravvenzionale, consumato in data 16 agosto 2018, per cui alla data di emissio nte ricorribile, si dell'art. 586 237 - 01). anifestamente ui all'art. 606, stata dedotta, ltro è evidente ritto. deve ritenersi e del decreto penale (15 maggio 2019), cui deve riconoscersi valenza interruttiva, non era ancora decorso il termine di quattro anni. Il reato, quindi, si è prescritto per decorso del termine mini o alla data del 15 maggio 2023, e per decorso del termine massimo alla data del 1 agosto 2023; a tali termini vanno aggiunti 60 giorni di sospensione per l'impedimento dell'imputato, di cui da atto anche il dífensore nel ricorso. Sicché, il terrnine è sì maturato, ma dopo la restituzione degl atti al Giudice per le indagini preliminari, affinché venisse emesso il decreto he dispone il giudizio immediato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in quell possibile rilevare la causa estintiva. Sul punto il ricorrente non si confronta con il pacifico prin espresso d'a questa Corte anche nella sua più autorevole composi cui è affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di p emessa dal giudice delle indagini preliminari successivamente all decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fa degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non pu nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decret quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti (Sez. U, 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910 - 01; conf., Sez. 3, Sentenza 28/09/2016, Russo, Rv. 268061 - 01). 1.2. Il secondo motivo è fondato. 3 fase non era ipio di diritto, ione, secondo oscioglimento opposizione a e all'adozione pronunciarsi né revocare • 21243 del n. 46940 del Intanto il motivo deve ritenersi ammissibile, in quanto cm il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità d Ila opposizione al decreto di condanna, l'opponente può denunciare vizi attinenifi ai presupposti ed ai requisiti dell'ordinanza stessa (Sez. 1, n. 3228 del 08/10/1!90, Carnevale, Rv. 185585 - 01). Dal tenore letterale dell'atto depositato - prima che maturasse la prescrizione - si evince in maniera univoca che non si è trattato di una rinuncia all'opposizione, ma alla sua definizione attraverso la messa alla p ova. Dunque, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovi to emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, come del resto espressamente richiesto dal ricorrente con la rinuncia. Questa Corte di legittimità, in una ipotesi affine, ha affermats che in caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la pri' secuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decr immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, De Cataidis, Rv. 28 Ad analoghe conclusioni si è giunti anche nel caso in cui sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata con decreto penale, venga dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 28136 di Lachini, Rv. 280068-01). to di giudizio 646 - 01). la richiesta di opposizione al I 16/09/2020, 2. Pertanto, essendo il ricorso ammissibile, per effetto prescrizione il provvedimento impugnato deve essere annullato se ell'intervenuta za rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il rea o è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 settembre 2024.