Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 38997
CASS
Sentenza 26 settembre 2007

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In tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive è sottratto alla regola del giudicato, sicchè ne è sempre possibile la revoca (in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospensione (quando sia ragionevolmente prospettabile che, nell'arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un provvedimento incompatibile con la demolizione). Ne consegue che non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 38997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38997
    Data del deposito : 26 settembre 2007

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