Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 17844
CASS
Sentenza 12 dicembre 2018

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Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite posta elettronica certificata (PEC), in quanto, da un lato, l'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 401 del 1989, al fine di contemperare il regolare esercizio di diritto di difesa con l'estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti in questione, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria nella loro materiale fisicità e, dall'altro, il mezzo impiegato garantisce sicura affidabilità quanto alla provenienza e alla ricezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della convalida deve tenere conto degli atti inviati a mezzo PEC anche se pervenuti in cancelleria in un giorno festivo, essendo irrilevante l'assenza, in tali giorni, del personale addetto alla ricezione degli atti esterni, trattandosi di un disservizio imputabile all'ufficio giudiziario che non può ripercuotersi negativamente sul cittadino).

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  • 1Atti difensivi inoltrati via pec: non comporta violazione del diritto di difesa anche quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2021

    (Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Ravenna convalidava un provvedimento D.a.spo. del questore di Ravenna con cui si faceva divieto ad una persona di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale, riguardanti il calcio, basket e pallavolo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa pronuncia, la persona sottoposta al provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione mediante i seguenti tre motivi: vizio di omessa motivazione in relazione alla valutazione della memoria presentata con cui si rappresentavano questioni in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente e circa la risalenza nel tempo dei Daspo precedenti, …

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  • 2Astensione delle udienza: bene la PEC, ma solo se .. (Cass. 37142720)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 gennaio 2021

    Le parti private nel processo penale non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze via PEC: se però viene utilizzata tale modalità non si configura un'ipotesi di irricevibilità dell'atto e il giudice può prenderlo in considerazione se posto alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 22 ottobre – 22 dicembre 2020, n. 37142 Presidente Cammino – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'8 maggio 2019, confermava la condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 20 giugno 2017, nei confronti di C.F. , per il delitto di rapina. 2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa …

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  • 3Notifica a avvocati, PEC equivale a raccomandata (Cass. 26506/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020

    Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .. o dalla PEC. La notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che, come è di facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione). …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 17844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17844
Data del deposito : 12 dicembre 2018

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