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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/07/2024, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1982/2023 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nato a [...] in data [...]), con l' avv. Parte_1
AVERSA ANGELA - RICORRENTE
E
(nata a [...] in data [...]), con l' avv. Controparte_1
MARTINO ANTONIO - RESISTENTE
E
PRCURATORE DELLA REPUBBLICA - INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che, con ricorso depositato il 2.10.2023, ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciata la separazione dal coniuge , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Malvito in data 15/10/2011 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 2011, parte I^ n. 1); che si è costituita prima dell' udienza di prima comparizione, Controparte_1 chiedendo che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito e che a questi fosse ordinato di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 400,00; che all' udienza del 28.2.2024 è stato lo stesso avvocato del ricorrente a riferire che tra le parti è stata già pronunciata separazione con sentenza di questo Tribunale n.
1045/2020, passata in giudicato, in esito al giudizio iscritto al n. 2246/2019: al riguardo, l' avvocato ha riferito di aver riproposto la domanda di separazione avendo inteso che, dopo la pronuncia della citata sentenza, i coniugi avevano ripreso la convivenza;
1 che quindi alla detta udienza il ricorrente ha chiesto di mutare la domanda di separazione in domanda di divorzio;
che per contro la , assumendo di non essere a conoscenza della già CP_1 pronunciata sentenza di separazione n. 1045/2020 (resa in sua contumacia), ha insistito nella pronuncia di (ulteriore) sentenza di separazione;
che la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del
20.5.2024, con concessione dei termini ex art. 190 CPC ridotti a giorni 20 + 20.
Che il PM non ha fatto pervenire le sue conclusioni;
CONSIDERATO
Che il presente procedimento, pur essendo assoggettato al rito famiglia introdotto dalla c.d. riforma AR (artt. 473 bis e ss CPC), è stato rimesso alla decisione del Collegio con concessione dei termini ex art. 190 CPC, ossia sulla scorta del rito ordinario previgente;
che tuttavia tale irritualità non è stata eccepita da alcuna delle parti in comparsa conclusionale e, in ogni caso, non ha arrecato alcuna menomazione del diritto di difesa dell' una o dell' altra parte;
Che l' avvenuta riconciliazione ovvero ripresa della convivenza successivamente alla pronuncia di separazione può essere eccepita solo dal coniuge che si oppone alla domanda di divorzio avanzata dall' altro coniuge;
che, nella specie, è stato addirittura il ricorrente a riferire Parte_1 personalmente all' udienza del 28.2.2024 che la convivenza è cessata dopo due mesi dalla celebrazione del matrimonio e non è mai più ripresa;
che quindi non è ammissibile reiterare la pronuncia della separazione, pronuncia su cui ha insistito la resistente (che assume di non aver avuto mai CP_1 notizia della sentenza n. 1045/2020); che è altresì inammissibile la trasformazione della domanda di separazione in domanda di divorzio – trasformazione chiesta dal ricorrente – trattandosi Pt_1 di nuova domanda e non di semplice emendatio libelli; che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Compensa le spese.
Castrovillari, camera di consiglio del 05/07/2024
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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