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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Milanese, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, opposto;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Francesco Bianco, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_3 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Abbinante, opposto;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.11.2023, ha proposto Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 05920239003584611000 notificatagli da il 26.9.2023, in relazione ai crediti di cui alle cartelle Controparte_4 di pagamento:
1. n. 05920160012577440000
2. n. 05920170012423767000
3. n. 05920170022176942000
4. n. 05920180017711006000 e di cui agli avvisi di addebito:
1. n. 35920130003013042000
2. n. 35920140000313500000
3. n. 35920140002137512000
4. n. 35920140004331092000
5. n. 35920150000076430000
6. n. 35920150001043933000
7. n. 35920160000728019000
8. n. 35920160003546121000
9. n. 35920170001149633000
10. n. 35920180000554820000
Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titolo prodromici;
2) la prescrizione dei crediti. L' costituitosi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria CP_1 istanza, eccezione, deduzione e richiesta, dichiarare la domanda inammissibile;
in subordine rigettare la domanda in quanto infondata, con condanna del ricorrente al
1 pagamento di quanto previsto nell'avviso opposto o della diversa maggiore o minor soma che dovesse risultare di giustizia oltre ulteriori interessi, sanzioni ed accessori di legge, dal dovuto sino al pagamento effettivo”. Si è, inoltre, costituito l' che ha ugualmente concluso per il rigetto della CP_2 opposizione.
, altresì, costituitasi, ha evidenziato la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti alla notifica degli avvisi di addebito prodromici;
ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, facendo leva, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, sulla notifica dei seguenti atti interruttivi:
“…1)-Per gli avvisi di addebito N. 35920130003013042000, 35920140000313500000, 359 20140002137512000, 35920140004331092000, 35920150000076430000, 3592015 0001043933000, sono stati notificati in data 29 settembre 2016 l'intimazione di pagamento 05920169005089520000, successivamente in data 29 maggio 2019 l'intimazione di pagamento 05920199003269590000, ed infine in data 20 luglio 2022 l'intimazione di pagamento 05920229004783318000;
2)-Per le cartelle N. 05920160012577440000, 05920170012423767000, e gli avvisi di addebito N. 35920160000728019000, 35920160003546121000 sono stati notificati in data 29 maggio 2019 l'intimazione di pagamento 05920199003269590000, e successivamente in data 20 luglio 2022 l'intimazione di pagamento 05920229004783318000; 3)-Per le cartelle N. 05920170022176942000, 05920180017711006000, e gli avvisi di addebito N. 35920170001149633000, 35920180000554820000 è stata notificata in data 20 luglio 2022 l'intimazione di pagamento 05920229004783318000”.
Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, sono in primo luogo da ritenere infondate le doglianze di parte opponente che involgono l'asserita mancata notifica dei titoli prodromici, laddove la documentazione allegata alle memorie di costituzione di e di comprova la rituale e regolare CP_1 Controparte_3 notifica, tramite il servizio postale, delle cartelle di pagamento (da n. 2 a n. 5) e degli avvisi di addebito (da n. 1 a n. 10) delle elencazioni di cui in premessa. Inoltre, la circostanza che le relate di notifica versate in atti specificatamente ineriscano ai singoli atti dappresso richiamati risulta validamente ed univocamente asseverata dalla corrispondente indicazione, relativa al numero della raccomandata a tal uopo utilizzata, debitamente presente nel frontespizio dell'atto notificato. Ad una diversa soluzione si deve, invece, pervenire con riferimento all'attività di notifica della cartella di pagamento n. 05920160012577440000, effettuata in via telematica con l'inoltro di pec all'indirizzo elettronico Email_1
Ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/73 vigente all'epoca della notifica in questione (25 agosto 2016), “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
2 A fronte di quanto sul punto specificatamente contestato dalla parte opponente (secondo cui “La notifica a mezzo pec della cartella num. 05920160012577440000 è nulla perché il non possiede alcuna pec personale, né a ciò è tenuto avendo Parte_1 cessato la propria attività; tutte le notifiche effettuate a mezzo pec ad altri indirizzi sono nulle perché nessun di essi è riferibile al ricorrente come risulta da ricerca sul sito iniPec (allegato risultato ricerca pec negativa)”), si è Controparte_3 limitata a produrre la visura camerale dell'impresa individuale del (che, Parte_1 invero, riporta, quale domicilio digitale, l'indirizzo pec “ ), senza, Email_2 tuttavia, fornire al contempo prova del fatto che detto indirizzo pec risultasse dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, come espressamente richiesto dalla disposizione normativa dappresso virgolettata.
Tanto puntualizzato, a fronte della ravvisata regolarità della notifica delle precitate cartelle di pagamento n. 05920170012423767000, n. 05920170022176942000, n. 05920180017711006000 e dei n. 10 avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento impugnata, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza delle pretese creditorie azionate e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla notifica dei suddetti titoli prodromici, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Tanto precisato, è in ogni caso da vagliare l'eccezione di prescrizione dei crediti in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dei titoli prodromici. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in
3 relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, e non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”).
Tanto premesso, assorbente rilievo, in senso parzialmente sfavorevole alla tesi attorea, milita il fatto che abbia fornito dimostrazione Controparte_3 di aver validamente e tempestivamente interrotto il decorso del suddetto termine prescrizionale: 1) quanto gli avvisi di addebito n. 359 20140002137512000, n. 35920140004331092000, n. 35920150000076430000, n. 3592015 0001043933000, in data 29 maggio 2019 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920199003269590000, in data 20 luglio 2022 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920229004783318000; 2) quanto alle cartelle n. 05920160012577440000, n. 05920170012423767000 e agli avvisi di addebito n. 35920160000728019000, n. 35920160003546121000, in data 29 maggio 2019 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920199003269590000, e successivamente in data 20 luglio 2022 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920229004783318000; 3) quanto alle cartelle n. 05920170022176942000,
4 n. 05920180017711006000, e agli avvisi di addebito n. 35920170001149633000, n. 35920180000554820000, in data 20 luglio 2022 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920229004783318000. Ad una differente conclusione si deve, invece, pervenire in relazione agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000, n. 35920140000313500000, difettando la prova di efficaci atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale nel lustro successivo alla data della loro notifica (ovvero, successivo, rispettivamente, all'8.1.2013 e al 28.5.2014) e dovendosi, a tale riguardo, ritenere (per le medesime ragioni esplicitate con riferimento all'attività di notifica della cartella di pagamento n. 05920160012577440000) priva di effetti la notifica telematica dell'intimazione di pagamento n. 05920169005089520000, eseguita in data 29.9.2016 presso l'indirizzo elettronico (per il quale, come detto, difetta la prova che lo stesso Email_1 sia stato estratto dal registro INI-PEC).
Quanto, poi, alle conseguenze scaturenti dalla nullità della notifica della precitata cartella n. 05920160012577440000, giova premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione volta a far valere l'invalidità derivata dell'atto consequenziale, così come quella di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ad esso sottesa. Ciò posto, occorre rilevare come la parte opponente, nel prospettare il vizio formale che viene in rilievo (come motivo di nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione) si sia limitata ad eccepire esclusivamente la prescrizione quinquennale dei crediti, senza ulteriormente contestare nel merito le ragioni a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' CP_1
Circoscritte le doglianze attoree nei termini che precedono, venendo in rilievo l'omesso pagamento di premi assicurativi relativi agli anni 2015-2016, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute sia stato, come detto, validamente e tempestivamente interrotto per il tramite della notifica, in data 29.5.2018, dell'intimazione di pagamento n. 05920199003269590000 (atto che debitamente richiama in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui ai medesimi avvisi di addebito). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, sono da dichiarare prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000 e n. 35920140000313500000, mentre l'intimazione di pagamento n. 05920239003584611000 oggetto di impugnazione è, altresì, da annullare in relazione alla parte avente ad oggetto i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 05920160012577440000, difettando la prova della notifica di detto atto prodromico.
5 L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.11.2023, da Parte_1 nei confronti di ed così
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1 provvede: accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239003584611000 limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000 e n. 35920140000313500000 e di cui alla cartella di pagamento n. 05920160012577440000; dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000 e n. 35920140000313500000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 7 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Milanese, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, opposto;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Francesco Bianco, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_3 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Abbinante, opposto;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.11.2023, ha proposto Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 05920239003584611000 notificatagli da il 26.9.2023, in relazione ai crediti di cui alle cartelle Controparte_4 di pagamento:
1. n. 05920160012577440000
2. n. 05920170012423767000
3. n. 05920170022176942000
4. n. 05920180017711006000 e di cui agli avvisi di addebito:
1. n. 35920130003013042000
2. n. 35920140000313500000
3. n. 35920140002137512000
4. n. 35920140004331092000
5. n. 35920150000076430000
6. n. 35920150001043933000
7. n. 35920160000728019000
8. n. 35920160003546121000
9. n. 35920170001149633000
10. n. 35920180000554820000
Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titolo prodromici;
2) la prescrizione dei crediti. L' costituitosi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria CP_1 istanza, eccezione, deduzione e richiesta, dichiarare la domanda inammissibile;
in subordine rigettare la domanda in quanto infondata, con condanna del ricorrente al
1 pagamento di quanto previsto nell'avviso opposto o della diversa maggiore o minor soma che dovesse risultare di giustizia oltre ulteriori interessi, sanzioni ed accessori di legge, dal dovuto sino al pagamento effettivo”. Si è, inoltre, costituito l' che ha ugualmente concluso per il rigetto della CP_2 opposizione.
, altresì, costituitasi, ha evidenziato la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti alla notifica degli avvisi di addebito prodromici;
ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, facendo leva, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, sulla notifica dei seguenti atti interruttivi:
“…1)-Per gli avvisi di addebito N. 35920130003013042000, 35920140000313500000, 359 20140002137512000, 35920140004331092000, 35920150000076430000, 3592015 0001043933000, sono stati notificati in data 29 settembre 2016 l'intimazione di pagamento 05920169005089520000, successivamente in data 29 maggio 2019 l'intimazione di pagamento 05920199003269590000, ed infine in data 20 luglio 2022 l'intimazione di pagamento 05920229004783318000;
2)-Per le cartelle N. 05920160012577440000, 05920170012423767000, e gli avvisi di addebito N. 35920160000728019000, 35920160003546121000 sono stati notificati in data 29 maggio 2019 l'intimazione di pagamento 05920199003269590000, e successivamente in data 20 luglio 2022 l'intimazione di pagamento 05920229004783318000; 3)-Per le cartelle N. 05920170022176942000, 05920180017711006000, e gli avvisi di addebito N. 35920170001149633000, 35920180000554820000 è stata notificata in data 20 luglio 2022 l'intimazione di pagamento 05920229004783318000”.
Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, sono in primo luogo da ritenere infondate le doglianze di parte opponente che involgono l'asserita mancata notifica dei titoli prodromici, laddove la documentazione allegata alle memorie di costituzione di e di comprova la rituale e regolare CP_1 Controparte_3 notifica, tramite il servizio postale, delle cartelle di pagamento (da n. 2 a n. 5) e degli avvisi di addebito (da n. 1 a n. 10) delle elencazioni di cui in premessa. Inoltre, la circostanza che le relate di notifica versate in atti specificatamente ineriscano ai singoli atti dappresso richiamati risulta validamente ed univocamente asseverata dalla corrispondente indicazione, relativa al numero della raccomandata a tal uopo utilizzata, debitamente presente nel frontespizio dell'atto notificato. Ad una diversa soluzione si deve, invece, pervenire con riferimento all'attività di notifica della cartella di pagamento n. 05920160012577440000, effettuata in via telematica con l'inoltro di pec all'indirizzo elettronico Email_1
Ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/73 vigente all'epoca della notifica in questione (25 agosto 2016), “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
2 A fronte di quanto sul punto specificatamente contestato dalla parte opponente (secondo cui “La notifica a mezzo pec della cartella num. 05920160012577440000 è nulla perché il non possiede alcuna pec personale, né a ciò è tenuto avendo Parte_1 cessato la propria attività; tutte le notifiche effettuate a mezzo pec ad altri indirizzi sono nulle perché nessun di essi è riferibile al ricorrente come risulta da ricerca sul sito iniPec (allegato risultato ricerca pec negativa)”), si è Controparte_3 limitata a produrre la visura camerale dell'impresa individuale del (che, Parte_1 invero, riporta, quale domicilio digitale, l'indirizzo pec “ ), senza, Email_2 tuttavia, fornire al contempo prova del fatto che detto indirizzo pec risultasse dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, come espressamente richiesto dalla disposizione normativa dappresso virgolettata.
Tanto puntualizzato, a fronte della ravvisata regolarità della notifica delle precitate cartelle di pagamento n. 05920170012423767000, n. 05920170022176942000, n. 05920180017711006000 e dei n. 10 avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento impugnata, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza delle pretese creditorie azionate e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla notifica dei suddetti titoli prodromici, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Tanto precisato, è in ogni caso da vagliare l'eccezione di prescrizione dei crediti in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dei titoli prodromici. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in
3 relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, e non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”).
Tanto premesso, assorbente rilievo, in senso parzialmente sfavorevole alla tesi attorea, milita il fatto che abbia fornito dimostrazione Controparte_3 di aver validamente e tempestivamente interrotto il decorso del suddetto termine prescrizionale: 1) quanto gli avvisi di addebito n. 359 20140002137512000, n. 35920140004331092000, n. 35920150000076430000, n. 3592015 0001043933000, in data 29 maggio 2019 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920199003269590000, in data 20 luglio 2022 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920229004783318000; 2) quanto alle cartelle n. 05920160012577440000, n. 05920170012423767000 e agli avvisi di addebito n. 35920160000728019000, n. 35920160003546121000, in data 29 maggio 2019 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920199003269590000, e successivamente in data 20 luglio 2022 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920229004783318000; 3) quanto alle cartelle n. 05920170022176942000,
4 n. 05920180017711006000, e agli avvisi di addebito n. 35920170001149633000, n. 35920180000554820000, in data 20 luglio 2022 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento 05920229004783318000. Ad una differente conclusione si deve, invece, pervenire in relazione agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000, n. 35920140000313500000, difettando la prova di efficaci atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale nel lustro successivo alla data della loro notifica (ovvero, successivo, rispettivamente, all'8.1.2013 e al 28.5.2014) e dovendosi, a tale riguardo, ritenere (per le medesime ragioni esplicitate con riferimento all'attività di notifica della cartella di pagamento n. 05920160012577440000) priva di effetti la notifica telematica dell'intimazione di pagamento n. 05920169005089520000, eseguita in data 29.9.2016 presso l'indirizzo elettronico (per il quale, come detto, difetta la prova che lo stesso Email_1 sia stato estratto dal registro INI-PEC).
Quanto, poi, alle conseguenze scaturenti dalla nullità della notifica della precitata cartella n. 05920160012577440000, giova premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione volta a far valere l'invalidità derivata dell'atto consequenziale, così come quella di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ad esso sottesa. Ciò posto, occorre rilevare come la parte opponente, nel prospettare il vizio formale che viene in rilievo (come motivo di nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione) si sia limitata ad eccepire esclusivamente la prescrizione quinquennale dei crediti, senza ulteriormente contestare nel merito le ragioni a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' CP_1
Circoscritte le doglianze attoree nei termini che precedono, venendo in rilievo l'omesso pagamento di premi assicurativi relativi agli anni 2015-2016, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute sia stato, come detto, validamente e tempestivamente interrotto per il tramite della notifica, in data 29.5.2018, dell'intimazione di pagamento n. 05920199003269590000 (atto che debitamente richiama in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui ai medesimi avvisi di addebito). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, sono da dichiarare prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000 e n. 35920140000313500000, mentre l'intimazione di pagamento n. 05920239003584611000 oggetto di impugnazione è, altresì, da annullare in relazione alla parte avente ad oggetto i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 05920160012577440000, difettando la prova della notifica di detto atto prodromico.
5 L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.11.2023, da Parte_1 nei confronti di ed così
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1 provvede: accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239003584611000 limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000 e n. 35920140000313500000 e di cui alla cartella di pagamento n. 05920160012577440000; dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920130003013042000 e n. 35920140000313500000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 7 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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